Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera del metallo (USM) del 12 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera del metallo (USM), conformemente al regolamento del 9 novembre 2012 concernente il Fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera del metallo (USM) in allegato2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

12 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato parimenti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 250 del 27 dicembre 2013.

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera del metallo (USM). DCF

Regolamento del Fondo per la formazione professionale USM

Allegato (art. 1)

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera del metallo (USM) denominato «Fondo per la formazione professionale USM» (in seguito «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo intende promuovere a livello nazionale le prestazioni di base della formazione professionale di base nei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola e di apparecchi a motore, delle macchine edili, nonché per i fabbri maniscalchi.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo, disciplinati nella sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che esercitano segnatamente le seguenti attività: a.

3

costruzione in metallo e acciaio: 1. progettazione, costruzione, produzione, lavorazione, elaborazione, montaggio, servizio e riparazione di: porte, portoni, serramenti antincendio, finestre, facciate, tecnica solare, verande, scale in metallo, coperture, protezioni dal sole e dalle intemperie, avvolgibili e tende, mobili in metallo, allestimenti di palcoscenici, dispositivi per la prote-

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2.

zione civile, elementi finiti di metalcostruzione, ringhiere, scale, recinzioni, lavori generali da fabbro ferraio e fabbro ferraio d'arte, allestimenti e arredi di negozi, soffitti, costruzione di serbatoi e container, costruzione di casseforti, tecnica di sicurezza, servizio chiavi, lavori di saldatura, lavori di metalcostruzione per genio civile, dotazioni stradali, lavori da fabbro, trattamenti superficiali, levigatura, lucidatura, lavori generali in metallo, elaborazione e lavorazione di lamiera, stampaggio metallografico;

b.

tecnica agricola e di apparecchi a motore: produzione, costruzione, montaggio, servizio e riparazione di apparecchi agricoli, forestali, comunali e a motore, macchine per fattorie, attrezzature per l'allevamento di bestiame, produzione e lavorazione del latte, equipaggiamenti per stalle.

c.

macchine edili: produzione, costruzione, montaggio, servizio e riparazione di macchine edili;

d.

aziende di mascalcia: attività tradizionali dei fabbri maniscalchi (con o senza ferratura).

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività tipiche del settore relative a uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore: a.

titolo riconosciuto di una formazione professionale di base a livello AFC (specializzazioni incluse) in: 1. metalcostruttore (m/f) in tutte le specializzazioni, 2. disegnatore metalcostruttore (m/f) 3. meccanico di macchine agricole (m/f), 4. meccanico d'apparecchi a motore (m/f), 5. meccanico di macchine edili (m/f), 6. fabbro maniscalco (m/f),

b.

titolo riconosciuto di una formazione professionale di base a livello CFP (specializzazioni incluse) in aiuto metalcostruttore (m/f);

c.

titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore in: 1. disegnatore metalcostruttore (m/f) (APF), 2. capofficina metalcostruttore e capomontatore (m/f) (APF), 3. maestro metalcostruttore (m/f) (EPS), 4. capoprogetto metalcostruzioni (m/f) (EPS), 5. capofficina macchine edili (m/f) (APF), 6. capofficina macchine agricole (m/f) (APF), 7. capofficina apparecchi a motore (m/f) (APF),

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8.

9.

10.

11.

12.

maestro meccanico macchine edili (m/f) (EPS), maestro meccanico macchine agricole (m/f) (EPS), maestro meccanico apparecchi a motore (m/f) (EPS), maestro fabbro maniscalco (m/f) (EPS), maestro fabbro ferraio (m/f) (EPS).

2 Il fondo è valido anche per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone semiqualificate che svolgono attività tipiche del settore secondo l'articolo 4.

Art. 6

Validità per singole aziende o parti di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Il fondo sostiene finanziariamente le seguenti prestazioni: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base curate dall'USM, coordinamento e vigilanza sulle procedure, garanzia di qualità inclusa;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base;

f.

partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'USM in relazione ai compiti nella formazione professionale di base;

i.

sostegno di infrastrutture per la formazione professionale del settore.

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Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione della singola azienda, conformemente all'articolo 4, e del numero complessivo di persone che vi svolgono attività tipiche del settore, conformemente all'articolo 5.

1

2

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda.

Qualora un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione, il contributo è calcolato in base a una stima (art. 13 cpv. 1 lett. b).

3

Art. 9 1

Contributi

Il contributo si compone della somma: a.

del contributo per azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4: CHF 200

b.

del contributo pro capite secondo l'articolo 5:

2

Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

3

Per gli apprendisti non sono versati contributi.

CHF 20

I contributi devono essere versati per le persone assunte a tempo parziale, per quanto esse siano assoggettate all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

5

I contributi sono versati annualmente.

Essi sono indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6

Il comitato centrale dell'USM verifica i contributi ogni anno e li adegua, se del caso, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla segreteria.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

4 5 6

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Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate generate dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato centrale

Il comitato centrale dell'USM è l'organo di vigilanza del fondo e lo gestisce sul piano strategico.

1

2

Esso ha segnatamente i seguenti compiti e competenze: a.

designa la segreteria;

b.

emana il regolamento esecutivo;

c.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;

d.

decide sui ricorsi contro le decisioni della segreteria;

e.

approva il bilancio e vigila sulla segreteria;

f.

è autorizzato a lasciare che il fondo si esaurisca e a scioglierlo con il consenso della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Art. 13

Segreteria

1

La segreteria è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce sul piano operativo.

2

Essa decide in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione del contributo di un'azienda in caso di mancata autodichiarazione o di dichiarazione scorretta;

c.

esenzione dall'obbligo di versare i contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale.

La segreteria applica il regolamento nell'ambito delle sue competenze. In particolare riscuote i contributi, versa i contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, provvede all'amministrazione e alla contabilità.

3

Art. 14

Consuntivo, revisione e contabilità

L'USM gestisce il fondo come progetto distinto nella sua contabilità analitica e nel suo conto dei progetti.

1

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La revisione è svolta dall'ufficio di revisione ordinario dell'USM, il quale deve soddisfare i requisiti degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 15

Vigilanza

Il fondo sottostà alla vigilanza della SEFRI secondo l'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono presentati per conoscenza alla SEFRI.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento Art. 16

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato centrale il 19 settembre 2012.

Art. 17

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 18

Scioglimento

Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base legale il comitato centrale scioglie il fondo con il consenso dell'autorità di vigilanza.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo è destinato a uno scopo affine.

Previo consenso dell'autorità di vigilanza, il comitato centrale è autorizzato a lasciare che il fondo si esaurisca e a scioglierlo.

3

Approvato dal comitato centrale dell'associazione il 19 settembre 2012.

Unione svizzera del metallo Associazione padronale e professionale: Hans Kunz Presidente centrale

7 8

Gregor Saladin Direttore

RS 220 RS 412.10

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