Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale: portata, concorrenza, gestione Rapporto del 13 ottobre 2006 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 14 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 158 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 13 ottobre 2006 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati «Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale: portata, concorrenza, gestione».

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-3269

1513

Indice delle abbreviazioni CA CaF CCAP CDF CdG-S Codice CPV CPA DFF DSC GAAC GEMAP Gruppo V LFC NMC ONG OrgCaF Org-OAPub OSIC Simap.ch UFCL UFIT UFPER

1514

Commissione degli acquisti della Confederazione Cancelleria federale Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione Controllo federale delle finanze Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici) Controllo parlamentare dell'Amministrazione Dipartimento federale delle finanze Direzione dello sviluppo e della cooperazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Gestione con mandato di prestazioni e budget globale Gruppo dell'Unione democratica di centro Legge federale sulle finanze della Confederazione Nuovo modello contabile della Confederazione Organizzazione non governativa Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione Organo strategia informatica della Confederazione Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Ufficio federale del personale

Parere 1

Situazione iniziale

Con scritto del 13 ottobre 2006 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha chiesto al Consiglio federale di prendere posizione sul suo rapporto «Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale: portata, concorrenza, gestione» (ricorso a periti nell'Amministrazione federale) della stessa data.

Sulla base del rapporto di valutazione del Controllo parlamentare dell'Amministrazione (CPA), la CdG-S formula le sue conclusioni nonché dieci raccomandazioni concernenti il ricorso a periti esterni. Le raccomandazioni riguardano l'Amministrazione federale, esclusi gli Uffici GEMAP (primo cerchio dell'Amministrazione federale).

In aggiunta al presente parere, il 1° dicembre 2006 la CdG-S ha chiesto di allestire un rapporto sull'attuazione del punto 1 della mozione del Consiglio nazionale (Gruppo dell'Unione democratica di centro). Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (04.3755).

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che nel rapporto si faccia un uso molto estensivo del termine «periti». L'entità dei mandati stimata dalla CdG-S (600­700 milioni di franchi) deve pertanto essere relativizzata. Secondo il Nuovo modello contabile della Confederazione (NMC), per spese di consulenza si intendono in primo luogo le spese per consulenze specializzate e tecniche, studi, perizie ecc. che devono essere imputate alle spese per beni e servizi. Nelle suddette spese non sono comprese quelle per i compiti esecutivi nel settore del riversamento, ad esempio i mandati per l'esecuzione di progetti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Tra l'altro, la definizione estensiva del termine «periti» non consente sempre di distinguere chiaramente tra consulenza politica e sostegno tecnico. Per il Consiglio federale si tratta di una delimitazione di notevole importanza non solo sul piano terminologico ma anche su quello pratico.

Raccomandazione 1

Trasparenza sui consulenti politici esterni

Il Consiglio federale provvede affinché si instauri la trasparenza sui periti esterni che esercitano un'influenza diretta e determinante sulle decisioni politiche e sugli orientamenti dei dipartimenti, nonché sui loro mandati.

In base ad approfonditi chiarimenti effettuati nei singoli dipartimenti, il Consiglio federale constata che la consulenza politica è limitata oggettivamente ai settori dell'Amministrazione federale determinanti per la gestione politica e la presa di decisioni.

1515

In vista di una chiara delimitazione delle categorie consulenza e sostegno, il Governo è disposto ad accogliere la raccomandazione. Il Consiglio federale ritiene che il sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera (simap.ch1) costituisca, unitamente alla legge sulla trasparenza, uno strumento adeguato a promuovere la trasparenza nel settore degli acquisti pubblici.

Dopo l'attivazione nella primavera del 2002 del portale internet trilingue sugli acquisti pubblici in Svizzera, è oramai prossima la realizzazione di simap2, una piattaforma su base web per i bandi di concorso e le aggiudicazioni. Essa dovrà rendere possibile la gestione dell'intero processo del bando di concorso da parte dei servizi committenti degli enti pubblici. I servizi committenti sono la Confederazione, le aziende di diritto pubblico della Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le imprese del settore nonché altri committenti sottoposti al diritto in materia di acquisti pubblici.

I seguenti punti illustrano le funzionalità principali di simap2: ­

preparare, allestire e pubblicare i bandi di concorso pubblici;

­

procurarsi la documentazione del bando;

­

beneficiare di un forum di domande e risposte;

­

presentare le offerte digitali tramite internet ed esaminarle off-line mediante uno strumento gratuito;

­

pubblicare in internet e nei media cartacei le fasi del processo quali l'aggiudicazione, l'interruzione e la revoca;

­

importare ed esportare dati strutturati e dati non strutturati utilizzando formati standardizzati.

