Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) (Integrazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20131, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il francese.

Titolo Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (LStrI) Art. 26a (nuovo) Ammissione di consulenti e insegnanti Lo straniero può essere ammesso a esercitare un'attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d'origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18­24:

1

a.

ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e

b.

è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

Se al momento della domanda la condizione di cui al capoverso 1 lettera b non è adempiuta, il rilascio del permesso deve essere vincolato alla conclusione di un accordo d'integrazione.

2

Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

3

1 2

FF 2013 2045 RS 142.20

2012-2375

2093

Legge federale sugli stranieri

Art. 33 cpv. 4 e 5 (nuovi) In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, per la determinazione della durata di validità si tiene conto dell'integrazione della persona in questione.

4

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se si prospetta un esito sfavorevole del processo d'integrazione.

5

Art. 34 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, nonché lett. c (nuova) e cpv. 4 2

Il permesso di domicilio è rilasciato se lo straniero: a.

ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;

c.

è integrato.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare correttamente nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

4

Art. 42 cpv. 3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è integrato.

3

Art. 43

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

Il coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

1

a.

coabita con lui; e

b.

è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o manifesta la volontà di imparare tale lingua iscrivendosi a un'offerta di promozione linguistica.

1bis I figli non coniugati e minori di 18 anni di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, se coabitano con lui.

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se si prospetta un esito sfavorevole del processo d'integrazione.

1ter

2 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è integrato.

3

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

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Legge federale sugli stranieri

Art. 44

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

1

a.

coabitano con lui;

b.

vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

non dipendono dall'aiuto sociale; e

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o manifestano la volontà di imparare tale lingua iscrivendosi a un'offerta di promozione linguistica.

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

2

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se si prospetta un esito sfavorevole del processo d'integrazione.

3

Art. 49a (nuovo) Deroga all'esigenza di dimostrare le competenze linguistiche Se possono essere invocati motivi gravi, è possibile derogare all'esigenza di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera b e 44 capoverso 1 lettera d.

1

Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra limitazione che pregiudica fortemente la capacità di apprendere una lingua.

2

Art. 50 cpv. 1 lett. a Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

1

a.

l'unione coniugale è durata almeno tre anni e la persona in questione è integrata; o

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 8: Integrazione Sezione 1: Promozione dell'integrazione Art. 53

Principi

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione e della tutela dalla discriminazione.

1

2 Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della molteplicità ed esigono senso di responsabilità.

2095

Legge federale sugli stranieri

Incoraggiano gli stranieri in particolare nell'acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell'avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

3

4 Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

Art. 53a (nuovo) 1

Destinatari

Il Consiglio federale definisce i destinatari della promozione dell'integrazione.

Nella promozione dell'integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

2

Art. 54

Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

L'integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente: a.

nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;

b.

nel mondo del lavoro;

c.

nelle strutture della sicurezza sociale;

d.

nelle strutture della sanità pubblica;

e.

nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;

f.

nello sport, nei media e nella cultura.

Art. 55

Promozione specifica dell'integrazione

La promozione specifica dell'integrazione a livello federale, cantonale e comunale completa la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.

Art. 55a (nuovo)

Misure per persone con esigenze d'integrazione particolari

I Cantoni prevedono quanto prima misure d'integrazione adeguate per persone con esigenze d'integrazione particolari. La Confederazione li sostiene in tale compito.

Art. 56

Ripartizione dei compiti

Il Consiglio federale definisce la politica d'integrazione nell'ambito delle competenze della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti tesi alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione.

1

2096

Legge federale sugli stranieri

L'UFM coordina i provvedimenti dei servizi federali tesi alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono l'UFM nelle attività con potenziali ripercussioni per l'integrazione.

2

L'UFM assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni, con i Comuni e con altri attori coinvolti.

3

4 I Cantoni definiscono la politica d'integrazione nell'ambito delle loro competenze.

Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti tesi alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore dell'UFM nelle questioni inerenti all'integrazione e provvedono allo scambio d'informazioni e di esperienze con i Comuni.

In collaborazione con i Cantoni, l'UFM verifica periodicamente l'integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità a livello di promozione dell'integrazione.

5

Art. 57

Informazione e consulenza

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e consigliano gli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.

1

Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell'integrazione.

