Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania, qui di seguito denominati «Parti», considerando la Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19953 allo Statuto delle truppe del PPP, visto l'Accordo del 1º marzo 19964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate, visto l'Accordo del 16 maggio 20005 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della Difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell'istruzione, consapevoli dell'importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto, animati dal desiderio di definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili, hanno convenuto quanto segue:

1 2 3 4 5

Dal testo originale tedesco.

RS 0.510.1 RS 0.510.11 Non pubblicato nella RU.

Non pubblicato nella RU.

2006-2565

845

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

Art. 1

Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: (1) «Zona di reciproco interesse»: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti.

(2) «Minaccia per la sicurezza aerea»: aeromobile civile per il quale, in base a pertinenti informazioni o a causa di un comportamento insolito, sussiste un sospetto giustificato che rappresenti un pericolo per la sicurezza aerea.

(3) «Misure di sicurezza aerea»: misure attuate su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni, comprendenti: 1.

la sorveglianza dello spazio aereo,

2.

l'identificazione con l'ausilio di apparecchi tecnici e la classificazione,

3.

l'identificazione a vista,

4.

la scorta con velivoli d'impiego.

(4) «Parte ricevente»: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d'esecuzione del presente Accordo.

(5) «Parte inviante»: la Parte cui è subordinato l'aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto

(1) Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce per la sicurezza aerea. Tale cooperazione è intesa a: 1.

agevolare lo scambio sistematico di informazioni che permettano di migliorare le conoscenze di ciascuna Parte, segnatamente per quanto riguarda la situazione aerea generale,

2.

consentire a un aeromobile militare di penetrare nello spazio aereo dell'altra Parte o di attraversarlo ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni,

3.

migliorare i tempi e le capacità di reazione,

4.

far fronte, mediante le misure di cui all'articolo 1 capoverso 3, a utilizzazioni illegali della zona di reciproco interesse in relazione con una minaccia per la sicurezza aerea.

(2) Nel quadro del presente Accordo ciascuna Parte si adopera al fine di fornire le informazioni concernenti la situazione aerea alle autorità governative e al comando militare dell'altra Parte, affinché gli organi decisionali siano in grado di prendere le decisioni di loro competenza. Su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea, le Parti si sforzano altresì di mettere in atto nello spazio aereo della Parte ricevente le misure di sicurezza aerea definite all'articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo. Ciò significa, tra l'altro, adoperarsi al fine di:

846

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

1.

sorvegliare gli avvicinamenti aerei alla zona di reciproco interesse,

2.

individuare e valutare le minacce per la sicurezza aerea,

3.

prevenire e rispondere a una minaccia per la sicurezza aerea incombente sulla zona di reciproco interesse.

(3) Ai fini dell'esecuzione e dell'attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della Difesa concludono un accordo tecnico.

Art. 3

Scambio di informazioni

(1) Lo scambio reciproco di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna Parte avviene sulla base dei sistemi a disposizione delle Parti. Le Parti si scambiano, conformemente all'Accordo del 1º marzo 1996 concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate, informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna di esse.

(2) Le Parti provvedono affinché gli organi competenti per gli impieghi ai sensi del presente Accordo e i servizi di controllo del traffico aereo di volta in volta competenti assicurino lo scambio reciproco di informazioni e di dati onde garantire la sicurezza e l'ordine nello spazio aereo segnatamente per quanto concerne la navigazione aerea.

Art. 4

Sovranità

La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna Parte.

Art. 5

Protezione dei dati

In caso di trasmissione di dati personali sulla base del presente Accordo e conformemente al diritto nazionale, sono applicabili, nel rispetto delle prescrizioni legali valevoli per ciascuna Parte, le disposizioni seguenti: 1.

il destinatario, su richiesta, informa il mittente sull'utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti per mezzo di essi.

2.

L'utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per gli scopi designati nel presente Accordo e unicamente alle condizioni fissate dal mittente. L'utilizzazione è inoltre ammessa al fine di prevenire e di perseguire reati di particolare gravità e ai fini della difesa da considerevoli pericoli per la sicurezza pubblica.

3.

Il mittente è tenuto ad accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità degli stessi in relazione con lo scopo perseguito con la trasmissione. Al riguardo occorre tenere conto dei divieti di trasmissione vigenti in virtù del rispettivo diritto nazionale. La trasmissione dei dati non avviene se il mittente ha motivo di credere che mediante essa siano violate le finalità di una legge nazionale o pregiudicati interessi degni 847

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

di protezione delle persone interessate. In caso di trasmissione di dati inesatti o di trasmissione non autorizzata, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente. Quest'ultimo è tenuto a rettificare o cancellare immediatamente i dati.

4.

Alla persona interessata vanno fornite, su richiesta, informazioni sui dati trasmessi che la concernono e sullo scopo dell'uso previsto. Non sussiste alcun obbligo di informazione se da una ponderazione risulta che l'interesse pubblico a non fornire informazioni prevale sull'interesse della persona interessata a ricevere informazioni. Del rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono è retto dal diritto nazionale della Parte sul cui territorio nazionale è stata chiesta l'informazione.

5.

