13.062 Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 14 agosto 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-2565

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Compendio Il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti crea uno standard minimo a livello internazionale in materia di responsabilità per danni alla diversità biologica causati da organismi geneticamente modificati (OGM) che sono stati oggetto di movimenti transfrontalieri.

L'accordo può essere ratificato senza adeguamenti del diritto interno, poiché la Svizzera ha già attuato tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo addizionale.

Situazione iniziale Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (Protocollo di Cartagena), ratificato dalla Svizzera, si prefigge di prevenire gli effetti negativi della biotecnologia sull'essere umano e l'ambiente. A tale scopo prevede norme che regolano i movimenti transfrontalieri degli OGM. Il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti è stato adottato nell'ottobre 2010 come accordo complementare al Protocollo di Cartagena. Completa il regime del Protocollo di Cartagena con norme in materia di responsabilità per danni alla diversità biologica causati da OGM che sono stati oggetto di movimenti transfrontalieri.

Contenuto dell'accordo Il Protocollo addizionale contiene norme sulla gestione dei danni causati alla diversità biologica da OGM che sono stati oggetto di movimenti transfrontalieri.

Stabilisce le misure che devono essere adottate in caso di danni (provvedimenti volti a prevenire, limitare e mitigare il danno nonché a ripristinare lo status quo ante), chi deve adottare tali misure e chi deve farsi carico dei costi. In tal modo crea uno standard minimo a livello internazionale in materia di responsabilità per danni alla diversità biologica causati da OGM. L'orientamento del Protocollo addizionale è conforme alla strategia della Svizzera, che si prefigge di fissare condizioni quadro, prescrizioni in materia di sicurezza e chiare norme di responsabilità per l'utilizzazione di OGM.

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Messaggio 1

Elementi essenziali dell'accordo

1.1

Situazione iniziale

Il Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 20001 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena) disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (OGM) allo scopo di prevenire gli effetti negativi della biotecnologia sull'uomo e l'ambiente. L'ambito della responsabilità e del risarcimento dei danni era già stato oggetto dei negoziati condotti in sede di elaborazione del Protocollo di Cartagena alla fine degli anni Novanta. All'epoca le parti negoziali non erano tuttavia riuscite a trovare una soluzione unanime alla questione. Nel Protocollo è stato quindi aggiunto l'articolo 27, il quale incarica le Parti di elaborare norme in materia di responsabilità per i danni derivanti da OGM.

Il risultato scaturito dai negoziati sull'articolo 27 del Protocollo di Cartagena è il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e di risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (in seguito «Protocollo addizionale»). L'accordo è stato adottato in occasione della quinta Conferenza delle Parti contraenti del Protocollo di Cartagena, tenutasi nell'ottobre 2010 a Nagoya (Giappone) come protocollo complementare al Protocollo di Cartagena.

Il Protocollo addizionale è stato firmato da 50 Stati (tra cui la Svizzera e la maggior parte degli Stati membri dell'UE) e dall'UE. Fino alla fine di giugno 2013 è stato ratificato da 13 Stati e dall'UE. Il Protocollo addizionale entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato da 40 Stati.

1.2

Contenuto dell'accordo in sintesi

Il Protocollo addizionale contiene norme sul trattamento dei danni causati alla diversità biologica dagli OGM che sono oggetto di movimenti transfrontalieri. Il suo elemento focale è costituito dall'articolo 5, il quale stabilisce chi deve adottare le misure di risposta necessarie in caso di danno e chi deve farsi carico dei costi di tali misure. Per «misure di risposta» il Protocollo addizionale intende le misure atte a prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, nonché a ripristinare le componenti della biodiversità che sono state distrutte.

Il Protocollo addizionale prevede che, in caso di danno o nell'imminenza che se ne verifichi uno, la persona responsabile («operatore») deve informare immediatamente l'autorità e adottare le misure di risposta che ritiene adeguate. Se il responsabile non è noto, l'autorità intraprende i passi necessari per individuarlo. In entrambi i casi l'autorità stabilisce le misure di risposta supplementari che la persona responsabile deve adottare e, se del caso, prende essa stessa le misure pertinenti. In quest'ultimo caso l'autorità può chiedere alla persona responsabile il rimborso di tutti i costi che sono insorti in tale contesto.

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RS 0.451.431

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Oltre a queste regole chiave, il Protocollo addizionale contiene una serie di disposizioni accompagnatorie. Queste concernono in particolare la procedura (istanze di diritto, mezzi di ricorso), nonché eventuali esenzioni, e le limitazioni della responsabilità, la cui determinazione e configurazione è demandata al diritto interno.

