Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 28 giugno 2013 Parere del Consiglio federale del 20 settembre 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 28 giugno 2013 «Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 28 giugno 2013 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha invitato il Consiglio federale a esprimere il proprio parere riguardo al suo rapporto del 28 giugno 20131 «Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari» e a esporre, in particolare, con quali misure ed entro quando esso intende adempiere quanto concretamente auspicato dalla Commissione nel capitolo 4 del rapporto.

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Parere del Consiglio federale

Nel corso delle sue indagini, la CdG-S ha rilevato lacune ai massimi livelli di condotta dell'esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), ma ha pure constatato che, una volta venuto a conoscenza delle lacune, il capo del DDPS ha rapidamente adottato misure volte a porre fine agli abusi sino ad allora commessi. La Commissione si aspetta che, nel quadro delle sue responsabilità in materia di condotta, in futuro il capo del DDPS provveda a una gestione corretta delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Dal Consiglio federale, la Commissione si aspetta che provveda affinché le decisioni del Parlamento ­ segnatamente quelle in materia di budget ­ siano osservate da tutti i Dipartimenti, indipendentemente da eventuali difficoltà a livello di risorse finanziarie. Infine, la Commissione si aspetta che le inchieste disciplinari siano tempestivamente portate a termine, che i diritti delle persone interessate siano debitamente considerati e che sia prestata la dovuta attenzione alla relazione fra i diversi generi di inchieste.

Il Consiglio federale prende atto delle suddette aspettative di carattere generale e, per quanto possibile, è evidentemente intenzionato ad attuare in futuro con ancora maggiore efficacia quanto auspicato.

In merito alle singole aspettative il Consiglio federale si esprime come segue: Aspettativa n. 1: misure correttive e agenda dei lavori La CdG-S attende dal Consiglio federale un compendio di tutte le misure correttive in corso o previste in questo settore, segnatamente a livello legislativo. Per ogni misura saranno precisati l'obiettivo e l'agenda dei lavori. In questo contesto la CdG-S attende anche che il Consiglio federale indichi se vi sono indizi che lasciano supporre l'esistenza di altre irregolarità nel settore delle IPG e, in caso affermativo, quali ulteriori inchieste sono previste (all'occorrenza con quali obiettivi e quale agenda).

1

FF 2013 7509

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Dalla revisione dell'ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), entrata in vigore il 1° luglio 20123 (e avente le seguenti priorità: stabilire la durata massima annua dei servizi volontari, designare un organo competente per tutte le autorizzazioni e garantire la tracciabilità delle procedure mediante appositi miglioramenti in materia di documentazione), sono entrati in vigore i seguenti atti normativi: a.

Istruzioni del DDPS del 28 gennaio 2013 sul servizio nell'amministrazione militare (ISAM; entrate in vigore il 1° febbraio 2013)

Le ISAM disciplinano in maniera dettagliata, in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera f numero 1 OOPSM, le condizioni per l'autorizzazione di servizi nell'amministrazione militare.

b.

Ordinanza del DDPS sui servizi volontari (entrata in vigore: 1° ottobre 2013)

L'ordinanza è stata allestita in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Essa stabilisce che i militari sono tenuti in primo luogo ad adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e che in materia di servizi volontari «sono autorizzate unicamente le domande di militari che hanno assolto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione».

La nuova regolamentazione è già stata attuata nella prassi. Ciò significa, in concreto, che sono chiamati in servizio per prestare servizi volontari soltanto i militari che sull'arco di due anni hanno assolto il numero massimo di giorni di servizio (per es.

soldati: 60 giorni) o che hanno assolto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio (per es. soldati: 260 giorni).

Il chiarimento e l'inasprimento delle disposizioni vigenti sono volti a garantire una maggiore selettività nel rilascio delle autorizzazioni per i servizi volontari. Maggiori possibilità di prestare servizi volontari sono previste unicamente nel settore dello sport di punta. Inoltre, il vincolo della presentazione di richieste scritte, gli oneri amministrativi supplementari che ciò comporta e soprattutto il livello gerarchico più elevato della persona competente per rilasciare l'autorizzazione contribuiranno a ridurre ulteriormente il numero di tali autorizzazioni.

c.

