Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Averi non rivendicati) Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 1° ottobre 20101, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Art. 37l, rubrica Trasferimento Art. 37m

Liquidazione

Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.

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Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.

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Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

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II Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013 Per gli averi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013 non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di cinque anni.

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FF 2010 6629 RS 952.0

2010-2005

2131

Legge sulle banche

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 aprile 20133 Termine di referendum: 13 luglio 2013

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FF 2013 2131

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