1.3

Attuale quadro normativo della Svizzera

In Svizzera l'ingegneria genetica in ambito extraumano è disciplinata in primo luogo dalla legge federale del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (LIG) e dalle relative ordinanze (ordinanza del 9 maggio 20123 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi [OIConf] e ordinanza del 10 settembre 20084 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente [OEDA]). Questi atti prevedono un regime esaustivo quanto all'impiego di OGM e disposizioni severe in materia di responsabilità.

Per l'uso di OGM è necessaria, in linea di principio, un'autorizzazione. Sono tuttavia previste deroghe per determinate attività a basso rischio, per le quali è previsto unicamente l'obbligo di notificazione (art. 10­12 LIG, art. 17 e 25 OEDA, art. 8­10 OIConf). La persona soggetta all'obbligo di autorizzazione o di notificazione deve adottare diverse misure per evitare che l'impiego di OGM metta in pericolo o arrechi pregiudizio all'uomo e all'ambiente. Deve in particolare procedere a un'analisi e a una valutazione del rischio e adottare le misure di sicurezza necessarie (art. 7­8, 19 e 28 OEDA, art. 4­7 e 12 OIConf).

La responsabilità civile per danni provocati da OGM secondo gli articoli 30 segg.

LIG è strettamente connessa al sistema di autorizzazione e di notificazione. Il soggetto responsabile è sempre la persona soggetta all'obbligo di autorizzazione o di notificazione. Ad essere contemplati non sono solo i danni «tradizionali» (in particolare, danni a cose o persone), ma anche i cosiddetti «danni ambientali puri», ossia i pregiudizi a componenti e a beni ambientali che non sono oggetto di un diritto reale (art. 31 cpv. 2 LIG). Il creditore è in questo caso l'ente competente che adotta le misure necessarie per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate.

Oltre a queste fattispecie di responsabilità di diritto privato, l'autorità che adotta le misure per prevenire ed eliminare i pericoli o i pregiudizi causati all'ambiente dall'impiego di OGM ha anche la possibilità, ricorrendo al diritto amministrativo, di imputare i costi che ne derivano al responsabile o al titolare dell'autorizzazione (art. 20 cpv. 4 LIG, art. 53 OEDA).

1.4

Valutazione

Il Protocollo addizionale crea uno standard minimo a livello internazionale per gestire i danni cagionati alla diversità biologica dagli OGM che sono oggetto di movimenti transfrontalieri. La sua linea direttrice è conforme alla strategia della Svizzera, che per l'utilizzazione di OGM si prefigge di fissare condizioni quadro, prescrizioni in materia di sicurezza e chiare norme di responsabilità.

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RS 814.91 RS 814.912 RS 814.911

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Il regime della LIG e delle sue ordinanze è in accordo con il Protocollo addizionale, ma è più concreto ed esaustivo. Nel campo d'applicazione del Protocollo addizionale rientrano solo i danni alla diversità biologica (cfr. n. 2). Le disposizioni della LIG, invece, oltre ai danni ambientali puri comprendono anche le forme tradizionali dei danni a cose o persone. A differenza del Protocollo addizionale, il campo d'applicazione della LIG non è limitato ai danni alla diversità biologica riconducibili a un movimento transfrontaliero di OGM.

Il Protocollo addizionale può pertanto essere ratificato senza che sia necessario effettuare adeguamenti al diritto svizzero.

1.5

Rinuncia alla procedura di consultazione

Il presente accordo non comporta alcun adeguamento del diritto nazionale poiché la Svizzera ha già ripreso nel suo diritto interno le norme del Protocollo addizionale. Si è pertanto rinunciato alla procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 20055 sulla procedura di consultazione.

2

Commento ai singoli articoli dell'accordo

Art. 1

Obiettivo

Il Protocollo addizionale istituisce un regime di responsabilità internazionale per danni alla diversità biologica causati dagli OGM che sono oggetto di movimenti transfrontalieri. L'obiettivo di detto regime è di contribuire alla protezione della biodiversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile.

Art. 2

Definizioni

Il Protocollo addizionale riprende le definizioni dei suoi due accordi madre, ossia la Convenzione del 5 giugno 19926 sulla diversità biologica (Convenzione sulla diversità biologica) e il Protocollo di Cartagena. La definizione di «organismo vivente modificato» secondo l'articolo 3 lettera g del Protocollo di Cartagena è pertanto applicabile anche al Protocollo addizionale. La stessa cosa si intende con l'espressione «organismi geneticamente modificati» (OGM) utilizzata dal diritto svizzero (art. 5 cpv. 2 LIG). Per semplicità, nel presente messaggio è utilizzata esclusivamente la terminologia della LIG.

