Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue: Art. 1a II. Il corpo umano e le sue parti

Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, non è brevettabile.

1

Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono brevettabili. Una parte del corpo umano è tuttavia brevettabile come invenzione se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.

2

Art. 1b III. Sequenze di geni

Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali.

1

Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.

2

1 2

FF 2006 1 RS 232.14; FF 2005 6669

2005-2005

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Legge sui brevetti. LF

Art. 2 B. Invenzioni escluse dal brevetto

1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:

2

a.

i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;

b.

i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;

c.

i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;

d.

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;

e.

le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;

f.

l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;

g.

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.

Sono inoltre esclusi dal brevetto: a.

i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;

b.

le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.

Art. 5 cpv. 2 La persona designata dal richiedente è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nell'esposto d'invenzione.

2

Art. 7 cpv. 3 Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di

3

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Legge sui brevetti

priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: a.

nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138;

b.

nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 19733 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 20004;

c.

nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.

Art. 7a Abrogato Art. 7c IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute a. Indicazione medica primaria

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b, sono comprese nello stato della tecnica, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 7d

b. Altre indicazioni mediche

Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.

Art. 8

F. Effetti del brevetto I. Diritto di esclusiva

3 4

Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione.

1

Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi.

2

RS 0.232.142.2 RS ...; FF 2005 3435

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Legge sui brevetti. LF

Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

3

Art. 8a II. Procedimenti di fabbricazione

Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento.

1

Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà.

2

Art. 8b III. Informazione genetica

Se l'invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. È fatto salvo l'articolo 1a capoverso 1.

Art. 8c

IV. Sequenze nucleotidiche

La protezione derivante da un diritto su una sequenza nucleotidica derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presenti in natura è limitata a quei segmenti della sequenza che svolgono la funzione concretamente descritta nel brevetto.

G. Eccezioni agli effetti del brevetto I. In generale

1

Art. 9

4216

Gli effetti del brevetto non si estendono: a.

agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;

b.

agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;

c.

agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente;

d.

all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;

e.

all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;

f.

al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile.

Legge sui brevetti

Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.

2

Art. 9a II. In particolare

Il consenso del titolare del brevetto non è necessario per l'immissione sul mercato nel territorio nazionale di una merce protetta da brevetto sulla quale vi sono altri diritti della proprietà intellettuale, se la protezione del brevetto ha un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale della merce.

Art. 26 cpv. 1 1

Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: a.

l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;

b.

l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;

c.

l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;

d.

il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.

Art. 28 III. Legittimazione all'azione

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 lettera d può invece essere promossa soltanto dall'avente diritto.

Art. 29 cpv. 5 5

L'articolo 40e è applicabile per analogia.

Art. 40b F. Strumenti di ricerca

Chi intende utilizzare come strumento o mezzo ausiliario di ricerca un'invenzione biotecnologica brevettata ha diritto a una licenza non esclusiva.

Art. 40c

G. Licenze obbligatorie nella diagnostica

Nel caso di un'invenzione che ha per oggetto un prodotto o un procedimento utilizzabile nella diagnostica umana, una licenza non esclusiva è rilasciata per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, accertata nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.

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Legge sui brevetti. LF

Art. 40d H. Licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici

Chiunque può promuovere un'azione davanti al giudice per il rilascio di una licenza non esclusiva di fabbricazione di prodotti farmaceutici brevettati e per la loro esportazione verso un Paese che non ha sufficienti capacità di produzione nel settore farmaceutico, o non ne ha affatto, e che necessita di tali prodotti per lottare contro problemi di salute pubblica, segnatamente contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria o altre epidemie (Paese beneficiario).

1

I Paesi che hanno dichiarato all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di rinunciare, in tutto o in parte, a beneficiare di una licenza secondo il capoverso 1 sono esclusi come Paese beneficiario in conformità a tale dichiarazione. Tutti gli altri Paesi che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 possono essere Paesi beneficiari.

2

3 La licenza secondo il capoverso 1 è limitata alla fabbricazione della quantità di prodotti farmaceutici necessaria a soddisfare il fabbisogno del Paese beneficiario; la totalità di tale produzione deve essere esportata nel Paese beneficiario.

Il titolare della licenza secondo il capoverso 1 e ogni produttore che fabbrica prodotti su licenza devono garantire che sarà reso chiaramente riconoscibile che i loro prodotti sono stati fabbricati su licenza di cui al capoverso 1 e che, mediante l'imballaggio o una colorazione o forma idonea, essi si distingueranno da quelli brevettati, salvo che ciò abbia ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti nel Paese beneficiario.

4

Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio della licenza secondo il capoverso 1. Stabilisce in particolare di quali informazioni o comunicazioni il giudice competente deve disporre per poter decidere del rilascio della licenza secondo il capoverso 1 e disciplina i provvedimenti di cui al capoverso 4.

5

Art. 40e I. Disposizioni comuni agli articoli 36­40d

Le licenze previste negli articoli 36­40d sono rilasciate soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti infruttuosi; per le licenze di cui all'articolo 40d è considerato adeguato un termine di 30 giorni feriali. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza, oppure in caso di utilizzazione pubblica a titolo non commerciale.

1

La portata e la durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale essa è rilasciata.

2

3 La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sublicenze.

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Legge sui brevetti

La licenza è rilasciata in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno. È fatto salvo l'articolo 40d.

4

Il titolare del brevetto ha diritto a un'indennità adeguata. Tale indennità è commisurata alle circostanze del singolo caso e al valore economico della licenza. Per le licenze di cui all'articolo 40d l'indennità è stabilita tenendo conto del valore economico della licenza nel Paese importatore, dello stato di sviluppo di tale Paese e dell'urgenza sanitaria e umanitaria. Il Consiglio federale specifica le modalità di calcolo.