Revisione dell'ordinanza del 29 ottobre 20034 sulle attività della truppa fuori del servizio (dal 1° ottobre 20135: ordinanza sullo sport militare)

Con decisione del Consiglio federale del 1° giugno 2012, il DDPS è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale una modifica dell'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio, al fine di prevenire pagamenti abusivi di indennità di perdita di guadagno in tale settore. Nel quadro dell'ordinanza modificata, recante il nuovo titolo di ordinanza sullo sport militare, sono disciplinati i due settori seguenti: la partecipazione dei militari ad attività fuori del servizio nel quadro di corsi e gare e la promozione dello sport di punta durante il servizio militare.

La partecipazione a corsi e gare fuori del servizio genera benefici diretti per l'esercito, sviluppando, come sottolinea l'articolo 1, le capacità militari e fisiche dei militari e promuovendo il cameratismo. Fintanto che questi interessi in materia 2 3 4 5

RS 512.21 RU 2012 3415 RS 512.38 RU 2013 2761

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d'istruzione dell'esercito sono dati, sarà mantenuta una certa incentivazione alla partecipazione a corsi e gare fuori del servizio e verrà quindi pagato il soldo. Per evitare abusi, il numero annuo di giorni con diritto al soldo per singoli corsi e singole gare fuori del servizio sarà tuttavia limitato: in futuro potranno essere prestati al massimo dieci giorni di servizio militare con diritto al soldo senza computo sul totale obbligatorio di giorni d'istruzione (art. 23a cpv. 2 dell'ordinanza sullo sport militare). In tal modo si impedirà un finanziamento indiretto di hobby personali. Il diritto al soldo implica anche il diritto alle indennità di perdita di guadagno (art. 1a cpv. 1 della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno).

La nuova legge del 17 giugno 20117 sulla promozione dello sport, entrata in vigore il 1° ottobre 2012, prevede all'articolo 16 capoverso 2 lettera c che la Confederazione adotti misure affinché gli sportivi di punta possano sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare. In occasione dell'adozione dell'ordinanza sullo sport militare, il Consiglio federale ha tuttavia incaricato il DDPS di elaborare, non appena se ne presenterà l'occasione, una nuova versione della lettera c della suddetta disposizione della legge sulla promozione dello sport, al fine di istituire una base legale chiara per la promozione dello sport di punta nel quadro dei servizi militari obbligatori e volontari degli sportivi e dei funzionari. La revisione intende rendere possibile la promozione dello sport di punta nel quadro dei servizi militari obbligatori e volontari degli sportivi di punta e dei funzionari. Nel contempo dovranno essere dissipati eventuali equivoci in relazione con i servizi militari obbligatori e volontari degli sportivi di punta e dei funzionari. Il programma di promozione dello sport di punta nell'esercito è volto a consentire agli sportivi di punta di conciliare in maniera ottimale l'attività sportiva con l'obbligo generale di prestare servizio militare. L'esercito appoggia gli sportivi di punta che perseguono obiettivi a livello internazionale (segnatamente la partecipazione a campionati mondiali e a olimpiadi) offrendo loro i tre seguenti ambiti di promozione: 1. la scuola reclute per sportivi di punta; 2. corsi di ripetizione
e servizi volontari per gare e campi d'allenamento in Svizzera e all'estero; 3. posti per militari a contratto temporaneo destinati a sportivi di punta. In futuro i «soldati sport e i soldati CISM» potranno prestare al massimo 130 giorni l'anno di servizio militare con diritto al soldo. Di tali 130 giorni, potranno essere computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione al massimo 30 giorni l'anno (art. 27b cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza sullo sport militare). Gli allenatori, gli assistenti e i funzionari potranno prestare al massimo 100 giorni l'anno di servizio militare volontario con diritto al soldo a sostegno degli sportivi di punta, dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni (art. 27b cpv. 4 dell'ordinanza sullo sport militare). Il diritto al soldo inerente ai corrispondenti giorni di servizio implica anche il diritto alle indennità di perdita di guadagno.