Per la Confederazione e 16 Cantoni l'esercizio produttivo inizierà presumibilmente nel quarto trimestre del 2007. A partire dall'inizio del 2008 anche gli altri Cantoni passeranno alla piattaforma simap2. L'esercizio è garantito dall'associazione simap.ch.

Raccomandazione 2

Ricorso a perizie esterne nella pianificazione e nella politica del personale

Il Consiglio federale integra i mandati peritali nella propria pianificazione e politica del personale e assicura che siano assegnati soltanto allorché costituiscono un plusvalore rispetto all'effettivo, sotto il profilo finanziario, organizzativo o qualitativo.

Il Consiglio federale concorda con la CdG-S sul fatto che l'adempimento dei compiti debba essere effettuato in linea di principio dal personale impiegato. Ciò vale anche per la fornitura di prestazioni di consulenza all'attenzione dei decisori politici.

In questo contesto il rapporto si riferisce in particolare alla situazione in seno alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Riguardo ai mandati esterni 1

simap.ch è un'associazione a cui aderiscono Confederazione, Cantoni e Comuni.

1516

questi Uffici hanno una posizione particolare, perché l'aggiudicazione dei mandati avviene spesso nel quadro di programmi di sviluppo o di progetti informatici concreti. L'adempimento di tali mandati non richiede soltanto conoscenze specifiche a livello tecnico e metodologico. Essi sono di regola anche limitati nel tempo e quindi non idonei per essere eseguiti dal personale dei servizi interessati.

I mandati di consulenza nel settore della DSC costituiscono solo una parte esigua dei mandati complessivi aggiudicati. La maggior parte dei mandati è conferita nel quadro dell'attuazione all'estero di progetti e programmi della cooperazione allo sviluppo. La DSC adempie il suo mandato politico in materia di sviluppo assegnando tra l'altro mezzi a partner competenti sul piano tecnico (ONG, istituti specializzati, imprese private). Nell'importo di 123 milioni di franchi della DSC rientrano ad esempio i mandati che comprendono i cosiddetti mezzi «in gestione fiduciaria».

Questi fondi sono messi a disposizione del mandatario per la gestione fiduciaria dell'esecuzione di un progetto (fondi d'esercizio per materiale da costruzione, veicoli, pigioni ecc.). Di regola, essi costituiscono la parte più importante del volume di un mandato, ma in ragione della loro destinazione non possono essere imputati alle spese per i periti.

Il Consiglio federale accoglie la raccomandazione ai sensi dell'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub; RS 172.056.15), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Ai fini della sua attuazione esso incarica la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) di adottare un promemoria relativo all'aggiudicazione di mandati esterni secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a Org-OAPub. La responsabilità della pianificazione del personale spetta in primo luogo alle unità amministrative.

Raccomandazione 3

Sfruttare meglio le conoscenze specialistiche interne anziché ricorrere a perizie esterne

Il Consiglio federale esamina come si potrebbero meglio sfruttare le conoscenze specialistiche in seno all'amministrazione, avvalendosene, nella misura del possibile, al posto delle consulenze esterne.

Secondo il Consiglio federale la gestione delle conoscenze rientra nei compiti direttivi ed è un'importante componente della cultura amministrativa. Per sfruttare le molteplici conoscenze tecniche dell'Amministrazione in modo conforme alle esigenze, sono necessari tuttavia, in aggiunta alle strutture esistenti, un coordinamento interdipartimentale e una piattaforma delle conoscenze.

Il Consiglio federale accoglie la raccomandazione e nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del concetto di consulenza interna incaricherà i quadri esperti dell'Amministrazione federale di esaminare l'adozione di misure che consentano di soddisfare meglio le esigenze poste a una moderna gestione delle conoscenze. Per garantire l'efficienza si intende tuttavia realizzare la piattaforma delle conoscenze ricorrendo a mezzi semplici.

1517

Raccomandazione 4

Contratti di messa a disposizione di personale

Il Consiglio federale presenta le spese indotte dai contratti di messa a disposizione di personale nella documentazione complementare dell'Ufficio federale del personale (UFPER) sui costi del personale della Confederazione.

