Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081; visto il messaggio aggiuntivo del 23 giugno 20102; visto il messaggio aggiuntivo del 30 gennaio 20133, decreta: I La legge del 12 giugno 2009 sull'IVA4 è modificata come segue: Art. 3 lett. h Ai sensi della presente legge si intende per: h.

persone strettamente vincolate: i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; una partecipazione è considerata determinante se raggiunge o supera i valori soglia di cui all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta (LIFD); tali valori soglia si applicano per analogia alle società di persone;

Art. 4 cpv. 2 e 3 Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot.

2

3 Il

Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.

Art. 7 cpv. 2 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica, di gas naturale e teleriscaldamento in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in

2

1 2 3 4 5

FF 2008 6033 FF 2010 4731 FF 2013 1307 RS 641.20 RS 642.11

1376

2012-2472

Legge sull'IVA

assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l'energia elettrica, il gas naturale e il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati.

Art. 10 cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 lett. b e 4 (nuovo) È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa, non è esentato dall'assoggettamento in virtù del capoverso 2 e:

1

a.

esegue prestazioni in territorio svizzero; o

b.

ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa in territorio svizzero.

1bis

2

Esercita un'impresa chiunque:

a.

svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; e

b.

agisce in nome proprio nei confronti di terzi.

È esentato dall'assoggettamento di cui al capoverso 1 chi: b.

esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45­49); non è tuttavia esentato chi esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero le seguenti prestazioni a destinatari non contribuenti: 1. prestazioni di servizi elettronici o di telecomunicazione, 2. fornitura di energia elettrica, di gas naturale e teleriscaldamento in condotte;

L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.

4

Art. 12 cpv. 3 Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi all'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

3

Art. 19 cpv. 2 Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante, se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione). Questa disposizione non è applicabile se nel caso di insiemi e combinazioni di prestazioni per una parte delle prestazioni il luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e per un'altra parte all'estero.

2

1377

Legge sull'IVA

Art. 21 cpv. 2 n. 1, 2, 3, 8, 11, frase introduttiva, 14, frase introduttiva e lett. b, 16, 17, 18, 21 lett. c, 22, 25, 28, 28bis (nuovo), 29 e 30 (nuovo), cpv. 6 (nuovo) e 7 (nuovo) 2

Sono esclusi dall'imposta: 1.

Abrogato

2.

Concerne soltanto il testo francese

3.

Concerne soltanto il testo francese

8.

le prestazioni fornite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura;

11. le seguenti prestazioni nel settore dell'educazione e della formazione: 14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico nei seguenti settori: b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori secondo l'articolo 33 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19926 sul diritto d'autore (LDA), nonché di baracconisti, compresi i giochi d'abilità, indipendentemente dal fatto che anche queste persone emettano una fattura, 16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano (art. 3 LDA); 17. le prestazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali; 18. nel settore delle assicurazioni: a. le prestazioni d'assicurazione dei primi assicuratori e dei riassicuratori, b. le prestazioni delle assicurazioni sociali, c. le seguenti prestazioni di istituti delle assicurazioni sociali: ­ prestazioni tra istituti, ­ prestazioni per l'adempimento di compiti conferiti dalla legge nell'ambito delle assicurazioni sociali, ­ prestazioni per la formazione e il perfezionamento professionali; d. le prestazioni relative all'attività di intermediario d'assicurazione; 6

RS 231.1

1378

Legge sull'IVA

21. Concerne soltanto il testo francese 22. Abrogato 25. Abrogato 28. le prestazioni effettuate: a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica; b. tra le società di diritto pubblico o privato alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative, c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti alla loro fondazione o le loro unità organizzative; 28bis. la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche; 29. Abrogato 30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico alle quali non partecipano né altre collettività pubbliche né terzi che non sono collettività pubbliche, nonché i suoi istituti e fondazioni fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di terzi che non sono collettività pubbliche.

6

Il Consiglio federale stabilisce che cosa s'intende per istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.

7

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione). Se non è possibile un riferimento esplicito all'imposta, l'opzione deve essere esercitata mediante comunicazione all'AFC.

1

2

L'opzione è esclusa per: b.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o deve utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Art. 23 cpv. 2 n. 2, 3, 3bis (nuovo) e 7 e 10 2

Sono esenti dall'imposta: 2.

la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all'estero;

1379

Legge sull'IVA

3.

la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD7), del regime di deposito doganale (art. 50­57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso debitamente o con autorizzazione successiva dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

3bis. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62­66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo; 7.

le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: a. per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma che sono eseguite esclusivamente all'estero, o b. che sono eseguite in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero.

Art. 24, rubrica Concerne soltanto il testo francese Variante minima (variante principale): Art. 25

Aliquote d'imposta

1

L'imposta ammonta all'8 per cento (aliquota normale); è fatto salvo il capoverso 2.

