Approvazione delle tasse di rumore per gli aeromobili a reazione riscosse dall'aeroporto di Zurigo

Con decisione del 7 gennaio 2013, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha approvato le soprattasse di rumore per gli aeromobili a reazione riscosse dall'aeroporto di Zurigo a decorrere dal 1° aprile 2013, secondo il seguente dispositivo della decisione: 1.

La richiesta di modifica del modello di tasse di rumore della Flughafen Zürich AG, pervenuta il 30 ottobre 2012 all'UFAC, è stata approvata a condizione che vengano adempiuti gli oneri di cui ai n. 2 e 3.

2.

Nel quadro della revisione totale delle tasse per le operazioni di volo, prevista entro il 1° gennaio 2014, richiesta dall'articolo 51 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali (RS 748.131.3), la Flughafen Zürich AG deve: a. eliminare o ridurre sostanzialmente la tassa di rumore a carico dei passeggeri; e b. sulla base del presente modello di tasse di rumore approvato, elaborare un modello di incentivazione volto a promuovere finanziariamente i velivoli nuovi se le relative immissioni foniche, al confronto con quelle dei velivoli utilizzati precedentemente per le stesse operazioni, risultano nettamente inferiori. Secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettere a­c dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali, occorre coinvolgere nell'elaborazione di tale modello perlomeno gli utenti dell'aeroporto. Il meccanismo di incentivazione deve essere elaborato e attuato nel rispetto dei principi dell'oggettività e della non discriminazione.

3.

Per quanto concerne la revisione delle tasse per le operazioni di volo per il periodo tariffale successivo, secondo l'articolo 10 dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali, la Flughafen Zürich AG deve esaminare il modello di tasse di rumore esistente nel suo insieme e proporre misure volte ad ottimizzarne l'efficacia, tenendo conto del progresso tecnologico intercorso. Se non dovesse essere possibile attuare le proposte nel periodo tariffale successivo, occorrerà riesaminare almeno le classi di rumore.

L'atto di decisione e l'incartamento della domanda possono essere consultati durante il termine di ricorso presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, nei normali orari d'ufficio.

Inoltre, il testo completo della decisione può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, tel. 031 325 99 46, e-mail: roger.hofmann@bazl.admin.ch.

Contro la decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti o dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale.

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2012-3137

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. La decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati se sono in possesso del ricorrente.

15 gennaio 2013

UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile

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