La problematica a livello di politica del personale e politica finanziaria dei contratti di messa a disposizione di personale è nota al Consiglio federale. Le spiegazioni concernenti l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) necessitano di una precisazione. Secondo il Consuntivo 2004 le uscite per il personale di questo Ufficio non ammontavano a 66 bensì a 72 milioni di franchi. Del resto i costi esterni di 77 milioni di franchi non comprendono solo la messa a disposizione di personale ma anche le prestazioni di servizi esterni in particolare per i mandati e i progetti.

Nel caso dell'UFIT gli elevati costi per i mandati esterni rispetto alle uscite per il personale si giustificano come segue: ­

nell'ambito dei progetti è sovente più economico ricorrere a mandati esterni per le prestazioni specialistiche finalizzate all'adempimento di compiti limitati nel tempo. Poiché ogni progetto informatico richiede conoscenze molto diverse, grazie ai suddetti mandati è possibile evitare l'assunzione di persone alle quali, dopo la conclusione del progetto, non potrebbe essere offerto un impiego corrispondente alle loro capacità;

­

a causa delle limitazioni budgetarie inerenti al personale e delle crescenti esigenze poste alle prestazioni, negli ultimi anni l'UFIT ha dovuto garantire mediante l'assunzione di personale esterno anche l'adempimento di compiti a lungo termine.

La trasformazione dell'UFIT al 1° gennaio 2007 in un'unità amministrativa del secondo cerchio gestita conformemente ai principi GEMAP lascia prevedere per il futuro un miglioramento della situazione. In seguito alla soppressione della separazione tra uscite per il personale e uscite per beni e servizi, l'UFIT disporrà di un margine di manovra maggiore per la gestione dei mezzi, in modo che si potranno rescindere i mandati esterni per assumere collaboratori interni. Malgrado questa flessibilità, anche per le unità amministrative GEMAP vale il principio secondo cui l'incremento del personale va effettuato soltanto se è oggettivamente ed economicamente ragionevole.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto del dispendio necessario alla rilevazione dei dati, il Consiglio federale non ritiene opportuno indicare nella documentazione complementare del Conto di Stato le spese indotte dai contratti di messa a disposizione di personale. Esso rinuncia pertanto ad accogliere la raccomandazione.

1518

Raccomandazione 5

Misure contro il proliferare dei mandati di fine anno («febbre dicembrina»)

Il Consiglio federale esamina misure appropriate per lottare contro la «febbre dicembrina». Si adopera, in particolare, perché su questo punto i dipartimenti e gli uffici assolvano meglio le loro funzioni di gestione e di controllo. Per quanto riguarda i pagamenti anticipati constatati, la CdG-S invita inoltre il Consiglio federale ad accertare se si tratti di singoli casi motivati e, in ogni caso, a prendere provvedimenti per evitare pagamenti anticipati indebiti finalizzati all'esaurimento dei crediti budgetari.

Secondo il Consiglio federale, nell'ambito della disciplina in materia di uscite all'Amministrazione federale si possono dare nel complesso buoni voti. Per quanto al momento dell'inchiesta possano essere emersi determinati indizi relativi all'esecuzione di singoli pagamenti anticipati prima della fine dell'anno, in tempi recenti non si può più parlare di «febbre dicembrina». I chiarimenti effettuati in relazione ai singoli casi accertati dalla CdG-S hanno rilevato che questi sono avvenuti di regola sulla base di motivazioni oggettive.

In seno alla DSC i pagamenti anticipati a titolo di fondi per i progetti (ad es. materiale da costruzione, veicoli, pigioni) costituiscono una premessa irrinunciabile per l'avvio di un progetto. Nei paesi destinatari della DSC un finanziamento anticipato da parte dei partner del progetto non è possibile per motivi del tutto comprensibili.

Nell'ambito di competenza del DDPS, chiarimenti supplementari hanno mostrato che per cinque dei sei contratti menzionati nel rapporto la data di inizio era stata fissata effettivamente per il 2004. Essi non sono quindi iniziati nel 2005 come rilevato in un primo tempo dal dipartimento.

A seguito del NMC, il preventivo, la tenuta e la presentazione dei conti sono effettuati uniformemente secondo principi commerciali. L'obbligo di rilevare i flussi di valori in ossequio al principio della conformità temporale garantisce che un credito di spesa venga addebitato solo quando la prestazione corrispondente è stata fornita da un terzo. I pagamenti anticipati per le prestazioni fornite in un periodo contabile successivo sono contabilizzati quali spese solo l'anno successivo. In tal modo, il margine di manovra per l'esaurimento di un credito entro fine anno è ulteriormente limitato.

