Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Sputnik Classic V 1.02 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 13 dicembre 2012: 1.

In accoglimento della richiesta del 24 ottobre 2012, l'apparecchio automatico da gioco Sputnik Classic V 1.02 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Sputnik Classic V 1.02 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 12 500 franchi, sono imputate a Peter Schorno (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon.

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

15 gennaio 2013

2012-3219

Commissione federale delle case da gioco

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