Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 21 settembre 2012 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

1 2

a)

per quanto concerne il Perù: le imposte sul reddito prelevate in Perù secondo la legge concernente l'imposta sul reddito («Ley del Impuesto a la Renta») (qui di seguito indicate come «imposta peruviana»);

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali: (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e

Dal testo originale francese.

RU ...; FF 2012 373

2012-2363

375

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga, e alle imposte sul patrimonio, istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti notificheranno alla controparte le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

(i)

b)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Perù o la Svizzera;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società, le società di persone e tutte le altre associazioni di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica al fine dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile utilizzato da un'impresa di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all'interno dell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Perù, il ministro dell'economia e delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

h)

il termine «nazionale» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

376

con il termine «Perù» e ai fini delle determinazione del campo di applicazione territoriale della presente Convenzione, si intende il territorio continentale, le isole, le zone marittime e lo spazio aereo sovrastante il territorio sui quali lo Stato contraente esercita la sovranità o il diritto sovrano nonché i poteri di giurisdizione del Perù conformemente al diritto interno e internazionale; (ii) termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

(ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni e i termini non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere il caso in via amichevole, tenendo conto della sede di direzione effettiva di questa società, del suo luogo d'iscrizione o ancora di costituzione e di qualsiasi altro fattore pertinente. In assenza di un tale accordo, questa società non ha il diritto di beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 23 (Non discriminazione) e dall'articolo 24 (Procedura amichevole).

377

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita completamente o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di prospezione o di sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o di assemblaggio o le attività di sorveglianza connesse, ma solo quando il cantiere o le altre attività durano in totale oltre 183 giorni sull'arco di un periodo di dodici mesi.

b)

la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo nell'altro Stato contraente, ma unicamente quando tali attività si protraggono nell'altro Stato contraente, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumulativamente superiori a nove mesi nel corso di un periodo qualsiasi di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera vi sia «stabile organizzazione» se: a)

le installazioni vengano utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, per fornire informazioni, effettuare ricerche scientifiche o esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a) ­ e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.

378

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di un tale agente sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato come un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi da beni immobili

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per 379

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge o ha svolto in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese giustificate a livello commerciale sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.

Tuttavia, il metodo di ripartizione adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'impresa è residente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

380

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e che, in entrambi i casi, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato contraente ­ e tassa di conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata nell'altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, in questo caso l'altro Stato contraente può procedere ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi negli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano in nessun caso l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società che li distribuisce.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato 381

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente disponga di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione attribuibili a questa società possono essere sottoposti, in questo Stato contraente, a un'imposta ulteriore all'imposta sugli utili dell'altro Stato contraente ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente. Tuttavia, quest'imposta ulteriore all'imposta sugli utili non può superare il tasso residuo previsto dal lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi pagati: a)

in relazione con la vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o

b)

su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione delle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e nello specifico i redditi provenienti da prestiti pubblici

382

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri utili relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi vengono applicate le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati come provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, a motivo di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le rimunerazioni percepite a titolo di assistenza tecnica e di servizi digitali sono anch'esse tassabili nello Stato contraente dalle quali provengono ai sensi della legislazione vigente in quello Stato, ma, se il beneficiario effettivo delle rimunerazioni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta non può superare il 10 per cento dell'importo lordo delle rimunerazioni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni previste dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.

4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i nastri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale 383

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

o scientifico. Con il termine «canoni» si intende anche le rimunerazioni corrisposte a titolo di assistenza tecnica o servizi digitali.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi vengono applicate le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. I canoni vengono considerati come provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia egli residente o no di uno Stato contraente, possiede una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente per le cui necessità viene contratto un obbligo di pagamento di canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni sono considerati come provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili, menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa residente di uno Stato contraente realizza con l'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili previsti per l'esercizio di navi e aeromobili, sono imponibili soltanto in questo Stato.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altri diritti analoghi o altri titoli il cui valore consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

