Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari opportunità) Modifica del 9 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le istruzioni del 22 gennaio 20031 concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale sono modificate come segue: N. 11 11

Le presenti istruzioni si applicano alle unità amministrative di cui all'articolo 1 OPers, ad eccezione del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza. Di seguito il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancelleria federale.

N. 31 31

Per raggiungere i valori di riferimento2 fissati dal Consiglio federale, i dipartimenti insieme alle unità amministrative subordinate elaborano un catalogo di misure basato sulle loro specifiche esigenze. Le unità amministrative subordinate sono responsabili dell'attuazione mirata di tali misure.

N. 32 Abrogato N. 52 52

1 2

Il DFF (UFPER) provvede al controlling strategico e presenta ogni anno un rapporto al Consiglio federale sullo sviluppo quantitativo delle pari opportunità in base a strumenti standardizzati. Vi presenta gli indicatori più importanti.

FF 2003 1306 Conformemente alla lettera del 22 giugno 2011 del Consiglio federale alla CdG-N i valori di riferimento devono essere desunti dagli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

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Istruzioni concernenti le pari opportunità tra donna e uomo

N. 53­57 Abrogati N. 62 Abrogato II Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 20143.

9 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3

La versione consolidata delle istruzioni si trova alle pagine seguenti.

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Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari opportunità) del 22 gennaio 2003 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale della Confederazione (OPers), emana le seguenti istruzioni:

1

Principi

11

Le presenti istruzioni si applicano alle unità amministrative di cui all'articolo 1 OPers, ad eccezione del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza. Di seguito il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancelleria federale5.

12

L'obiettivo delle presenti istruzioni è la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo e della loro uguaglianza effettiva sul posto di lavoro. Il potenziale umano e intellettuale di donne e uomini dev'essere promosso, impiegato e messo a profitto in modo ottimale in tutti i settori. In tal modo si rafforzano la competitività e l'attrattiva della Confederazione quale di datore di lavoro.

13

Le pari opportunità tra donna e uomo sono integrate nella gestione delle risorse umane a ogni livello, in tutti i processi, segnatamente nei processi di gestione, nonché nell'insieme degli strumenti e delle misure («gender mainstreaming»).

14

Le unità amministrative mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie e di personale, affinché a tutti i livelli possano essere applicate misure appropriate per conseguire le pari opportunità e l'uguaglianza effettiva tra donna e uomo.

15

Fino al raggiungimento della parità in tutti i settori d'attività e a ogni livello, i dipartimenti creano le premesse per aumentare la quota del sesso sottorappresentato. A tal fine fissano periodicamente obiettivi. Questo vale segnatamente per l'incremento della quota femminile nelle posizioni dirigenziali.

4 5

RS 172.220.111.3 Nuovo testo giusta il DCF del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (FF 2013 7285).

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Istruzioni concernenti le pari opportunità tra donna e uomo

2

Competenze

21

I dipartimenti dirigono l'attuazione delle presenti istruzioni e provvedono a una gestione non sessista del personale. Le unità amministrative subordinate sono responsabili dell'attuazione senza discriminazioni.

22

La realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo è un compito dirigenziale centrale. I quadri dirigenti sono responsabili per il reclutamento, il mantenimento, l'impiego, la valutazione, la formazione e lo sviluppo senza discriminazioni dei loro collaboratori.

23

Gli specialisti del personale sostengono e consigliano i quadri dirigenti e i collaboratori nella realizzazione delle pari opportunità.

24

I dipartimenti e le unità amministrative subordinate possono impiegare dei delegati alle pari opportunità a sostegno dei quadri dirigenti. Per i compiti, le competenze, le deleghe e le risorse dei delegati, l'Ufficio federale del personale (UFPER) insieme ai dipartimenti elabora un profilo dei requisiti.

25

L'UFPER sostiene la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

Esso consiglia i quadri dirigenti, i delegati alle pari opportunità e gli specialisti del personale nell'attuazione delle istruzioni del Consiglio federale.

L'UFPER mette a loro disposizione strumenti a sostegno di singole misure.

3

Programmi e accordi per l'attuazione delle pari opportunità

31

Per raggiungere i valori di riferimento6 fissati dal Consiglio federale, i dipartimenti insieme alle unità amministrative subordinate elaborano un catalogo di misure basato sulle loro specifiche esigenze. Le unità amministrative subordinate sono responsabili dell'attuazione mirata di tali misure7.

32

...8

4 41

Misure concernenti i processi in materia di personale Reclutamento del personale

6

7 8

Conformemente alla lettera del 22 giugno 2011 del Consiglio federale alla CdG-N i valori di riferimento devono essere desunti dagli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

Nuovo testo giusta il DCF del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (FF 2013 7285).

Abrogato dal DCF del 9 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (FF 2013 7285).

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Istruzioni concernenti le pari opportunità tra donna e uomo

411

La ricerca di personale è impostata in modo da suscitare l'interesse di entrambi i sessi. In occasione dell'occupazione di posti di tutti i livelli e settori, le autorità competenti di cui all'articolo 2 OPers (di seguito: «autorità competenti») si sforzano di reperire candidati idonei del sesso sottorappresentato attraverso un marketing del personale innovativo e orientato alla clientela.

412

Il profilo dei requisiti di un posto è formulato in modo da indirizzarsi equamente a entrambi i sessi. In particolare, un grado militare può essere richiesto e preso in considerazione soltanto laddove è dimostrato che corrispondenti conoscenze specialistiche sono indispensabili per l'adempimento dei compiti.

