Decreto federale concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM) dell'11 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20123, decreta: Art. 1 1 Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO è stanziato un credito quadro di 10 miliardi di franchi.

I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

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3

Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.

Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il decreto del 18 marzo 20044 sull'aiuto monetario, prorogato il 27 maggio 20095.

Art. 3 1

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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1 2 3 4 5

RS 101 RS 941.13 FF 2012 6429 FF 2004 4409 FF 2009 4169

2012-1344

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Decreto sull'aiuto monetario. DF

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 11 marzo 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Conformemente al suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto federale entra in vigore il 16 aprile 2013.

16 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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