Decreto federale concernente l'initiativa popolare «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita», depositata il 2 novembre 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20133, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 73a (nuovo) Popolazione La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di abitanti compatibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della vita. Essa sostiene questo obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

1

In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in seguito a immigrazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell'arco di tre anni.

2

La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3

La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano alle disposizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l'attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso.

4

1 2 3 4

RS 101 FF 2012 8608 FF 2013 7455 RS 101

2013-1992

7507

Initiativa popolare «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197, n. 9 (nuovo)5 9. Disposizioni transitorie relative all'art. 73a (Popolazione) Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati internazionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.

1

Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popolazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immigrazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno.

In seguito, e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a, la popolazione residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all'anno. Un eventuale aumento superiore negli anni che precedono l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a deve essere compensato entro cinque anni dall'entrata in vigore di tale legislazione d'esecuzione.

2

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

5

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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