Audizione (art. 104 cpv. 1 LStr) Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da Casablanca (CMN) e Marrakech (RAK) verso la Svizzera L'Ufficio federale della migrazione (UFM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104 della legge federale sugli stranieri; LStr; RS 142.20). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli di confine e a lottare contro l'immigrazione illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

Sulla base di un'analisi dei rischi, l'UFM sta considerando l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da Casablanca e Marrakech a destinazione della Svizzera.1 Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare il proprio parere, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente audizione, in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione. I pareri vanno inviati al seguente indirizzo: Ufficio federale della migrazione Sezione Basi frontiera (a.c.a. Erb) Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern L'obbligo sarà verosimilmente disposto nel giugno 2013 con effetto dall'agosto 2013. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su domanda della compagnia aerea o per decisione dell'UFM.

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B oppure tramite l'API Webupload (Internet). Entrambe le varianti sono descritte nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito web dell'UFM2.

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Sottostanno tuttora all'obbligo di comunicazione i voli da Dubai, Dar es Salaam, Nairobi, Pristina, Istanbul e Mosca a destinazione della Svizzera (decisione generale del 7 luglio 2011, pubblicata nel Foglio federale del 26 luglio 2011, FF 2011 5673, www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5673.pdf, e decisione generale del 24 luglio 2012 pubblicata nel Foglio federale del 24 luglio 2012, FF 2012 6618, www.admin.ch/ch/i/ff/2012/6618.pdf).

Percorso: www.bfm.admin.ch; Temi / Schengen/Dublino / Schengen / Advance Passenger Information (API); Indirizzo: www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/ schengen_dublin/schengen/api.html. Le specifiche tecniche con i dati di contatto saranno recapitati unitamente alla decisione.

2013-1009

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Le compagnie aeree interessate sono pregate di indicare all'UFM, entro 20 giorni, il canale di comunicazione di loro scelta (SITA Type B oppure API Webupload), se desiderano una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Sono altresì pregate di indicare all'UFM una persona di contatto per le questioni inerenti alla trasmissione di prova e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi all'indirizzo api.info@bfm.admin.ch.

23 aprile 2013

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Ufficio federale della migrazione