Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20121, decreta: I La legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale3; Art. 4a Conclusione autonoma di convenzioni internazionali da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:

1

a.

prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;

b.

sicurezza degli equipaggi;

c.

prevenzione delle avarie;

d.

operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.

Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cerchie interessate.

2

1 2 3

FF 2012 7595 RS 747.30 RS 101

2012-1029

2125

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 20134 Termine di referendum: 13 luglio 2013

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FF 2013 2125

2126