Lo strumento più efficace contro la «febbre
dicembrina» è quello dei riporti di credito secondo l'articolo 36 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0). Il fatto che le Camere federali abbiano delegato al Consiglio federale la competenza decisionale in materia di domande di riporti di credito permette di ridurre il dispendio amministrativo. Alla luce di ciò si può supporre che lo strumento del riporto di credito sarà utilizzato sempre più spesso e che il problema della «febbre dicembrina» sarà appianato sotto il profilo istituzionale.

Tenendo conto di questi sviluppi, il Consiglio federale è del parere che si dovrebbero prima di tutto raccogliere e valutare le esperienze fatte in relazione al NMC e ai nuovi strumenti di pianificazione, gestione e coordinamento. Pertanto nell'attuale fase d'introduzione del NMC non è necessario adottare misure supplementari specifiche.

1519

Raccomandazione 6

Misure di potenziamento della concorrenza

La CdG-S invita il Consiglio federale a prendere le misure appropriate per rafforzare la concorrenza nell'aggiudicazione di mandati peritali esterni.

Con l'Org-OAPub, il Consiglio federale ha reimpostato in linea di principio l'organizzazione degli acquisti dell'Amministrazione federale (progetto trasversale della Riforma dell'Amministrazione federale RIF 05/07). Dal 1° gennaio 2007, la Confederazione effettua i suoi acquisti in modo centralizzato. I servizi d'acquisto sono stati ridotti da 42 a 3. Per gli acquisti dell'Amministrazione federale civile è responsabile l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), mentre gli acquisti dell'esercito sono di competenza di armasuisse. La Centrale viaggi della Confederazione è responsabile del settore dei viaggi d'affari della Confederazione.

La centralizzazione sistematica degli acquisti di beni consente di gestire strategicamente gli acquisti e di concentrare il volume delle ordinazioni. Grazie a questa misura e altri provvedimenti di ottimizzazione, il potenziale di risparmio annuo supera i 20 milioni di franchi.

Le prestazioni di servizi, in particolare quelle di consulenza nonché i mandati di studi scientifici possono essere acquistati dai dipartimenti e dagli Uffici anche in futuro. Per promuovere la qualità come pure l'uniformità e un comportamento concorrenziale verso l'esterno, si è proceduto a designare dei servizi di coordinamento volti a sostenere i vari servizi nei loro acquisti. L'ordinanza obbliga dunque i dipartimenti a creare un adeguato sistema di controllo interno e a vigilare sugli acquisti di prestazioni di servizi nel loro ambito di competenza. Rafforzando la centralizzazione e la professionalizzazione nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione si garantisce che gli acquisti siano effettuati in regime di concorrenza e nel rispetto del diritto determinante per tali acquisti.

Il Governo ritiene che la raccomandazione della CdG-S sia adempiuta mediante l'attuazione della nuova organizzazione degli acquisti.

Raccomandazione 7

Chiarimento del campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici

Nell'ambito della revisione del diritto sugli acquisti pubblici in atto, la CdG-S invita il Consiglio federale a precisarne il campo di applicazione per quanto riguarda i mandati peritali e prevederne l'attuazione nel senso di una maggiore concorrenza. Si deve inoltre esaminare in quale misura nell'ambito del diritto in materia di acquisti pubblici si possa tenere debitamente conto delle particolarità dei mandati di consulenza.

Il Consiglio federale condivide la valutazione della CdG-S secondo cui bisogna intervenire a livello di precisazione e concretizzazione del campo di applicazione.

Esso ha pertanto formulato delle direttive per la revisione. In futuro, tutti i mandati di prestazioni di servizi dovranno sottostare al diritto in materia di acquisti pubblici riveduto. Inoltre, in occasione dell'aggiudicazione dei mandati esterni bisognerà 1520

tenere conto delle relative particolarità conferendo ai committenti il margine di manovra necessario per l'impostazione della procedura di acquisto. Il Consiglio federale intende avviare la consultazione concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici entro la fine di quest'anno.

Alla luce di queste spiegazioni il Consiglio federale è disposto ad accogliere la raccomandazione e ad attuarla nell'ambito della revisione della predetta legge tenendo conto degli accordi internazionali sugli acquisti pubblici.

