Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 20 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 giugno 20131, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 13 cpv. 1

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

Art. 13 cpv. 2

Adeguamenti salariali

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 con effetto sino al 31 marzo 2015.

20 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2013 5355 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-1901

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

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