Inoltre, dal 1968 la Svizzera è membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM). Nel quadro di questa federazione sportiva internazionale, comprendente 131 Stati membri, hanno luogo ogni anno campionati mondiali militari destinati a diverse discipline sportive. La Svizzera fornisce un importante contributo al CISM organizzando ogni anno tornei regionali e competizioni a cui partecipano

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RS 834.1 RS 415.0

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numerosi atleti provenienti dall'estero. In linea di principio, la Svizzera organizza ogni due anni un campionato mondiale militare.

Nel quadro della summenzionata modifica dell'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio saranno disciplinati e ampliati rispetto alla prassi attuale i punti essenziali della promozione a livello militare dello sport di punta. Da detta regolamentazione saranno esclusi unicamente i posti per militari a contratto temporaneo destinati a sportivi di punta, la cui base legale è stata definita nell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20038 concernente il personale militare (art. 10 e 28).

Affinché in futuro le regole in materia di computo di servizi militari e di soldo siano applicate in modo uniforme e allo scopo di prevenire abusi, la responsabilità del controlling sarà assegnata a un organo dell'Aggruppamento Difesa. L'Ufficio competente per l'IPG e i vertici dell'esercito saranno inoltre associati a questa responsabilità tramite un rapporto annuale indirizzato al DFI (UFAS) e al capo dell'esercito.

Ulteriori irregolarità D'intesa con l'UFAS, il Consiglio federale può rispondere negativamente alla domanda della CdG-S se vi siano indizi che lasciano supporre l'esistenza di ulteriori irregolarità nella gestione delle indennità di perdita di guadagno. In collaborazione con l'UFAS sono ancora in corso accertamenti concernenti pochi casi isolati che tuttavia non presentano alcun indizio di irregolarità costanti e sistematiche.

Aspettativa n. 2: sistema di vigilanza La CdG-S attende dal Consiglio federale che le presenti un rapporto sul sistema di vigilanza esistente nel settore dei servizi militari volontari. Il rapporto analizzerà sia il sistema di vigilanza in questo settore particolare (organi interessati in seno al DDPS e al Dipartimento federale dell'interno [DFI], disfunzioni constatate nel caso concreto, cause di queste disfunzioni e misure correttive necessarie), sia il modo in cui esso si inserisce nei sistemi generali di vigilanza del DDPS e del DFI. Il rapporto presenterà anche le eventuali interfacce fra i sistemi di vigilanza dei due Dipartimenti.

In seguito alla revisione dell'OOPSM e alla conseguente chiara attribuzione delle competenze al capo del Personale dell'esercito, è garantito in maniera assoluta che tutti i servizi volontari siano
oggetto di precise verifiche preliminari.

Soltanto dopo che il capo del Personale dell'esercito ha autorizzato una domanda di prestazione di un servizio volontario, il Settore Personale dell'esercito provvede, in maniera centralizzata, a immettere i corrispondenti dati nel Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). Tale immissione di dati nel sistema è corredata di un codice a disposizione unicamente dei collaboratori del Settore Personale dell'esercito. In tal modo è possibile garantire che registrazioni concernenti servizi volontari non possano essere effettuate da addetti ai controlli esterni all'insaputa del Settore Personale dell'esercito.

Inoltre, dal 1° gennaio 2014, in occasione di ogni immissione il sistema PISA verificherà quanti giorni di servizio sono ancora a disposizione (max. 38 giorni/anno 8

RS 172.220.111.310.2

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secondo l'art. 2 cpv. 2 OOPSM). L'addetto ai controlli incaricato dei lavori amministrativi e del versamento delle indennità sarà avvertito dal sistema se il numero di giorni di servizio residui è insufficiente.