Oltre al rimando agli accordi madre, il Protocollo addizionale contiene le seguenti definizioni proprie: ­

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secondo il paragrafo 2 lettera b, nel termine «danno» sono contemplati tutti gli effetti negativi di rilievo e misurabili o osservabili in altro modo sulla conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana. Il campo d'applicazione del Protocollo addizionale è pertanto limitato esclusivamente ai danni alla diversità biologica, i quali sono generalmente i cosiddetti «danni ambientali puri», RS 172.061 RS 0.451.43

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ossia pregiudizi a componenti ambientali che non sono oggetto di un diritto reale. Buona parte del diritto in materia di responsabilità civile classico rimane dunque fuori dal campo d'applicazione del Protocollo addizionale, in particolare le forme tradizionali dei danni a cose o persone.

Il significato della formulazione ripresa dal Protocollo di Cartagena nel paragrafo 2 lettera b, secondo cui occorre tenere in considerazione anche i rischi per la salute umana, è controverso (cfr. Ruth Mackenzie et al., Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, 2003, p. 12 seg.). Durante i negoziati la Svizzera, così come l'UE, ha sostenuto che la formulazione del termine «danno» non è estesa ai danni a persone. Ciò non sarebbe conforme all'articolo 12 paragrafo 2, il quale distingue esplicitamente i danni secondo l'articolo 2 paragrafo 2 lettera b dai danni a cose o persone. La formulazione va intesa come segue: per valutare se si è in presenza di un danno rilevante per la diversità biologica occorre tenere conto anche di quali effetti hanno tali danni sulla salute umana (effetti indiretti).

La legislazione svizzera in materia di ingegneria genetica contempla tanto i danni a cose e persone quanto i danni ambientali puri (cfr. art. 31 cpv. 2 LIG).

­

Per ciò che riguarda la definizione della persona responsabile («operatore»), il Protocollo addizionale lascia ampio margine di manovra al diritto nazionale. Nell'accezione del termine «operatore» possono rientrare tutte le persone che hanno un controllo diretto o indiretto sugli OGM responsabili del danno.

Spetta alle Parti contraenti precisare questo termine ampio.

La LIG designa come operatore la persona soggetta all'obbligo di autorizzazione o di notifica (cfr. in particolare art. 30 LIG).

­

Con il termine «misure di risposta» il Protocollo addizionale intende le misure idonee a prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o evitare il danno, nonché a ripristinare le componenti della biodiversità deteriorate.

Il diritto svizzero prevede le stesse misure (cfr. commento all'art. 5).

Art. 3

Campo d'applicazione

Nel campo d'applicazione del Protocollo addizionale rientrano solo i danni riconducibili a un movimento transfrontaliero di OGM. Così come il Protocollo di Cartagena, il Protocollo addizionale si riferisce pertanto unicamente ai rischi importati.

Tuttavia, questi non comprendono esclusivamente gli OGM che giungono fisicamente oltrefrontiera, bensì anche le generazioni successive di tali organismi. In caso di danno, infatti, non è possibile distinguere le generazioni precedenti da quelle successive. Gli OGM originariamente prodotti all'interno del Paese non rientrano invece nel campo d'applicazione del Protocollo addizionale, a causa di un mancato movimento transfrontaliero.

Il campo d'applicazione della LIG, per contro, non si limita agli OGM che sono oggetto di movimenti transfrontalieri.

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Art. 4

Nesso di causalità

Secondo i principi generali del diritto in materia di responsabilità civile, tra la causa (gli OGM che provocano danni) e l'effetto (il danno) deve esservi un nesso di causalità. Il Protocollo addizionale lascia al diritto interno il compito di stabilire nel dettaglio i requisiti per detto nesso di causalità.

Nel diritto svizzero il Tribunale federale ha definito e concretizzato, grazie a una giurisprudenza pluriennale, i requisiti per il rapporto di causalità (naturale e adeguato) nel diritto generale in materia di responsabilità civile. Tali requisiti valgono anche per le norme in materia di responsabilità civile secondo la LIG.

