Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 12 maggio 2015

Iniziativa popolare federale «Radio e televisione ­ senza Billag» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Radio e televisione ­ senza Billag», presentata il 25 settembre 2013; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976 (LDP)1 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Radio e televisione ­ senza Billag», presentata il 25 settembre 2013, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bürge This, Höchsterstrasse 6A, 9016 St.Gallen 2. Albonico Rudolf, Quai du Bas 92, 2502 Bienne

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

3.

4.

5.

6.

7.

Marchetti Karin, Wellhauserweg 35, 8500 Frauenfeld Nemeth Jozsef, Hungerstrasse 48, 8832 Freienbach Bürge Jakob, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Michel Reto, Oberfeld 2, 6102 Malters Pontet Christine, Höhenweg 3, 2575 Täuffelen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Radio e televisione ­ senza Billag» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Radio und Fernsehen ­ ohne Billag», c/o SOS, Casella postale 135, 9016 San Gallo, e pubblicata nel Foglio federale del 12 novembre 2013.

29 ottobre 2013

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Radio e televisione ­ senza Billag» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 93 cpv. 4 La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni.

La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.

4

Art. 93 cpv. 4bis Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all'obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni.

4bis

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 115 (nuovo) 11. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 4 e 4bis (Radiotelevisione) Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l'articolo 93 capoversi 4 e 4bis dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione. Alla data dell'emanazione delle disposizioni d'esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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