Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN) Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta: I La legge del 19 marzo 20102 sul contrassegno stradale è modificata come segue: Art. 2

Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto del 10 dicembre 20123 sulla rete stradale (strade nazionali assoggettate alla tassa).

Art. 6 1

2

Importo della tassa e rimborso

La tassa ammonta a: a.

100 franchi per un anno;

b.

40 franchi per due mesi.

La tassa non è rimborsata.

Art. 7 cpv. 1, 4, frase introduttiva e 5 La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno annuale o bimestrale (contrassegno).

1

4

Il contrassegno è annullato e pertanto non è più valido se:

Il contrassegno bimestrale non è inoltre valido se non è forato o se è stato forato da una persona non autorizzata.

5

1 2 3

FF 2012 543 RS 741.71 FF 2012 543 617

2011-2539

2175

Legge sul contrassegno stradale

Art. 8

Periodo di validità e rilascio

Il contrassegno annuale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

1

2 Il contrassegno bimestrale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa per due mesi tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 gennaio dell'anno seguente.

I contrassegni possono essere rilasciati dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno civile in corso.

3

Art. 8a

Contrassegno bimestrale

Il periodo di validità del contrassegno bimestrale di cui all'articolo 8 capoverso 2 inizia il giorno corrispondente al foro nel contrassegno e termina lo stesso giorno di due mesi dopo. Se nel mese in questione manca il relativo giorno, il periodo termina l'ultimo giorno del mese. Il giorno corrispondente al foro deve cadere tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 novembre dell'anno in corso.

1

Il contrassegno bimestrale è forato al momento dell'acquisto. Sono autorizzati a forare i contrassegni:

2

a.

l'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane);

b.

i Cantoni;

c.

i terzi incaricati di riscuotere la tassa ai sensi dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 9 cpv. 1, primo periodo 1

Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. ...

Art. 14 cpv. 1 Chiunque, in violazione degli articoli 3­5 e 7­8a, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

1

II Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013 Il contrassegno previsto dal diritto anteriore è valido fino al 31 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sul contrassegno stradale

3 La

pone in vigore quando:

a.

il decreto del 10 dicembre 20124 sulla rete stradale è entrato in vigore; e

b.

l'importo dell'accantonamento dei mezzi a destinazione vincolata nel finanziamento speciale per il traffico stradale scende al di sotto di un miliardo di franchi.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 20135 Termine di referendum: 13 luglio 2013

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FF 2012 543 617 FF 2013 2175

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Legge sul contrassegno stradale

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