Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 20132; visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133, decreta: Art. 1

Diarie, importi forfettari orari e indennità dei giudici non di carriera

Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale sono retti dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 20074 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Art. 2

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze dell'Assemblea federale qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 20 marzo 20095 sui giudici del Tribunale federale dei brevetti Titolo Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale federale dei brevetti Titolo abbreviato Abrogato

1 2 3 4 5

RS 173.71 FF 2013 2501 FF 2013 2515 RS 172.121.2 RS 173.411

2013-0697

2513

Diarie e indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale. O dell'AF

2. Ordinanza del 13 dicembre 20026 sui giudici Titolo Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici) Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, coś come i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... [il primo giorno del mese successivo alla votazione finale].

6

RS 173.711.2

2514