2

I Cantoni provvedono a fornire la prima informazione ai nuovi arrivati in Svizzera.

La Confederazione li sostiene in tale compito.

3

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d'integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.

4

5 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1­4.

Art. 58

Contributi finanziari

La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell'integrazione.

1

I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi3, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

2

3

RS 142.31

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Legge federale sugli stranieri

Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

3

Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

4

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

5

Titolo prima dell'art. 58a (nuovo)

Sezione 2: Requisiti d'integrazione Art. 58a (nuovo) Criteri d'integrazione 1

Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a.

il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;

b.

il rispetto dei valori della Costituzione federale;

c.

le competenze linguistiche; e

d.

la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.

2

Art. 58b (nuovo) Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione L'accordo d'integrazione fissa gli obiettivi, le misure e i termini di una promozione dell'integrazione concordata individualmente. Disciplina inoltre il finanziamento.

1

Può contenere in particolare obiettivi per l'acquisizione di competenze linguistiche, l'integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché per l'acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull'ordinamento giuridico in Svizzera.

2

Se le autorità competenti chiedono la conclusione di un accordo d'integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.

3

Le autorità competenti possono consegnare le raccomandazioni per l'integrazione alle persone di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3.

4

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Legge federale sugli stranieri

Titolo prima dell'art. 58c (nuovo)

Sezione 3: Contributo dei datori di lavoro all'integrazione Art. 58c (nuovo) I datori di lavoro contribuiscono all'integrazione dei lavoratori stranieri nell'azienda.

Li informano in merito a offerte adeguate in materia di promozione dell'integrazione e li sostengono affinché possano usufruirne.

Art. 62 lett. f (nuova) L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: f.

lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza motivi validi.

Art. 83 cpv. 9 (nuovo) Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente, se si prospetta un esito sfavorevole del processo d' integrazione.

9

Art. 96 cpv. 1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.

1

Art. 97 cpv. 3 lett. e (nuova) Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

3

e.

altre decisioni che lasciano supporre un esito sfavorevole del processo d'integrazione.

Art. 100b

Commissione della migrazione

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.

1

La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone nel settore dell'asilo.

2

La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

3

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Legge federale sugli stranieri

La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a chiedere il versamento di contributi finanziari all'UFM per svolgere progetti d'integrazione di portata nazionale.

4

5

Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni di coordinamento: IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2100

Legge federale sugli stranieri

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale Art. 3 lett. c La presente legge promuove e sviluppa: c.

le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, nonché le pari opportunità e l'integrazione degli stranieri;

2. Legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio Art. 1 cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi tesi a: f.

promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.

Art. 29a (nuovo) Sussidi per i progetti In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione può promuovere progetti volti a migliorare, nell'interesse di uno sviluppo sostenibile, la qualità di vita e la coesione sociale nelle zone abitative.

1

2 L'Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte.

3. Legge federale del 19 giugno 19596 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 59 cpv. 3 e cpv. 6 (nuovo) Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, a servizi specializzati

3

4 5 6

RS 412.10 RS 700 RS 831.20

2101

Legge federale sugli stranieri

nell'integrazione degli stranieri, a servizi d'interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

6 Nel quadro delle loro prestazioni, gli uffici AI tengono conto delle peculiarità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, senza che questi ultimi possano far valere un diritto a una prestazione particolare.

Art. 68bis cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. ebis (nuova) 1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

ebis gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, gli stranieri e l'integrazione;

4. Legge del 25 giugno 19827 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 17 cpv. 5 L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare la persona assicurata a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è valida. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

5

Art. 59 cpv. 5 (nuovo) I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'esecuzione della legislazione sull'asilo, gli stranieri e l'integrazione nella reintegrazione degli assicurati con un passato migratorio.

5

Art. 59a lett. a e c L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché: a.

7

la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso e per l'integrazione;

RS 837.0

2102

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c.

le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità a provvedimenti in favore di: 1. giovani e donne disoccupati; 2. assicurati con un passato migratorio, che tenuto conto della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata; 3. assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 66a cpv. 1 lett. c e cpv. 3 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

1

c.

3

non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

Non ricevono assegni di formazione gli assicurati: a.

che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o

b.

che hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.

Art. 85f cpv. 1 lett. e I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

1

e.

gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, gli stranieri e l'integrazione;

2103

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