413

Prima della pubblicazione di ogni bando di concorso le autorità competenti esaminano se il posto è idoneo per forme di lavoro flessibili (ad es. lavoro a tempo parziale, job-sharing o telelavoro). Al riguardo l'UFPER mette a disposizione una lista di controllo. Nel bando di concorso figura l'indicazione corrispondente (ad es. «possibilità di lavoro a tempo parziale» oppure «tasso d'occupazione 50 %­70 %»). Queste disposizioni valgono in particolare anche per i posti dirigenziali. Il DFF assicura il controlling.

42

Selezione del personale

421

In caso di candidature equipollenti, i responsabili dell'assunzione accordano la priorità alle candidature del sesso sottorappresentato fintanto che, in seno a un'unità amministrativa, non sia raggiunto un rapporto equo tra donne e uomini. Questo vale in particolare anche per l'occupazione di posti di tirocinio e dirigenziali.

422

I responsabili dell'assunzione provvedono affinché nella procedura di assunzione, segnatamente in occasione del colloquio di presentazione e nelle valutazioni, partecipino per quanto possibile specialisti di entrambi i sessi.

423

Nella valutazione dell'equipollenza delle qualifiche, oltre alla formazione e all'esperienza professionale occorre tener conto anche di esperienze extraprofessionali (ad es. attività di accudimento e assistenza o compiti in ambito sociale).

424

In occasione dell'istituzione di commissioni, gruppi di lavoro e altri organi nonché in occasione dello sviluppo dei quadri, della selezione dei responsabili della formazione e dell'assegnazione di mandati, le autorità competenti badano affinché la rappresentanza di entrambi i sessi risulti equilibrata.

43

Impiego del personale

431

Le autorità competenti offrono orari di lavoro e altre condizioni quadro che permettano a donne e uomini di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata («work-life-balance»), in particolare allo scopo di conciliare le esigenze pro7289

Istruzioni concernenti le pari opportunità tra donna e uomo

fessionali con gli obblighi famigliari, sempre che non vi si oppongano gli interessi del servizio. Le unità amministrative verificano periodicamente se le esigenze del servizio consentono orari di lavoro e condizioni quadro che permettano di conciliare l'attività professionale e la famiglia.

432

I quadri dirigenti accolgono le richieste di forme di lavoro flessibili, in particolare anche nelle funzioni dirigenziali, nella misura in cui l'organizzazione e lo svolgimento del lavoro non lo escludano. La reiezione di simili richieste deve essere motivata.

433

In caso di impiego a tempo parziale le autorità competenti badano affinché il volume dei compiti venga adeguato al tasso di occupazione.

44

Valutazione del personale

441

La valutazione della funzione deve avvenire senza discriminazione.

442

Ai fini di una valutazione del personale senza discriminazione sono applicabili i principi di cui all'articolo 16 capoverso 1 OPers.

443

La scelta di una forma di lavoro flessibile, in particolare il lavoro a tempo parziale, non deve ripercuotersi negativamente sulla valutazione e sulla rimunerazione del personale né sulla carriera professionale.

444

In occasione della valutazione del personale, segnatamente dei quadri dirigenti, si tiene conto del loro contributo all'attuazione delle pari opportunità.

45

Sviluppo del personale

451

Le offerte in materia di formazione e di perfezionamento devono essere formulate e strutturate in modo da suscitare l'interesse delle donne e degli uomini di tutti i livelli e settori nonché in modo da sostenerli nel loro processo d'apprendimento, affinché possano assolvere i loro compiti nel migliore dei modi.

452

Occorre offrire sufficienti misure di formazione idonee a facilitare l'evoluzione della carriera, segnatamente per il segmento salariale inferiore, come pure misure di formazione atte a favorire il reinserimento professionale.

453

I responsabili della formazione informano i collaboratori sull'offerta in materia di formazione e di perfezionamento. I quadri dirigenti, in particolare le direzioni, sostengono le richieste indipendentemente dal sesso, dal tasso di occupazione e dalla funzione delle persone interessate, a condizione che soddisfino gli interessi del servizio.

454

I dipartimenti e le unità amministrative subordinate garantiscono che il tema delle pari opportunità tra donna e uomo e che le possibilità di attuazione di questa parità siano affrontati nella fase d'introduzione e nei corsi di perfezionamento. Inoltre vengono offerte formazioni specifiche su questi temi.

L'UFPER sostiene i dipartimenti mediante un'offerta adeguata.

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Istruzioni concernenti le pari opportunità tra donna e uomo

5

Controlling e valutazione

51

I progressi e il tasso di riuscita delle misure concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo vengono riesaminati periodicamente. Se necessario, si adottano senza indugio misure correttive.

52

Il DFF (UFPER) provvede al controlling strategico e presenta ogni anno un rapporto al Consiglio federale sullo sviluppo quantitativo delle pari opportunità in base a strumenti standardizzati. Vi presenta gli indicatori più importanti9.

53­57 ...10

6

Disposizioni finali

61

Le istruzioni del 18 dicembre 199111 del Consiglio federale concernenti il miglioramento della rappresentanza e della situazione professionale della donna nell'amministrazione generale della Confederazione sono abrogate.

62

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2003.

22 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 10 11

Nuovo testo giusta il DCF del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (FF 2013 7285).

Abrogati dal DCF del 9 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (FF 2013 7285).

FF 1992 II 510

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