Raccomandazione 8

Miglioramento nell'ambito dell'informazione e della formazione

Il Consiglio federale prende misure volte al miglioramento dell'informazione e della comunicazione in seno all'amministrazione e alla formazione mirata dei responsabili dell'aggiudicazione di mandati peritali, al fine di operare un cambiamento di mentalità volto a favorire una maggiore concorrenza.

Con il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) l'Amministrazione e le imprese pubbliche della Confederazione dispongono di un sostegno e di una formazione di qualità. Il servizio del CCAP per la formazione e il perfezionamento professionali offre in particolare un ampio programma comprendente i diversi aspetti della procedura di acquisto e destinato a tutti i livelli gerarchici. Inoltre è a disposizione un modulo di perfezionamento concepito appositamente per gli acquisti complessi di prestazioni di servizi.

Il Consiglio federale riconosce che, malgrado l'infrastruttura esistente, vi è una scarsa sensibilizzazione dell'Amministrazione per le questioni particolari del settore degli acquisti. Esso è dunque disposto ad accogliere la raccomandazione. Al fine di migliorare la situazione, il Governo raccomanda al CCAP di intensificare i suoi sforzi segnatamente di prestare maggior attenzione alla formazione e al perfezionamento a tutti i livelli.

Raccomandazione 9

Ulteriori chiarimenti sulla questione dei fornitori privilegiati

Il Consiglio federale esamina in maniera approfondita la correlazione tra la mancanza di concorrenza a livello di mandati peritali e l'aggiudicazione di mandati susseguenti e si assicura che in seno all'Amministrazione non ci siano fornitori privilegiati.

In base ai rilevamenti effettuati nei dipartimenti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la problematica dei fornitori privilegiati nell'Amministrazione federale è presa sul serio e che di recente vi sia un'accresciuta sensibilizzazione nell'ambito dell'aggiudicazione dei mandati.

In singoli casi è tuttavia una realtà. A volte è inevitabile che, nonostante gli sforzi intesi a garantire la concorrenza, sussistano dipendenze da un determinato offerente.

1521

Questa problematica non interessa soltanto i servizi del settore pubblico, bensì anche le imprese dell'economia privata.

In genere i mandati susseguenti non sono la dimostrazione dell'esistenza di dipendenze o addirittura di legami con fornitori privilegiati, ma sono giustificati in prima linea da aspetti aziendali. Essi garantiscono la necessaria continuità nell'attuazione dei progetti e sono senz'altro sensati nell'ottica di un impiego ottimale dei mezzi. In determinate situazioni, per i mandati susseguenti non esiste una vera e propria concorrenza tra i possibili offerenti e quindi si rinuncia a un bando che costituirebbe semplicemente un alibi.

Il Consiglio federale accoglie la raccomandazione. Nell'ambito della revisione del diritto in materia di acquisti, si dovrà creare una chiara regolamentazione per l'aggiudicazione mediante trattativa privata. In particolare il nuovo diritto stabilirà l'obbligo di fissare una scadenza per i contratti quadro e di ripristinare il regime di concorrenza dopo tale scadenza. Il Controllo federale delle finanze (CDF) esaminerà la problematica dei fornitori privilegiati nell'ambito del suo programma di verifica.

Il CDF effettua regolarmente verifiche nel settore degli acquisti.

Raccomandazione 10

Reporting e controlling unitari a livello federale per qualsiasi tipo di contratto di prestazioni di servizi

Il Consiglio federale esamina l'istituzione a livello federale di un reporting uniforme sulle acquisizioni di prestazioni di servizi. Assicura che i dipartimenti abbiano una visione globale dei mandati peritali assegnati nel settore di loro competenza. Provvede altresì al coordinamento efficiente dell'acquisizione di ogni tipo di prestazioni di servizi.

Il coordinamento interno delle prestazioni di consulenza è una questione importante per il Governo. Di conseguenza, nell'articolo 13 Org-OAPub esso ha incaricato quale servizio di coordinamento la Cancelleria federale (CaF) per le prestazioni di servizi in materia di traduzione, comunicazione e relazioni pubbliche nonché l'Ufficio federale del personale (UFPER) per le prestazioni di servizi nei settori della formazione, della consulenza alla direzione e all'organizzazione. La disposizione menzionata stabilisce inoltre che i dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell'ambito dei mandati in materia di consulenza politica e di ricerca. Nell'articolo 8 Org-OAPub si stabilisce inoltre che se delega l'acquisto di prestazioni informatiche ai servizi richiedenti, l'UFCL assume, in collaborazione con l'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC), il compito di un servizio di coordinamento. L'attività di coordinamento mira alla promozione della qualità e di un'identità unitaria verso l'esterno; i servizi di coordinamento conseguono questi obiettivi in particolare mediante l'elaborazione di tariffe quadro e contratti tipo.

