Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 2.0 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 18 giugno 2013: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 2.0 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 2.0 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 10 062.50 franchi, sono imputate a Fay Automaten, Karl Fay (art. 112 segg. OCG). L'importo di 5062.50 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 5000 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

6.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

7.

Notifica: Fay Automaten, Karl Fay, Goldbrunnenstrasse 81, 8055 Zürich.

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione.

16 luglio 2013

2013-1703

Commissione federale delle case da gioco

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