Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1159 del 17 ottobre 2013

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Les glaces alimentaires (Gelato commestibile) fabbricate secondo il diritto francese e legalmente immesse in commercio in Francia possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Francia. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE3; regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (testo rilevante ai fini del SEE)4; Code de la Consommation (Version consolidée du code au 1er septembre 2013)5; Code des pratiques loyales des glaces alimentaires, 20086.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18­63 GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 16­33 www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 Code des pratiques loyales des glaces alimentaires du Syndicat des Fabricants Industriels de Glaces sorbets et crèmes glacées (SFIG) et de la Confédération nationale des Glaciers de France (CNGF), 2008

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3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA), a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale è tolto l'effetto sospensivo.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

22. ottobre 2013

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RS 172.021

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Ufficio federale della sanità pubblica