Se una persona è illecitamente danneggiata in relazione con una trasmissione di dati ai sensi del presente Accordo, ne risponde nei confronti della persona interessata il destinatario, in conformità con il proprio diritto nazionale. Il destinatario non può, a sua discarica nei confronti della persona danneggiata, invocare il fatto che il danno è stato cagionato dal mittente.

6.

Se il diritto nazionale valevole per il mittente preveda termini di cancellazione speciali in relazione con i dati personali trasmessi, il mittente ne informa il destinatario. Indipendentemente da tali termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati trasmessi.

7.

Il mittente e il destinatario sono tenuti ad attestare la trasmissione e la ricezione di dati personali nei rispettivi incarti.

8.

Il mittente e il destinatario sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l'accesso, le modificazioni e le comunicazioni non autorizzati.

Art. 6

Misure di sicurezza aerea

Per garantire la sicurezza aerea, possono essere adottate, nel rispetto delle regolamentazioni nazionali in vigore concernenti il comportamento nello spazio aereo, le misure seguenti: 1.

operazioni in settori aerei di attesa e sorvoli con qualsiasi aeromobile militare di una delle Parti dello spazio aereo nazionale dell'altra Parte,

2.

il rifornimento di carburante di qualsiasi aeromobile di una delle Parti in aeroporti dell'altra Parte e l'impiego di tali aeroporti come possibili aeroporti d'emergenza,

3.

il rifornimento di carburante in volo di velivoli di entrambe le Parti nello spazio aereo di una di esse,

4.

il controllo tattico degli aeromobili di una delle Parti da parte di un organo di controllo aereo dell'altra Parte,

848

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

5.

il trasporto di personale ed equipaggiamenti di una delle Parti a bordo di aeromobili dell'altra Parte, a partire dal momento in cui tale presenza è giustificata da esigenze d'impiego,

6.

l'attuazione nello spazio aereo della Parte ricevente delle misure menzionate all'articolo 1 capoverso 3, a condizione che una pertinente richiesta sia stata presentata dalle istanze competenti in materia di sicurezza aerea.

Art. 7

Impieghi

(1) L'istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte ricevente decide, su proposta dell'istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte inviante, quando le misure di cui all'articolo 1 capoverso 3 possono essere eseguite all'interno del proprio spazio aereo da un aeromobile della Parte inviante. A tal fine l'istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte inviante dovrà dapprima aver autorizzato l'aeromobile a effettuare impieghi nello spazio aereo della Parte ricevente.

(2) L'adozione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamento tra le istanze competenti e, in caso di transito della frontiera, un trasferimento del controllo tattico (transfer of authority) degli aeromobili delle Parti.

(3) Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni transfrontaliere di sicurezza aerea. Al riguardo, la direzione, la sorveglianza e la pianificazione dell'utilizzazione dello spazio aereo saranno eseguite congiuntamente dalle istanze competenti.

Art. 8

Sicurezza tecnica e sorveglianza

(1) La Parte inviante garantisce la sicurezza tecnica del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale della Parte ricevente nel quadro di una delle misure previste dal presente Accordo.

(2) La sorveglianza incombe alla Parte ricevente. Le Forze armate della Parte inviante cooperano con la Parte ricevente.

Art. 9

Prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente

Le Parti rispettano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente, come pure le prescrizioni di sicurezza concernenti il materiale, le armi, le munizioni, i veicoli e gli aeromobili.

Art. 10

Inchiesta in caso di incidente aereo o di altro evento nello spazio aereo

In caso di incidente aereo o altro evento nello spazio aereo di una delle Parti in cui è coinvolto, in relazione con le misure previste dal presente Accordo, un aeromobile dell'altra Parte, gli esperti civili e/o militari di quest'ultima Parte sono autorizzati a partecipare alla commissione d'inchiesta istituita dalla Parte sul cui territorio nazionale si è verificato l'incidente o l'evento.

849

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

Art. 11

Assistenza sanitaria

(1) In caso di grave malattia, lesione o ferimento, le Parti garantiscono l'assistenza medica d'urgenza del personale secondo le disposizioni per esse valevoli.

(2) I costi per l'assistenza medica di cui al capoverso 1 sono a carico dello Stato ricevente fino alla constatazione della possibilità di trasportare il paziente. Ogni ulteriore assistenza è a carico dello Stato inviante.

Art. 12

Costi

Ciascuna Parte assume i costi delle proprie Forze armate connessi con l'attuazione del presente Accordo. L'obbligo di assumere i costi per l'assistenza sanitaria si fonda sull'articolo 11 capoverso 2.

Art. 13

Statuto delle Forze armate

Durante l'impiego delle Forze armate delle Parti in relazione con il presente Accordo, sono applicabili le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 allo Statuto delle truppe del PPP.

Art. 14

Liquidazione dei danni

È applicabile l'articolo I dello Statuto delle truppe del PPP in relazione con l'articolo VIII dello Statuto delle truppe della NATO.

Art. 15

Sospensione

Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d'interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.

Art. 16

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l'entrata in vigore.

Determinante è il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

(2) Il presente Accordo può essere abrogato o emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti.

(3) Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei (6) mesi.

850

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

(4) Le controversie tra le Parti concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente in via negoziale.

Fatto a ...... il ......in due originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

...

...

851

Cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili.

Acc. con la Germania

852