384

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, gli utili che una persona residente in Svizzera ritrae dall'alienazione diretta o indiretta di azioni e di altri diritti analoghi o di titoli di capitale di un'impresa che è residente in Perù sono imponibili in Perù, ma l'imposta stabilita in questo caso non può superare: a)

il 2,5 per cento dell'importo netto di tali utili se provengono da transazioni sul mercato borsistico peruviano e sono legati a titoli contenuti nel registro peruviano di commercio pubblico dei titoli;

b)

l'8 per cento dell'importo netto di tali utili se provengono da transazioni realizzate in Perù; o

c)

il 15 per cento dell'importo netto di tali utili in tutti gli altri casi.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente se: a)

questo residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio di tale professione o della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b)

il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per al massimo 183 giorni nel corso di dodici mesi; in tal caso, è imponibile nell'altro Stato unicamente la frazione di reddito proveniente dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, eccetto che l'attività venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

385

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per uno o più periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni sull'arco dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un'impresa di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili esercitati nel traffico internazionale, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 16

Partecipazione agli utili

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest'altra persona.

Art. 18

Pensioni

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.

Art. 19 1. a)

386

Funzioni pubbliche I salari, gli stipendi e altre rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, sia direttamente che mediante prelievo dei fondi da loro costituiti, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre rimunerazioni analoghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico interna6zionale da un'impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro impiego, è imponibile soltanto in questo Stato.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

387

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Perù, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

i residenti del Perù possono computare all'imposta sul reddito peruviana, l'imposta sul reddito pagata in Svizzera conformemente alla legislazione della Svizzera e alle disposizioni della presente Convenzione. Il computo in ogni caso non può superare la percentuale di imposta sul reddito peruviana che è possibile attribuire agli elementi di reddito imponibili in Svizzera.

b)

Se un'impresa, residente in Svizzera, distribuisce dividendi a un'impresa residente in Perù e controlla, direttamente o indirettamente almeno 10 per cento del capitale e dei diritti di voto della prima impresa, il computo tiene conto dell'imposta pagata da questa impresa in Svizzera se si considerano gli utili dai quali provengono questi dividendi ma solo nella misura in cui l'imposta peruviana supera l'importo del computo calcolato senza riferirsi alla presente lettera.

c)

nel caso in cui, in applicazione di una disposizione della Convenzione, dei redditi percepiti da un avente diritto residente in Perù sono esenti da imposte in Perù, questo Paese può tuttavia, per determinare l'importo dell'imposta riguardante gli altri redditi di questo residente, tenere in conto i redditi esonerati.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Perù, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b). Per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, può tuttavia applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili considerati nel paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione si applica unicamente se ne è provata l'imposizione in Perù.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Perù, la Svizzera concede, su specifica richiesta del residente uno sgravio fiscale. Detto sgravio consiste: (i) nel computo dell'imposta pagata in Perù, ai sensi delle disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sulle imposte sul reddito del residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Perù; o (ii) nella riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) nell'esenzione parziale dall'imposta svizzera sui dividendi, sugli interessi o sui canoni, pari almeno all'imposta prelevata in Perù sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

388

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Art. 23

Una società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente del Perù fruisce, all'atto della determinazione dell'imposta svizzera su questi dividendi, degli stessi vantaggi dei quali beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente in Svizzera.

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone fisiche che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o alle loro spese familiari.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 e del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato contraente.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Se una persona valuta che le misure prese da uno Stato contraente o dai due Stati contraenti comportano o comporteranno, nel suo caso, un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione può, indipendentemente dalle possibili389

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

tà di ricorso previste dal diritto interno di questi Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente della quale è residente o, se il caso rientra nella fattispecie del paragrafo 1 dell'articolo 23, all'autorità dello Stato contraente del quale possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno negli Stati contraenti relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

