Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale dell'8 giugno 20122, decreta: I La legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 16abis

Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli

Edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli sono autorizzati in quanto conformi alla zona di destinazione in un'azienda agricola esistente ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale, se l'azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli.

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Per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi spiazzi con suolo compatto.

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Le installazioni direttamente connesse con l'utilizzazione dei cavalli, come sellerie o spogliatoi, sono autorizzate.

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4

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 16b cpv. 1, primo periodo Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24­24e non possono più essere utilizzati. ...

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FF 2012 5875 FF 2012 5893 RS 700 RS 211.412.11

2012-1199

2121

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d, rubrica e cpv. 1bis Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione 1bis

Abrogato

Art. 24e

Tenuta di animali a scopo di hobby

Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

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Entro i limiti di quanto disposto dal capoverso 1 sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per un'adeguata tenuta degli animali. Nell'interesse di una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l'impianto abbia carattere reversibile.

2

Gli impianti esterni possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull'ambiente.

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Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile.

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5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3.

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo gli articoli 24c e 24d capoverso 1.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 20135 Termine di referendum: 13 luglio 2013 5

FF 2013 2121

2122