Decreto federale che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20132, decreta: Art. 1 L'impiego dell'Esercito svizzero con al massimo 235 militari per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2 Il Consiglio federale può rafforzare a breve termine il contingente svizzero con al massimo 60 persone per un periodo massimo di quattro mesi nei settori seguenti: a.

manutenzione;

b.

sicurezza in caso di aggravamento della minaccia.

Art. 3 L'impiego può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale. Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 4 Il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, all'attenzione delle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego.

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RS 510.10 FF 2013 8263 RS 171.10

2013-2703

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Proroga della partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). DF

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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