A Legge federale Disegno sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio da quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo l'asse del San Gottardo (Legge sul corridoio da quattro metri) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta: Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio da quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) lungo l'asse del San Gottardo.

Art. 2

Misure costruttive in Svizzera

Le misure costruttive in Svizzera prevedono l'ampliamento della sagoma di spazio libero almeno a uno standard tale da consentire il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

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2

1 2

La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte: a.

Basilea­Gottardo nord;

b.

Olten­Othmarsingen;

c.

Gottardo sud­Giubiasco;

d.

Giubiasco­Chiasso;

e.

Giubiasco­Lugano Vedeggio;

f.

Giubiasco­Ranzo.

RS 101 FF 2013 3185

2013-0562

3241

Legge sul corridoio da quattro metri

Art. 3

Misure in Italia

Per il finanziamento delle misure sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia è possibile concedere mutui e contributi a fondo perso.

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Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi specifici con l'Italia.

Art. 4

Finanziamento

Il corridoio da quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5

Credito complessivo

L'Assemblea federale approva con decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione delle misure.

Art. 6

Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria della presente legge, per la progettazione e l'esecuzione, l'assegnazione di mandati, la vigilanza e il controllo nonché le procedure e le competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 20093 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).

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2

Il rapporto sui progetti è disciplinato per analogia dall'articolo 14 LSIF.

Art. 7

Disposizioni finali

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 742.140.2

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