2

L' aliquota ridotta dell'imposta ammonta al 2,8 per cento. Essa si applica:

7 8

a.

alla fornitura dei beni seguenti: 1. acqua trasportata in condotte, 2. alimenti e additivi secondo la legge del 9 ottobre 19928 sulle derrate alimentari,

b.

alla somministrazione di alimenti nel quadro delle prestazioni di ristorazione;

c.

alle prestazioni di alloggio.

RS 631.0 RS 817.0

1380

Legge sull'IVA

Variante massima: Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a n. 5 e 8, abis (nuova) e ater (nuova), 3 e 4 1

L'imposta ammonta all'8 per cento (aliquota normale); è fatto salvo il capoverso 2.

2

L' aliquota ridotta dell'imposta ammonta al 3,8 per cento. Essa si applica: a.

alla fornitura dei beni seguenti: 5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili; purché venga emessa una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile all'aliquota ridotta anche se è stata effettuata insieme a una lavorazione del suolo imponibile all'aliquota normale, 8. medicamenti,

abis. alla somministrazione di alimenti nel quadro delle prestazioni di ristorazione; ater. alle prestazioni di alloggio; 3

Abrogato

4

Abrogato

Art. 27 cpv. 3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un'imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d'imposta troppo elevato.

3

Variante minima (variante principale): Art. 28 cpv. 2 e 3 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,9 per cento dell'importo fatturatogli se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.

2

Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia dall'importo che ha versato se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato senza IVA un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un acquirente sul territorio svizzero. Questo importo comprende l'imposta calcolata secondo l'aliquota applicabile al momento dell'acquisto. Per i beni assoggettati all'imposizione dei margini (art. 33a) non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

3

1381

Legge sull'IVA

Variante massima: Art. 28 cpv. 2 e 3 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,0 per cento dell'importo fatturatogli se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.

2

Il contribuente può dedurre l'imposta precedente fittizia dall'importo che ha versato se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato senza IVA un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un acquirente sul territorio svizzero. Questo importo comprende l'imposta calcolata secondo l'aliquota applicabile al momento dell'acquisto. Per i beni assoggettati all'imposizione dei margini (art. 33a) non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

3

Art. 29 cpv. 1bis e 4 1bis Per le prestazioni eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite in territorio svizzero e si sarebbe potuto optare per la loro imposizione secondo l'articolo 22.

Per la determinazione dell'imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

4

Art. 33a (nuovo) Imposizione dei margini Se ha acquistato oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità per rivenderli, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente sul prezzo d'acquisto (imposizione dei margini).

1

È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

2

L'imposizione dei margini è esclusa se il contribuente ha importato gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità.

3

Il Consiglio federale stabilisce cosa s'intenda per oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità.

4

Se più oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità sono acquistati a un prezzo complessivo, l'imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d'acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

5

1382

Legge sull'IVA

Art. 37 cpv. 3, secondo periodo ... Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.

3

Art. 38 cpv. 1 lett. a Se l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi o l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica:

1

a.

in caso di ristrutturazioni conformemente all'articolo 19 o 61 LIFD9;

Art. 42 cpv. 6 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

6

Art. 44 cpv. 2 La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell'AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell'imposta.

2

Art. 45a (nuovo) Prestazioni escluse dall'imposta e prestazioni esenti dall'imposta Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto: a.

le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 o esenti dall'imposta secondo l'articolo 23;

b.

l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53.

Art. 51 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:

2

b.

il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD); e

L'AFD può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

3

9

RS 642.11

1383

Legge sull'IVA

Art. 53 cpv. 1 lett. d e g 1

È esente dall'imposta l'importazione di: d.

beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b­d, g nonché i­l LD10 ad eccezione dei francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;

g.

energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento in condotte;

Art. 54, rubrica Base di calcolo Art. 58 lett. c, cbis (nuova) e d Non viene riscosso un interesse moratorio se: c.

i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale 1. sono riesportati, o 2. sono stati assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);

cbis. in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; d.

Abrogata

Art. 72 cpv. 1 Se nell'ambito dell'allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione.

In caso di fallimento o moratoria concordataria il contribuente deve effettuare le correzioni entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento o dalla concessione della moratoria concordataria.

1

Art. 76

Trattamento dei dati

L'AFC è autorizzata per l'adempimento dei suoi compiti legali a trattare dati personali degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali.

1

L'AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti secondo la legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per accertare l'assoggettamento fiscale.

