Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente cosmetici che rimangono sulla pelle, secondo l'articolo 20 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC1 del 31 ottobre 2013

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 33 della legge sulle derrate alimentari2; visto l'articolo 20 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC; vista la richiesta dell'Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle des Kantons Zug del 14 novembre 2012 secondo l'articolo 20 capoverso 5 LOTC; considerando che i cosmetici che rimangono sulla pelle, immessi in commercio secondo l'articolo 16a capoverso 1 LOTC, possono mettere in pericolo la salute dell'uomo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettera b LOTC in conseguenza degli effetti tossici causati dal dosaggio nonché delle sensibilizzazioni e delle reazioni allergiche indotte da molti oli eterei, considerando che gli organi d'esecuzione di cui all'articolo 20 capoverso 4 LOTC adottano le misure adeguate secondo l'articolo 19 LOTC qualora un prodotto immesso in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC costituisca un rischio per interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e LOTC, decide: 1. Misure I cosmetici che rimangono sulla pelle e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC, non possono essere messi a disposizione e consegnati a terzi, oppure essere importati a titolo professionale o commerciale se il loro contenuto di oli eterei, presi singolarmente o in miscele (valore totale), non corrisponde ai requisiti di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sui cosmetici3.

2. Disposizione transitoria Prodotti interessati dalla misura di cui al numero 1 e che al momento del passaggio in giudicato della presente decisione di portata generale si trovano in Svizzera, possono essere messi a disposizione di terzi o consegnati a terzi fino al 30 aprile 2014.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (RS 817.023.31)

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2013-2760

3. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa (PA)4, è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

5 novembre 2013

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Ufficio federale della sanità pubblica

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

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