390

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Al fine di ottenere tali informazioni, nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato contraente in causa sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della presente Convenzione e nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e

b)

abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

391

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

Art. 27

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi attribuiti o pagati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; b) con riferimento alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

Art. 28

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi attribuiti o pagati il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla denuncia della presente Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle rimanenti imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice copia a Lima, il 21 settembre 2012, in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Perù:

Anne-Pascale Krauer Müller Ambasciatrice di Svizzera in Perù

Rafael Roncagliolo Ministro degli affari esteri

392

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

Protocollo

La Confederazione Svizzera e La Repubblica del Perù, all'atto della firma a Lima, il 21 settembre 2012, della Convenzione conclusa fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale Resta inteso che qualsiasi parte di reddito non menzionato nella Convenzione non è oggetto della Convenzione. L'imposizione di tale parte di reddito è di conseguenza esclusivamente disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato contraente.

2. Ad par. 1 dell'art. 2 Per quanto concerne il paragrafo 1 resta inteso che, nel caso della Svizzera, le imposte incluse nella Convenzione comprendono le imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto delle proprie suddivisioni politiche e collettività locali.

3. Ad lett. c) del paragrafo 1 dell'art. 3 Resta inteso che, per quanto concerne il Perù, il termine «persona» include le successioni indivise («sucesiones indivisas» ) nonché le imprese tra coniugati («sociedades conyugales»).

4. Ad par. 3 dell'art. 4 Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che la «sede di direzione effettiva» designa il luogo dove la gestione centrale, le decisioni e le operazioni commerciali necessarie alla gestione dell'entità commerciale vengono generalmente effettuate, tenendo conto di tutti i fatti e circostanze pertinenti.

5. Ad art. 5 e 7 Per evitare l'impiego abusivo degli articoli 5 e 7 ai fini della determinazione della durata delle attività menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 5, il periodo durante il quale le attività sono esercitate in uno Stato contraente da un'impresa associata a un'altra impresa (altra che l'impresa di questo Stato contraente) può essere cumulato con il periodo durante il quale le attività sono esercitate dall'impresa associata se le attività della prima impresa sono collegate a quelle realizzate in questo Stato dalla seconda, precisato che qualsiasi periodo durante il quale due o più imprese associate hanno realizzato attività simultaneamente sarà contato una volta sola. Un'impresa è considerata associata a un'altra impresa se è controllata direttamente o indirettamente dall'altra impresa, o se le due imprese sono controllate direttamente o indirettamente da una o più persone terze.

393

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

6. Ad art. 5 e 14 In riferimento al paragrafo 3 lettera a) dell'articolo 5 e al paragrafo 1 lettera b) dell'articolo 14 resta inteso che, se il Perù dovesse concedere, in un accordo o una convenzione tra il Perù e uno Stato terzo membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, un periodo superiore ai sei mesi previsti dalle disposizioni menzionate precedentemente, il prolungamento della durata di detto periodo si applicherà automaticamente alla presente Convenzione, come se questa durata vi fosse stata iscritta, a partire dalla data alla quale le disposizioni dell'accordo o della convenzione entrano in vigore. La competente autorità peruviana informerà senza indugio l'autorità competente svizzera che sono riunite le condizioni per l'applicazione della presente disposizione.

7. Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte dell'importo complessivo attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività, a condizione che queste ultime siano conformi ai prezzi e alle condizioni prevalenti sul mercato ordinario tra parti indipendenti.

Nei casi di contratti di studio, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della funzione economica effettivamente esercitata dalla stabile organizzazione.

