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Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1129 del 17 gennaio 2013

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Le bevande spiritose secondo l'annesso II del regolamento (CE) n. 110/20083, fabbricate secondo il diritto europeo e legalmente immesse in commercio nell'Unione europea, possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 20084, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16, modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 164/2012; GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.

GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

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all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 20005, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità Arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d'inscription du message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées (Francia)6 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (Lussemburgo)7 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Abrogazione della decisione di portata generale n. 1125 La decisione di portata generale n. 1125 dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 23 agosto 2012 (FF 2012 7017­7018) concernente bevande spiritose fabbricate secondo il diritto tedesco è abrogata.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

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GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

JORF n° 229 du 3 octobre 2006 pag. 14626.

Mém. N° 138 du 27 décembre 2000, pag. 2990.

RS 172.021

Ufficio federale della sanità pubblica