Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Disegno

(Legge sui trapianti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20131, decreta: I La legge dell'8 ottobre 20042 sui trapianti è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con l'espressione «UFSP».

Art. 3 lett. d Abrogata Art. 8 cpv. 3bis (nuovo) 3bis La richiesta d'informazione agli stretti congiunti e il loro consenso devono essere successivi alla decisione d'interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.

Art. 10

Provvedimenti medici preparatori

I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.

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2 Se il donatore è incapace di discernimento e non ha dato alcun consenso, i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati se gli stretti congiunti vi acconsentono. Nel decidere, questi ultimi rispettano la volontà presunta del donatore.

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FF 2013 1969 RS 810.21

2011-0889

2037

Legge sui trapianti

Se la volontà presunta del donatore non può essere accertata, gli stretti congiunti possono acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 se:

3

a.

sono indispensabili per la riuscita di un trapianto di organi, tessuti o cellule; e

b.

comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi.

Gli stretti congiunti possono acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.

4

I provvedimenti di cui al capoverso 1 sono inammissibili se il donatore è incapace di discernimento e non vi sono stretti congiunti o se gli stessi non sono raggiungibili.

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6

I provvedimenti di cui al capoverso 1 sono parimenti inammissibili se: a.

accelerano la morte del donatore;

b.

potrebbero indurre uno stato vegetativo permanente nel donatore.

In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del donatore i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati finché gli stretti congiunti non hanno preso la decisione. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.

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8

L'articolo 8 capoverso 6 si applica per analogia.

Art. 13 cpv. 2 lett. a Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se: a.

il trapianto per la persona incapace di discernimento o minorenne presenta soltanto rischi e costrizioni minimi;

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b, e 2bis (nuovo) L'assicuratore che, in mancanza di donazione da parte di una persona vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura per il danno alla salute del ricevente si assume:

2

b.

il risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore.

2bis Se il rapporto assicurativo termina per ragioni diverse dal cambiamento d'assicuratore, l'assicuratore competente prima della fine del rapporto assicurativo è tenuto ad assumere le spese.

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Legge sui trapianti

Titolo prima dell'art. 15a

Sezione 3a: Controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori Art. 15a (nuovo) 1

Assunzione delle spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori

Gli assicuratori di cui all'articolo 14 capoverso 2 si assumono: a.

le spese mediche che comporta il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue;

b.

la metà delle spese amministrative per la tenuta del registro di cui all'articolo 15c capoverso 2.

Essi versano un importo forfettario unico al fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi di cui all'articolo 15b.

2

La Confederazione assume la metà delle spese amministrative per la tenuta del registro, per quanto esse non siano coperte altrimenti. Versa al servizio per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi di cui all'articolo 15c contributi annui calcolati sulla base delle spese prevedibili per l'anno interessato.

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5

Il Consiglio federale stabilisce: a.

l'importo forfettario;

b.

il termine in cui l'importo forfettario e il contributo della Confederazione sono esigibili.

Nello stabilire l'importo forfettario, il Consiglio federale tiene conto: a.

delle spese degli esami medici;

b.

delle spese delle analisi di laboratorio;

c.

degli oneri derivanti dalle prestazioni fornite dal servizio per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi;

a.

della speranza di vita dei donatori;

e.

della frequenza dei controlli medici;

f.

dei ricavati degli investimenti e delle spese amministrative del fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi; e

g.

di un'eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo che si è verificata o che si delinea.

Art. 15b (nuovo) Fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi L'istituzione comune di cui all'articolo 18 della legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie gestisce un fondo per le cure successive alle donazioni da

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3

RS 832.10

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Legge sui trapianti

parte di persone viventi, il cui scopo è di amministrare l'importo forfettario degli assicuratori di cui all'articolo 15a capoverso 2.

Il fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi è alimentato mediante l'importo forfettario degli assicuratori di cui all'articolo 15a capoverso 2. Può essere inoltre alimentato con donazioni di terzi. L'istituzione comune esige il versamento dell'importo forfettario e riscuote un interesse di mora in caso di pagamento tardivo. L'importo dell'interesse di mora è calcolato secondo i regolamenti dell'istituzione comune.

2

L'istituzione comune versa al servizio per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi un dividendo annuo calcolato sulla base delle spese prevedibili per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori per l'anno interessato.

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Le spese amministrative del fondo sono considerate spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori. Esse devono essere contenute entro i limiti propri a una gestione economica.

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Art. 15c (nuovo)

Servizio per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi

Il servizio per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi garantisce il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue.

1

2

Tiene un registro in modo adeguato ed economico.

Impiega i mezzi finanziari soltanto per coprire le spese comprovate di controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori. Presenta annualmente un conteggio delle spese all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3

Art. 17 cpv. 2 e 3, frase introduttiva 2

4 5

Nell'attribuzione di organi devono essere trattati in modo uguale: a.

le persone domiciliate in Svizzera;

b.

le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che, in virtù dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS): 1. sottostanno in Svizzera all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, o 2. hanno diritto, durante il loro soggiorno di durata limitata in Svizzera, all'assistenza internazionale in materia di prestazioni;

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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Legge sui trapianti

c.

i frontalieri di cui all'articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri che sottostanno in Svizzera all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie avendone fatta domanda essi stessi, nonché i loro familiari che sottostanno in Svizzera all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Alle persone che non rientrano in nessuno dei gruppi di persone di cui al capoverso 2 ma che sono iscritte nella lista d'attesa secondo l'articolo 21 capoverso 1 è attribuito un organo disponibile se:

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Art. 21 cpv. 1 Nella lista d'attesa sono iscritte le persone di cui all'articolo 17 capoverso 2. Il Consiglio federale determina quali persone che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 2 vi sono parimenti iscritte.

1

Art. 23 cpv. 3, secondo periodo 3

... Tali accordi richiedono l'approvazione dell'UFSP.

Art. 27 cpv. 2 lett. b 2

L'autorizzazione è rilasciata se: b.

vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità;

Art. 54 cpv. 2 lett. a e abis (nuova) 2

Può delegare in particolare: a.

il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue di cui all'articolo 15c;

abis. l'attribuzione di organi di cui all'articolo 19; Nota contenuta nel titolo prima dell'art. 69 Abrogata Art. 69 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 2 e 3 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale7, chiunque intenzionalmente:

1

Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

2

6 7

RS 142.20 RS 311.0

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Legge sui trapianti

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis (nuovo), 3 e 4 È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza che vi sia delitto ai sensi dell'articolo 69:

1

1bis

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 20 000 franchi.

3

Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in sette anni.

4

Abrogato

Art. 74

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

L'obbligo dell'assicuratore di versare l'importo forfettario di cui all'articolo 15a capoverso 2 si applica a tutte le donazioni da parte di persone viventi effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

1

Gli assicuratori che hanno assunto le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., assumono l'eventuale parte eccedente l'importo forfettario di cui all'articolo 15a capoverso 2.

2

Le istituzioni che hanno garantito il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., trasmettono i mezzi finanziari ricevuti dagli assicuratori a tale scopo al fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi.

3

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie Art. 18 cpv. 2septies (nuovo) 2septies Essa gestisce il fondo per le cure successive alle donazioni da parte di persone viventi di cui all'articolo 15b della legge dell'8 ottobre 20049 sui trapianti.

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RS 832.10 RS 810.21

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Legge sui trapianti

2. Legge federale del 19 giugno 199210 sull'assicurazione militare Art. 16 cpv. 3 Abrogato III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 833.1

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