La premessa tecnica per un reporting sugli acquisti di prestazioni di servizi uniforme in tutta la Confederazione è la comparabilità dei dati esistenti, finalizzata ai rilevamenti e alle valutazioni statistiche. Il progetto «Controlling strategico degli acquisti» del Dipartimento federale delle finanze (DFF) persegue questo obiettivo. In particolare esso prevede di descrivere ogni prestazione di servizio e ogni bene facendo uso

1522

del relativo codice CPV2. Il progetto è volto inoltre a garantire una chiara identificazione del creditore nonché una stretta connessione con il NMC. In tal modo, sarà possibile fornire all'interno del DFF un quadro completo dei mandati di consulenza assegnati nel dipartimento e dei beni acquistati nonché istituire su questa base un vero e proprio controlling degli acquisti. Il progetto, presentato alla fine del 2006 alla Conferenza dei segretari generali, prevede di introdurre il «Controlling strategico degli acquisti» nel 2008. La Conferenza dei segretari generali sostiene l'obiettivo di rilevare i fornitori dell'Amministrazione federale in modo uniforme nel contesto del sistema NMC. Il DFF conduce sia le analisi dei processi per la gestione dei contratti e il controlling strategico sia la conseguente valutazione di un programma appropriato. Esso allestisce regolarmente un rapporto all'attenzione della Conferenza dei segretari generali.

Il Consiglio federale sostiene gli sforzi del DFF ed è disposto ad accogliere la raccomandazione. In base alla valutazione delle esperienze raccolte con il progetto «Controlling strategico degli acquisti» del DFF, il Consiglio federale esaminerà l'introduzione di un sistema analogo in tutta l'Amministrazione federale.

3

Rapporto sull'attuazione del punto 1 della mozione del Consiglio nazionale (Gruppo V).

Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (04.3755)

Come già evocato nel parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2005, i rapporti peritali sottostanno di norma al principio di pubblicità. La legge sulla trasparenza (RS 152.3) e la relativa ordinanza (RS 152.31) sono entrate in vigore il 1° luglio del 2006. Da allora, in virtù dell'articolo 19 dell'ordinanza sulla trasparenza, l'Amministrazione federale provvede ad agevolare l'accesso della popolazione alle perizie pubblicandole sulle pagine internet della Confederazione. Anche la pubblicazione di perizie nell'organo di pubblicazione «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC)» contribuisce a migliorare le possibilità di accesso a tali documenti.

Con la revisione dell'articolo 5 dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS 172.210.10), decisa dal Consiglio federale nel mese di gennaio del 2007 e posta in vigore all'inizio del mese di febbraio del 2007, si è creata la base giuridica per il nuovo orientamento della GAAC che in futuro sarà pubblicata esclusivamente online. Conformemente al nuovo articolo 5 capoverso 1 OrgCaF, la Cancelleria federale, in collaborazione con i servizi interessati, pubblica i testi concernenti il diritto federale di importanza fondamentale per la giurisprudenza delle autorità amministrative e d'interesse generale per una cerchia specializzata più ampia e che emanano segnatamente dal Consiglio federale, dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale oppure da un'altra unità dell'Amministrazione federale.

L'articolo 5 capoverso 1 lettera b OrgCaF cita espressamente tra questi testi anche le perizie che dal punto di vista contenutistico rientrano nel contesto della disposizione dell'articolo 5 OrgCaF.

2

Il CPV è uno standard dell'Unione Europea che dal 2003 deve essere imperativamente utilizzato per gli appalti pubblici all'interno dell'UE.

1523

Oltre alle perizie allestite all'interno dell'Amministrazione, possono essere pubblicate eventualmente quelle allestite all'esterno. Il nuovo concetto per la GAAC prevede che per le perizie dell'Amministrazione aggiudicate all'esterno la questione di un'eventuale pubblicazione nella GAAC debba essere regolata nel mandato. Gli altri rapporti peritali saranno pubblicati come sinora nella banca dati Aramis (www.aramis-research.ch).

1524