L'attuazione delle prescrizioni legali nel sistema PISA sarà conclusa entro fine 2013. Un rapporto dettagliato sarà sottoposto alla CdG-S entro la fine del primo trimestre del 2014.

Creazione di un'interfaccia tra il sistema PISA e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) (pianificazione) Dal 7 giugno 2012 è in corso, sotto la direzione del Settore Personale dell'esercito, un progetto volto all'integrazione della protezione civile nel sistema PISA. Tale progetto è stato suddiviso in tre fasi: ­

fase 1: possibilità di valutazione e di controllo in materia di abusi nella gestione delle IPG (termine: 2° trimestre 2014);

­

fase 2: tenuta dei controlli ­ gestione dei dati di base (termine auspicato: 2014/2015);

­

fase 3: integrazione totale della tenuta dei controlli della protezione civile (termine auspicato: 2015/2016).

Nel quadro del summenzionato progetto, un sottogruppo di lavoro è addetto all'allestimento di un'interfaccia elettronica tra il sistema PISA e il registro delle indennità di perdita di guadagno tenuto dall'UCC a Ginevra. L'obiettivo di tale interfaccia è far sì che prima di ogni pagamento abbia luogo un confronto tra i giorni di servizio fatti valere mediante la carta IPG e i record di dati determinanti del sistema PISA, al fine di prevenire possibili abusi.

La prima riunione di lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti del Settore Personale dell'esercito, dell'UCC e dell'UFAS, ha avuto luogo il 14 agosto 2013. L'allestimento dell'interfaccia dovrà essere ultimato entro la fine della prima fase. L'integrazione determinante in relazione con gli abusi nel settore delle indennità di perdita di guadagno (fase 1 e parti della fase 2) sarà conclusa entro la fine del secondo trimestre del 2014. L'integrazione totale della protezione civile nel sistema PISA sollecita notevoli risorse a livello di personale non soltanto in seno della Base d'aiuto alla condotta (BAC) e nel Settore Personale dell'esercito, ma anche presso le organizzazioni di protezione civile cantonali. Per questa ragione anche a livello cantonale l'integrazione totale non potrà essere realizzata a una data anteriore a quella indicata.

Aspettativa n. 3: qualità dei dati La CdG-S si aspetta che il Consiglio federale vegli affinché i Dipartimenti proseguano gli sforzi per garantire di disporre in futuro di dati affidabili in base ai quali sia possibile riconoscere tempestivamente eventuali irregolarità. Poiché simili dati sono indispensabili per una vigilanza efficace, la CdG-S attende inol-

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tre dal Consiglio federale che tenga conto di questo aspetto nel rapporto concernente il sistema di vigilanza.

Le misure elencate in relazione con l'aspettativa n. 1 e le revisioni delle corrispondenti basi legali hanno comportato una certa ottimizzazione della qualità e dell'uniformità dei dati. Tuttavia, soltanto dopo l'implementazione del futuro sistema d'informazione interdipartimentale basato sul PISA sarà possibile disporre di dati trasparenti e accessibili tempestivamente per tutte le parti coinvolte.

Già nel rapporto complementare del DDPS e del DFI del 28 febbraio 2013 al rapporto finale del DDPS «Inchiesta servizi volontari/indennità di perdita di guadagno» del 27 novembre 2011, il DDPS si è impegnato a contribuire attivamente per ottimizzare la qualità dei dati (servizio web, controlli e aggiornamenti elettronici; cfr. pag. 8).

Aspettativa n. 4: esame dei casi anteriori al 2007 La CdG-S attende dal Consiglio federale un parere sull'opportunità di far esaminare anche i casi anteriori al 2007.