Art. 5

Misure di risposta

L'articolo 5 stabilisce chi deve adottare appropriate misure di risposta in caso di danno e a chi vanno imputati i costi di tali misure (par. 1, 2, 4 e 5). Le stesse regole valgono nel caso in cui il danno non si è ancora verificato, ma vi sono sufficienti probabilità che esso si verifichi qualora non siano adottate misure di risposta (par. 3).

Se appura che si è verificato un danno o che vi sono buone probabilità che se ne verifichi uno, l'operatore deve informarne immediatamente l'autorità, valutare il danno e adottare le misure di risposta che ritiene appropriate. Se l'operatore non è noto, l'autorità intraprende i passi necessari per individuarlo. Valuta inoltre il danno al fine di decidere le ulteriori mosse da intraprendere e successivamente stabilisce quali sono le ulteriori misure di risposta da adottare e, se del caso, adotta essa stessa le misure pertinenti. Lo Stato può accollare all'operatore tutti i costi legati alla prevenzione e all'eliminazione del danno.

Il diritto svizzero obbliga il titolare dell'autorizzazione a comunicare immediatamente all'autorità le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli o pregiudizi, nonché ad adeguare, per quanto necessario, le misure di sicurezza (art. 13 LIG, art. 23 e 31 OEDA, art. 6 e 7 in combinato disposto con l'art. 12 OIConf, art. 16 OIConf). Rientra in queste nuove conoscenze anche l'accertamento che un OGM può causare un danno o minaccia di causarlo a dispetto dell'analisi del rischio e delle misure di protezione già adottate. Le imprese nelle quali si svolgono attività con OGM già classificati come pericolosi (classe 3 e 4, rischio da moderato a elevato) sottostanno inoltre all'ordinanza del 27 febbraio 19917 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Esse hanno l'obbligo di comunicare e combattere immediatamente un eventuale incidente rilevante, prevenire ulteriori effetti ed eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi (art. 11 OPIR).

Se nell'ambiente compaiono OGM che possono o potrebbero provocare danni alla diversità biologica, conformemente all'articolo 52 OEDA i Cantoni hanno l'obbligo di lottare o di ordinare misure per combattere detti organismi. I costi di tali misure di lotta, come pure delle misure di ripristino e di sostituzione appropriate, sono a carico del titolare
dell'autorizzazione (art. 20 cpv. 4 e 31 LIG, art. 53 OEDA).

Nel diritto svizzero non sono espressamente disciplinate né la valutazione del danno né l'individuazione dell'operatore da parte dell'autorità. Questi obblighi sono tuttavia previsti implicitamente: né l'operatore né le autorità possono adottare misure di 7

RS 814.012

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lotta adeguate senza prima aver valutato il danno potenziale o già comparso e le relative cause. L'autorità deve individuare i responsabili per poter far valere le proprie pretese di recupero dei costi.

Art. 6­8

Esenzioni e limitazioni della responsabilità

Conformemente al Protocollo addizionale, il diritto interno può prevedere le esenzioni e le limitazioni della responsabilità seguenti: ­

esenzioni dalla responsabilità, per esempio in casi di forza maggiore (art. 6);

­

termini di prescrizione (art. 7);

­

limiti finanziari per la responsabilità verso lo Stato (art. 8).

Nell'articolo 30 capoverso 8 LIG, il diritto svizzero prevede un'esenzione dalla responsabilità in caso di interruzione del nesso di causalità per cause di forza maggiore o colpa grave del danneggiato o di terzi. L'articolo 32 LIG prevede termini speciali, più estesi rispetto al diritto generale in materia di prescrizione (termine relativo: tre anni, termine assoluto: 30 anni). La responsabilità non è soggetta a limiti finanziari poiché ciò corrisponderebbe a una riduzione del livello di protezione.

Art. 9

Diritto di ricorso

Il diritto interno può prevedere un diritto di regresso verso gli operatori che secondo le disposizioni del Protocollo addizionale prendono misure di risposta o devono farsene carico.

Il diritto svizzero in materia di ingegneria genetica disciplina nell'articolo 30 capoverso 3 LIG il regresso della persona responsabile verso terzi che hanno contribuito al verificarsi o all'aggravamento del danno.

Art. 10

Garanzia finanziaria

Il Protocollo addizionale riserva il diritto delle Parti di prevedere nel proprio diritto interno che l'operatore sia obbligato a garantire finanziariamente la propria responsabilità civile (p. es. attraverso un'assicurazione o una garanzia bancaria).

Nell'esercizio di tale diritto le Parti sono tenute a osservare i diritti e gli obblighi di diritto internazionale. Questa disposizione non istituisce tuttavia alcuna gerarchia tra il Protocollo addizionale e il resto del diritto internazionale, il che si evince dal richiamo ai tre paragrafi finali del preambolo del Protocollo di Cartagena.