Gli utili afferenti alla parte del contratto corrispondente alla funzione economica realmente esercitata dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

8. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che i compensi pagati per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

9. Ad art. 8: Ai fini dell'articolo 8 resta inteso che: a)

394

il termine «utili» comprende: (i) entrate e redditi lordi derivanti direttamente dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili, e (ii) gli interessi sui pagamenti provenienti direttamente dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili a condizione che detti interessi siano accessori e riguardino detto esercizio; e

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

b)

il termine «esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili» da parte di un'impresa comprende: (i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili a scafo nudo, (ii) la locazione di container e dell'equipaggiamento ausiliario, a condizione che questo noleggio o locazione sia accessorio all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

10. Ad art. 10, 11 e 12 a)

In riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 10, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 e ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, resta inteso che se in un accordo o una convenzione tra il Perù e uno stato terzo, il Perù conviene l'esenzione fiscale di dividendi, interessi o canoni (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi o canoni) provenienti dal Perù, o la limitazione dell'aliquota dell'imposta su questi dividendi, interessi o canoni (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi e canoni) a un'aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 10, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 o ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente Convenzione, tale esenzione o aliquota minore si applicherà automaticamente (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi e canoni) conformemente alla presente Convenzione, come se tale esenzione o aliquota minore fosse specificata nella presente Convenzione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale accordo o convenzione entrano in vigore. La competente autorità peruviana informerà senza indugio l'autorità competente svizzera che sono riunite le condizioni per l'applicazione della presente disposizione.

b)

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni conformemente a un sistema di fruizione abusiva di benefici oppure facenti parte di un simile sistema. L'espressione «sistema di fruizione abusiva di benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

11. Ad par. 4 dell'art. 11 In riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11, resta inteso che il termine «interessi» include la differenza di prezzo di una transazione «repo» («operaciones de reporte y pactos de recompra») o di un prestito garantito da titoli («prestamos bursatiles»).

395

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

Inoltre resta inteso che le autorità competenti possono decidere, sulla base di un accordo amichevole, che ulteriori elementi simili di altre transazioni finanziarie considerate come interessi secondo la legislazione interna che potrebbero entrare in vigore dopo la firma della Convenzione saranno considerati come interessi ai fini della Convenzione. In questo caso, le autorità competenti pubblicheranno la loro soluzione amichevole.

12. Ad art. 18 e 19 a)

Resta inteso che il termine «pensioni» e «pensione» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

b)

Se le pensioni sono esentate dall'imposta in uno degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione e se, secondo la legislazione dell'altro Stato contraente tali pensioni non vi sono effettivamente soggette a imposta, il primo Stato può tassare queste pensioni con l'aliquota prevista nella sua legislazione.

13. Ad art. 24 Se dopo la data della firma della presente Convenzione, il Perù stabilisce di introdurre una clausola arbitrale in un accordo o una convenzione di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù avvieranno non appena possibile i negoziati in vista di concludere un protocollo di modifica concernente l'introduzione di una clausola arbitrale nella presente Convenzione.

14. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni

396

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

(«fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Nonostante l'articolo 25 della Convenzione non limiti le modalità di scambi di informazioni possibili gli Stati contraenti non hanno l'obbligo di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

f)

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 25, gli Stati contraenti tengono conto delle relative restrizioni costituzionali o riguardanti le procedure legali o il trattamento di reciprocità.

15. Nessuna disposizione della Convenzione ostacola l'applicazione delle disposizioni delle leggi peruviane («Decretos Legislativos») numero 662, 757 e 109 nonché delle leggi («Leyes») numero 26221, 27342, 27343 e 27909 riguardanti i contratti di stabilizzazione fiscale nella forma in cui sono in vigore al momento della firma della Convenzione e nella forma nella quale potranno essere modificati regolarmente senza cambiamenti né del loro obiettivo generale né delle loro caratteristiche non obbligatorie. Una persona parte di un contratto di stabilizzazione fiscale ai sensi delle disposizioni menzionate di cui sopra rimane sottoposta, nonostante i tassi fissati dalla Convenzione, ai tassi di imposta stabilizzati determinati dal contratto e per l'intera durata dello stesso.

Fatto in duplice copia a Lima, il 21 settembre 2012, in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Perù:

Anne-Pascale Krauer Müller Ambasciatrice di Svizzera in Perù

Rafael Roncagliolo Ministro degli affari esteri

397

Doppia imposizione. Conv. con il Perù

398