Un'analisi dei casi anteriori al 2007 da parte del Settore Personale dell'esercito non è possibile poiché, in virtù dell'articolo 17 capoverso 5 della legge federale del 3 ottobre 20089 sui sistemi d'informazione militari, che funge al riguardo da base legale, i dati memorizzati nel sistema PISA possono essere conservati soltanto «per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare».

Aspettativa n. 5: scambio di informazioni e formazione La CdG-S si aspetta dal Consiglio federale che vegli affinché il DDPS prenda rapidamente misure per migliorare lo scambio di informazioni in seno al Dipartimento e per colmare le lacune in materia di formazione evidenziate dall'incaricato dell'inchiesta.

La Direzione dell'Aggruppamento Difesa e gli Uffici federali interessati hanno fornito regolarmente e in modo trasparente informazioni riguardo alle irregolarità nell'ambito dei conteggi IPG relativi ai servizi volontari. L'ordine del capo dell'esercito del 6 ottobre 2011 concernente la condotta e l'istruzione di militari di milizia in seno all'amministrazione militare («UMIKRON») è coerentemente e rigorosamente applicato.

Ogni anno a tutti i collaboratori del Settore Personale dell'esercito, a tutti gli addetti esterni ai controlli e a tutto il personale delle autorità
militari cantonali sono offerti numerosi corsi concernenti le basi legali dell'obbligo di prestare servizio militare.

Nell'ambito di questi corsi le modifiche di basi legali determinanti effettuate di recente o che sono imminenti, nonché altre basi legali importanti sono spiegate e commentate mediante esempi tratti dalla prassi. Anche per quanto concerne il siste9

RS 510.91

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ma PISA, ogni anno sono offerti numerosi corsi volti a informare sulle novità. In ogni corso i relatori affrontano le questioni sollevate dai partecipanti.

Aspettativa n. 6: ricorso alle IPG per finanziare la promozione dello sport La CdG-S attende dal Consiglio federale che esamini la questione dell'opportunità di continuare a versare indennità IPG per le attività dell'esercito volte principalmente a promuovere lo sport. Inoltre, la CdG-S chiede al Consiglio federale di prendere posizione in merito alle questioni sollevate dall'UFAS riguardo alle basi legali della Patrouille des Glaciers e all'opportunità del numero di giorni di servizio effettuati in questo ambito. Infine, chiede al Consiglio federale di prendere posizione sulle questioni sollevate dall'UFAS a proposito delle basi legali della Marcia di quattro giorni di Nimega.

Promozione dello sport di punta Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c della nuova legge sulla promozione dello sport, la Confederazione può adottare misure affinché gli sportivi di punta possano sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare. La selezione deve avvenire secondo criteri concordati con Swiss Olympic e le rispettive federazioni sportive nazionali. Attualmente vengono sostenuti sportivi di 40 discipline (290 soldati sport e 90 soldati CISM).

Si intende concretizzare un sostegno effettivo allo sport di punta consentendo di prestare un numero relativamente elevato di giorni di servizio volontari. Gli sportivi di punta assolvono il servizio militare ordinario tramite i normali periodi di allenamento (30 giorni di servizio l'anno al massimo). Inoltre, in futuro gli sportivi di punta potranno svolgere fino a 100 giorni di allenamento supplementari sotto forma di servizio militare volontario. Circa la metà di questi giorni di allenamento si svolgeranno a Macolin, a Tenero o su una piazza d'armi. In questi casi sono da aggiungere le spese di vitto e alloggio. L'altra metà dei giorni di allenamento si svolgerà presso ubicazioni esterne in Svizzera (per es. campo d'allenamento su ghiacciai) o in campi d'allenamento o gare nazionali e internazionali. In questi casi sarà Swiss Olympic, o la federazione sportiva nazionale, ad assumersi le spese per il vitto, l'alloggio e i trasporti. La Confederazione si farà carico del versamento
del soldo e l'indennità di perdita di guadagno sarà finanziata nel quadro dell'IPG.