L'articolo 34 LIG delega la competenza di introdurre un obbligo di garanzia per la responsabilità civile nell'ambito della LIG al Consiglio federale, il quale ha emanato disposizioni pertinenti con l'articolo 13 OIConf e l'articolo 11 OEDA.

Art. 11

Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale

Secondo il diritto internazionale generale, uno Stato è responsabile se viola obblighi di diritto internazionale verso un altro Stato. Le prescrizioni del Protocollo addizionale non influiscono su tali regole del diritto internazionale consuetudinario in materia di responsabilità degli Stati.

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Art. 12

Attuazione e relazione con la responsabilità civile

Il paragrafo 1 sancisce l'obbligo delle Parti di attuare il Protocollo addizionale nel proprio diritto interno. Per l'attuazione del Protocollo addizionale, il diritto interno può prevedere un regime meramente di diritto amministrativo, oppure può comprendere norme sia di diritto privato che di diritto pubblico. Il primo è il caso dell'UE, mentre il secondo è quello della Svizzera.

Il capoverso 2 riguarda i danni non contemplati dalle norme materiali del Protocollo addizionale (cfr. commento all'art. 2). Quest'ultimo esige che tali danni siano coperti dal diritto interno in materia di responsabilità civile delle Parti, mediante il diritto generale in materia di responsabilità civile o un regime specifico in materia di responsabilità civile nell'ambito degli OGM. In tal modo esclude che una Parte non preveda una responsabilità civile per danni a cose e persone causati da OGM.

Con la LIG la Svizzera adempie già a dette prescrizioni del Protocollo addizionale.

Il diritto in materia di responsabilità civile della LIG non si limita solo ai danni alla diversità biologica. Come detto, comprende anche i danni a cose e persone, purché siano causati da OGM (cfr. commento all'art. 2).

Art. 13­21

Disposizioni relative alle istituzioni, alla procedura e al diritto dei trattati

Gli articoli 13­21 contengono regole relative alle istituzioni, alla procedura e al diritto dei trattati come consuetudine negli accordi internazionali in materia ambientale.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

Il Protocollo addizionale è attuato nel quadro della legislazione vigente. Non sono dunque necessari né posti di lavoro né mezzi finanziari supplementari.

3.2

Per i Cantoni, i Comuni e l'economia

Essendo attuato nel quadro della legislazione vigente, il Protocollo addizionale non ha alcuna ripercussione supplementare né per i Cantoni, né per i Comuni, né per l'economia.

4

Rapporto con il diritto europeo

Poiché l'ambito della responsabilità ambientale rientra nelle competenze dell'UE, i negoziati sul Protocollo addizionale sono stati condotti dalla Commissione europea.

Quest'ultima era tenuta a garantire che i risultati dei negoziati fossero conformi al relativo diritto dell'UE e ai principi basilari della legislazione dei singoli Stati in materia di responsabilità e di riparazione. Per tale motivo le prescrizioni del Proto-

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collo addizionale sono in particolare conformi alla relativa Direttiva sulla responsabilità ambientale8.

Il Protocollo addizionale è stato firmato dall'UE e da 24 Stati membri dell'UE. Fino alla fine di giugno 2013, è stato ratificato dall'UE e da 8 Stati membri.

5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20129 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201210 sul programma di legislatura 2011­2015. Con una prossima ratifica del Protocollo addizionale la Svizzera contribuirebbe tuttavia a un'entrata in vigore dell'accordo entro un termine utile.

Dato che il regime di responsabilità del Protocollo addizionale contribuisce alla protezione della diversità biologica e al suo utilizzo sostenibile, il progetto è in linea con la Strategia Biodiversità Svizzera del 25 aprile 201211 e ne sostiene gli obiettivi.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)12, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art.

24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Una tale delega delle competenze al Consiglio federale per l'approvazione del presente Protocollo addizionale non sussiste; la competenza spetta quindi all'Assemblea federale.

8

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Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/31/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114 FF 2012 305 FF 2012 6413 FF 2012 6465 RS 101 RS 171.10 RS 172.010

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6.2

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o contengono disposizioni importanti che fissano norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessario emanare leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Protocollo addizionale è di durata indeterminata, ma è denunciabile. Non prevede inoltre l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto in materia di responsabilità in caso di danni alla diversità biologica causati da OGM. Il decreto federale concernente l'approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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