Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Rimessa in vigore e modifica del 30 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010 e del 6 dicembre 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere sono rimessi in vigore.

II Le seguenti disposizioni modificate, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 19 n. 19.4

Sviamento indebito della clientela; doveri del lavoratore

Art. 20 n. 20.2

Sviamento indebito della clientela; doveri del datore di lavoro

Art. 28 n. 28.1

Durata e attribuzione delle vacanze

Art. 40 n. 40.3

Salario di base

Art. 43 n. 43.1

Assicurazione indennità di malattia (prestazioni in base alla Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA)

Art. 49 n. 49.3

Commissione paritetica nazionale

1 2

FF 2010 2577, 2012 8579 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-2105

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Contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

30 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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