Legge federale sull'assicurazione malattie
Progetto
(LAMal) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 20131; visto il parere del Consiglio federale dell'8 marzo 20132, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 64 cpv. 7 L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le seguenti prestazioni:
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a.
le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
b.
le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2013 2105 FF 2013 2115 RS 832.10
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