2

10 11

RS 631.0 RS 831.10

1384

Legge sull'IVA

Art. 76a (nuovo) Sistema d'informazione L'AFC gestisce un sistema d'informazione per trattare dati personali e dati degni di particolare protezione. Il sistema serve per: 1

a.

accertare l'assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;

b.

accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;

c.

verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall'imposta e le relative imposte precedenti;

d.

verificare l'esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all'imposta o per la cui imposizione si è optato;

e.

eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto;

f.

garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;

g.

infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

h.

tenere statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta;

i.

eseguire analisi dei rischi suddivise secondo settori e regioni.

Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell'AFC o da personale tecnico da essa controllato.

2

L'AFC può comunicare o rendere accessibili i seguenti dati mediante procedura di richiamo al personale dell'AFD incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti:

3

4

a.

dati concernenti l'identità di persone;

b.

dati sull'accertamento dell'obbligo fiscale;

c.

dati sull'accertamento delle prestazioni imponibili;

d.

dati sui rendiconti d'imposta;

e.

dati sul metodo di rendiconto;

f.

dati provenienti da documenti commerciali;

g.

dati sulle procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;

h.

dati sulle cessioni di credito;

i.

dati sulle situazioni patrimoniali;

j.

dati su procedimenti amministrativi e penali;

k.

dati sulle autorizzazioni rilasciate dall'AFC.

I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

1385

Legge sull'IVA

5

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare: a.

il trattamento dei dati;

b.

le categorie dei dati personali trattati;

c.

l'elenco dei dati degni di particolare protezione sui procedimenti e le sanzioni penali;

d.

il diritto d'accesso e di trattamento;

e.

la durata di conservazione; e

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 84a (nuovo) Revisione Un credito fiscale passato in giudicato secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera a o b può essere rivisto se:

1

a.

un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

b.

vengono scoperti successivamente fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

c.

l'autorità competente non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura.

La revisione è effettuata su richiesta del contribuente o d'ufficio. La revisione d'ufficio è esclusa per i casi di cui al capoverso 1 lettera c.

2

La revisione non può essere fondata su motivi che, ove fosse stata usata la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa, si sarebbero già potuti invocare nel corso della procedura ordinaria.

3

La revisione di sentenze del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale è disciplinata rispettivamente dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale.

4

Art. 84b (nuovo) Termine di revisione La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dal passaggio in giudicato secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b. In caso di revisione d'ufficio la procedura di revisione deve essere avviata entro lo stesso termine.

Art. 84c (nuovo)

Domanda di revisione

Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53 PA14. La domanda deve segnatamente menzionare il motivo di revisione e indicare che è stato osservato il termine di cui 12 13 14

RS 173.32 RS 173.110 RS 172.021

1386

Legge sull'IVA

all'articolo 84b. La domanda di revisione deve contenere le richieste per il caso in cui sia emanata una nuova decisione o sentenza.

Art. 84d (nuovo) Procedura di revisione La procedura di revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o la sentenza precedente.

1

Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo.

2

Art. 85

Interpretazione e rettifica

L'articolo 69 PA15 si applica all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.

Art. 87 cpv. 2 In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non ha comportato perdite d'imposta per la Confederazione.

2

Art. 88 cpv. 3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché l'imposta non sia passata in giudicato.

3

Art. 89 cpv. 2 e 5 Se il credito fiscale o la multa non sono ancora passati in giudicato e sono contestati, l'AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

2

L'AFC deve indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

5

Art. 92 cpv. 1, frase introduttiva L'AFC può condonare in tutto o in parte un'imposta passata in giudicato se:

1

Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:

1

15

RS 172.021

1387

Legge sull'IVA

Art. 107 cpv. 1 lett. c (nuova) e 2 1

Il Consiglio federale: c.

disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni eseguite a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 2.

Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni con monete d'oro e con oro fino nonché l'imposizione della loro importazione.

2

Art. 115 cpv. 1 Fatto salvo l'articolo 114, le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

1

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. f (nuova) e 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

1

f.

l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d­f affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

2

2. Legge federale del 18 giugno 201017 sul numero d'identificazione delle imprese Art. 6a (nuovo)

Identificatore personale nel registro IDI

L'UST può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194618 su l'assicurazione per la

1

16 17 18

RS 172.021 RS 431.03 RS 831.10

1388

Legge sull'IVA

vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se questo è necessario per identificare persone fisiche nel registro IDI.

L'UST può comunicare il numero d'assicurato ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro.

2

Art. 11 cpv. 6 (nuovo) 6

Il numero d'assicurato dell'AVS non è pubblico.

3. Legge federale del 28 giugno 196719 sul controllo federale delle finanze Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i seguenti compiti: k.

Abrogata

Variante minima (variante principale):

4. Legge federale del 20 dicembre 194620 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 103 cpv. 1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,6 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

19 20

RS 614.0 RS 831.10

1389