Gli sportivi di punta e i loro allenatori, assistenti ecc. rappresentano per così dire un'unica entità. La promozione mirata dello sport deve quindi comprendere anche queste persone. In futuro gli allenatori, i funzionari e gli assistenti, oltre ad avere la possibilità di assolvere il servizio militare ordinario mediante la loro attività a favore degli sportivi di punta, potranno prestare ogni anno fino a 100 giorni supplementari di servizio militare sotto forma di servizio volontario nel quadro dello sport di punta.

Anche in questo caso la Confederazione provvederà al versamento del soldo e l'indennità di perdita di guadagno sarà finanziata nel quadro dell'IPG.

Negli ultimi tre anni sono stati computati circa 8000 giorni di servizio per corsi e gare fuori del servizio. La tendenza è leggermente al ribasso (circa ­3 % l'anno). Le conseguenze della modifica dell'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio illustrate più sopra in relazione con l'aspettativa n. 1 comportano un onere supplementare per il soldo e l'indennità di perdita di guadagno pari a circa 2,5 milioni 7546

di franchi l'anno; le spese complessive per il soldo e l'indennità di perdita di guadagno per il settore dello sport militare ammonterebbero quindi a 4,4 milioni di franchi. Tali spese complessive sono costituite nella misura di circa l'8 per cento dai versamenti del soldo (ca. 350 000 fr., finanziati dalla Confederazione) e nella misura di circa il 92 per cento dalle indennità di perdita di guadagno (ca. 4 mio. fr., finanziati nel quadro dell'IPG). Tenendo conto delle spese complessive di 670 milioni di franchi per il soldo e l'indennità di perdita di guadagno per i giorni di servizio prestati ogni anno da tutti i militari, la quota dello sport militare continua a essere esigua (meno dello 0,7 %).

Patrouille des Glaciers e Marcia di quattro giorni di Nimega La Patrouille des Glaciers e la Marcia di quattro giorni di Nimega sono due esempi di promozione dello sport al di là del senso tradizionale del termine. Le attività fuori del servizio della truppa logicamente rafforzano la condizione fisica. Tuttavia, le attività fuori del servizio hanno lo scopo sono volte in particolare di rafforzare la capacità di prestazione militare e il cameratismo.

La Patrouille des Glaciers (PdG) è una manifestazione ispirata alla storia dell'esercito svizzero e della Confederazione, in occasione della quale le truppe impiegate sono chiamate a dar prova delle loro capacità in condizioni particolarmente difficili.

I giorni di gara veri e propri costituiscono soltanto una parte del compito assegnato.

La pianificazione, i lavori di allestimento e di smantellamento e la realizzazione della prontezza all'impiego, con poco tempo a disposizione e sul più difficile terreno in Svizzera, costituiscono le sfide principali a cui sono sottoposti la truppa e gli organi militari coinvolti. Per le truppe dei settori «aiuto alla condotta» e «logistica/sanità militare», per le truppe delle Forze aeree e per gli specialisti di montagna questa manifestazione rappresenta un'opportunità pressoché unica di svolgere un'esercitazione congiunta nel quadro di un sistema globale.

La PdG è una manifestazione sportiva militare internazionale. È fondata sugli articoli 9 e seguenti dell'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio, che ha assunto il nome di ordinanza sullo sport militare. Per la PdG sussistono pertanto pertinenti
basi legali, considerate sufficienti. Del rimanente, l'articolo 29 dell'ordinanza offre al capo dell'esercito la possibilità di completare determinate disposizioni dell'atto emanando «le istruzioni necessarie». Per il momento non sono ancora state emanate istruzioni in tal senso.

Va sottolineato che la maggior parte dei circa 13 500 giorni di servizio complessivi è prestata nel quadro dell'adempimento ordinario dell'obbligo di prestare servizio militare, senza spese supplementari né per l'esercito né per l'indennità di perdita di guadagno. Le eccezioni sono autorizzate sulla base di criteri restrittivi e nel quadro delle pertinenti prescrizioni, in casi in cui è necessario il ricorso a conoscenze specifiche acquisibili soltanto con l'esperienza professionale o di vita. Di conseguenza, in singoli casi sono stati autorizzati circa 80 giorni di servizio nel quadro di servizi militari volontari. Tali giorni di servizio generano per l'esercito un ritorno di valore aggiunto a livello di immagine.

