Termine di referendum: 10 ottobre 2013

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento) Modifica del 21 giugno 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29 agosto 20111; visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 20112, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 e 4 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

3

a.

disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;

b.

mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;

c.

elezioni;

d.

dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere.

Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.

4

1 2 3

FF 2011 6049 FF 2011 6085 RS 171.10

2011-1804

4013

Legge sul Parlamento

Art. 6 cpv. 4 Se un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata solo se l'autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento.

4

Art. 37 cpv. 2 lett. a 2

La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti: a.

stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie;

Art. 43 cpv. 2bis 2bis La Conferenza di coordinamento provvede affinché i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare.

Art. 46 cpv. 3 Di norma, le persone al servizio della Confederazione presentano alle Commissioni i documenti scritti e il materiale per le presentazioni in due lingue ufficiali.

Nell'invito a una seduta di commissione si rendono attenti i periti esterni, nonché i rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate al fatto che devono, per quanto possibile, tenere conto del plurilinguismo in seno alla commissione.

3

Art. 74 cpv. 6 Un disegno di atto legislativo su cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo, su proposta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale, se è divenuto privo di oggetto.

6

Art. 76 cpv. 1bis 1bis Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se mediante lo stesso:

a.

un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;

b.

un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).

Art. 79 cpv. 4 4

Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.

4014

Legge sul Parlamento

Art. 90 Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze o al termine della stessa.

Art. 91 cpv. 3, secondo periodo ... La supplenza in caso d'impedimento del presidente e dei membri della conferenza di conciliazione è retta dalle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti delle Camere.

3

Art. 105 cpv. 1bis Abrogato Art. 107

Oggetto e forma

Mediante un'iniziativa parlamentare si può proporre che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

1

L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

2

Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.

3

Art. 109 cpv. 2, 3bis e 4 La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.

2

3bis La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.

Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.

4

Art. 111 cpv. 2 Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare, durante l'elaborazione del progetto, alle sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo.

2

4015

Legge sul Parlamento

Art. 112 cpv. 3 Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro congruo termine; sono fatte salve le modifiche di carattere organizzativo o procedurale dell'Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.

3

Art. 114 cpv. 1 e 1bis Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.

1

1bis Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata liquidata.

Art. 115

Oggetto e forma

Qualsiasi Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

1

L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

2

Art. 116 cpv. 3bis 3bis Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3bis.

Art. 118 cpv. 4bis 4bis Sono rivolti all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza; le mozioni sono escluse.

II Disposizione transitoria degli art. 109 cpv. 2 e 3bis e 116 cpv. 3bis secondo la modifica del 21 giugno 2013 Le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono già state attribuite a una commissione per esame preliminare, sono rette dal diritto anteriore.

4016

Legge sul Parlamento

III La legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1bis 1bis È possibile rinunciare a una consultazione se il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali oppure la ripartizione delle competenze fra autorità federali.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 luglio 20135 Termine di referendum: 10 ottobre 2013

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RS 172.061 FF 2013 4013

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Legge sul Parlamento

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