Termine di referendum: 13 luglio 2013
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20121, decreta: I La legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale3; Art. 4a Conclusione autonoma di convenzioni internazionali da parte del Consiglio federale
Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:
1
a.
prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
b.
sicurezza degli equipaggi;
c.
prevenzione delle avarie;
d.
operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.
Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cerchie interessate.
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FF 2012 7595 RS 747.30 RS 101
2012-1029
2125
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 marzo 2013
Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 4 aprile 20134 Termine di referendum: 13 luglio 2013
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FF 2013 2125
2126