La PdG potrebbe difficilmente essere svolta sulla medesima scala se i giorni di servizio non fossero più indennizzati per mezzo dell'indennità di perdita di guadagno. Una rinuncia al sistema attuale dovrebbe comunque essere attentamente soppesata in considerazione dei benefici sopraesposti. Potrebbero essere esaminate soluzioni particolari: ad esempio, corrispondere l'indennità di perdita di guadagno 7547

soltanto per i giorni feriali (dunque, soltanto per i giorni di effettiva assenza presso le aziende), disgiungere soldo e indennità di perdita di guadagno oppure garantire il relativo finanziamento tramite il budget ordinario.

La Marcia di quattro giorni di Nimega (Paesi Bassi) costituisce anch'essa un esempio di promozione dello sport al di là del senso tradizionale del termine. In effetti non comporta una vera e propria competizione tra antagonisti. Anche in questo caso non vi sono né cronometraggi né classifiche. Ogni gruppo militare partecipante deve giungere al traguardo al completo percorrendo in gruppo compatto il tragitto di 160 km. La manifestazione costituisce una buona opportunità per raccogliere esperienze sui propri limiti personali e sulla propria condizione fisica. Per i capigruppo la sfida comporta anche un addestramento delle competenze in materia di condotta e consiste inoltre in un allenamento di gruppo. Infine, la resistenza e la capacità di prestazione personale di ogni singolo militare sono sottoposte a dura prova in condizioni estreme. La Marcia di quattro giorni rappresenta il coronamento di un lungo periodo di preparazione, il quale in ultima analisi va a beneficio anche delle attitudini militari. In effetti, per prepararsi alla Quattro giorni, i partecipanti devono assolvere almeno 300 chilometri di marcia in gruppo. Tale attività di preparazione non dà diritto al soldo.

La Marcia di quattro giorni di Nimega è stata disciplinata nel quadro delle apposite Istruzioni del capo dell'esercito del 1° gennaio 2011 sulla marcia internazionale di quattro giorni di Nimega (Paesi Bassi), fondate sull'articolo 29 dell'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (ora ordinanza sullo sport militare). Contrariamente alla PdG, la Marcia di quattro giorni non è esplicitamente menzionata a livello di ordinanza.

Negli scorsi anni hanno preso parte alla Marcia di quattro giorni circa 180 partecipanti ogni anno. Nel 2012, 117 partecipanti erano ancora militari incorporati che hanno beneficiato dell'indennità di perdita di guadagno, ciò che equivale a 921 giorni d'indennità. Inoltre, esiste un distaccamento di 22 militari che provvedono alla preparazione e all'accompagnamento organizzativo della marcia (nel 2012 hanno totalizzato 349 giorni d'indennità di perdita di guadagno). I
partecipanti alla Marcia di quattro giorni sono militari attivi o ex militari che rappresentano la Svizzera a una delle massime manifestazioni sportive al mondo. Essi si sottopongono a sforzi fisici notevoli e rappresentano il nostro Paese in un contesto internazionale.

La partecipazione alla Marcia di quattro giorno dava diritto al soldo e all'indennità di perdita di guadagno, ma né la fase preparatoria né la partecipazione stessa venivano computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

In considerazione della perdita d'importanza della Marcia di quattro giorni dal punto di vista militare e del carattere controverso delle basi legali per il sostegno a questa manifestazione, dopo l'entrata in vigore della nuova ordinanza sullo sport militare si prevede di non sostenere più la Marcia in qualità di attività fuori del servizio e di non versare più alcuna indennità di perdita di guadagno ai partecipanti.

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