5

Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare. In particolare, dietro richiesta, revoca la licenza all'avente diritto ove le circostanze che hanno portato al rilascio non esistano più e si possa presumere che non si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto. Se una licenza è rilasciata secondo l'articolo 40d, i rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

6

Art. 49, titolo marginale e cpv. 2 lett.b A. Forma della domanda I. In generale

2

La domanda di brevetto consta di: b.

una descrizione dell'invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza;

Art. 49a II. Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

1

La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte: a.

delle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tali risorse;

b.

del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

Se la fonte non è nota né all'inventore né al richiedente, quest'ultimo lo deve confermare per scritto.

2

Art. 50, titolo marginale B. Esposto dell'invenzione I. In generale

4219

Legge sui brevetti. LF

Art. 50a II. Materiale biologico

Se un'invenzione che ha per oggetto la produzione o l'utilizzazione di materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione deve essere completata mediante l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

1

Se, per un'invenzione che ha per oggetto un prodotto costituito da materiale biologico, la produzione non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata o sostituita mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione completata o sostituita mediante un rinvio al deposito.

2

L'invenzione è considerata spiegata ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

3

Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito, nonché l'accesso ai campioni depositati.

4

Art. 58a G. Pubblicazione 1 della domanda di brevetto

L'Istituto pubblica le domande di brevetto: a.

senza indugio trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità;

b.

su domanda del richiedente, prima che scada il termine di cui alla lettera a.

2 La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto, sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5. Se non sono stati pubblicati con la domanda di brevetto, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5 sono pubblicati separatamente.

Art. 59 cpv. 1, 5 e 6 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

1

4220

Legge sui brevetti

5

Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: a.

entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure

b.

entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'Istituto faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.

Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

6

Art. 59b Abrogato Art. 59c C. Opposizione

Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'Istituto contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.

1

L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2.

2

3 A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'Istituto può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura.

4

Art. 59d Abrogato Art. 60 cpv. 3 Abrogato Art. 61 cpv. 1 e 2 1

L'Istituto pubblica: a.

la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 58a capoverso 2;

b.

l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate nell'articolo 60 capoverso 1bis; 4221

Legge sui brevetti. LF

2

c.

la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti;

d.

le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

Abrogato

Art. 62 Abrogato Art. 63, titolo marginale e cpv. 1 II. Fascicolo del brevetto

1

L'Istituto emette un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.

Art. 63a Abrogato Art. 65 Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti.

D. Consultazione 1 degli atti

Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

2

Art. 66 lett. b Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni: b.

contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;

Art. 70 cpv. 2 In materia penale (art. 81­82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 68 del Codice penale5.

2

5

4222

RS 311.0

Legge sui brevetti

F. Trasmissione delle sentenze

Art. 70a Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

Art. 71, titolo marginale

G. Divieto di più azioni successive

Art. 72 cpv. 2 Abrogato Art. 73 cpv. 3 e 4 L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.

3

4

Abrogato

Art. 75 D. Legittimazione ad agire del titolare di una licenza

Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione secondo l'articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

1

Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un'azione secondo l'articolo 73 per far valere il danno da essi subito.

2

Art. 77 cpv. 5 5

L'articolo 75 capoverso 1 è applicabile per analogia.

Art. 81 cpv. 1 e 3 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

Se agisce a titolo commerciale, l'autore è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

3

4223

Legge sui brevetti. LF

Art. 81a II. Indicazioni false sulla fonte

1 Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all'articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

2

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 82, titolo marginale e cpv. 1 III. Indicazione ingannevole circa l'esistenza della protezione

Chiunque ha intenzionalmente messo in circolazione o posto in vendita le sue carte d'affari, annunci d'ogni genere, prodotti o merci muniti di un'indicazione atta a far credere a torto che i prodotti o le merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa.

1

Art. 86 cpv. 1 Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto non è stato esaminato sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva e il giudice dubita della validità del brevetto, oppure se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimenti delle conseguenze della sua inazione.

1

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane Art. 86a A. Denuncia di merci sospette

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

1

In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1.

2

Art. 86b B. Domanda d'intervento

4224

Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

1

Legge sui brevetti

Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che siano necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere; tali informazioni comprendono anche una descrizione esatta della merce.

2

L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

3

Art. 86c C. Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

1

L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

2

In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

3

Art. 86d D. Campioni

Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

2

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 86e E. Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1.

1

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

2

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

3

4225

Legge sui brevetti. LF

Art. 86f F. Domanda di distruzione della merce I. Procedura

1 Insieme con la domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1.

2

La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86c capoversi 2 e 3.

3

Art. 86g II. Consenso

Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

1

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 86c capoversi 2 e 3.

2

Art. 86h III. Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 86i Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

IV. Risarcimento 1

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

2

Art. 86j V. Spese

1

Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

2

4226

Legge sui brevetti

Art. 86k G. Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente.

Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

1

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

2

Titolo quarto (art. 87­90, 96­101, 104­106a) Abrogato Art. 121 cpv. 1 lett. c e 2 Abrogati Art. 138 C. Condizioni formali

Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a: a.

indicare per scritto il nome dell'inventore;

b.

fornire indicazioni sulla fonte (art. 49a);

c.

pagare la tassa di deposito;

d.

presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

Art. 139 Abrogato Art. 140h cpv. 2 e 3 Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.

2

3

Abrogato

Art. 142 B. Passaggio dal vecchio al nuovo diritto I. Brevetti

I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

4227

Legge sui brevetti. LF

Art. 143 II. Domande di brevetto

Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

1

2

Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente: a.

l'immunità derivata da un'esposizione;

b.

la brevettabilità, se le condizioni previste dal diritto previgente sono più favorevoli.

Art. 144 Abrogato Art. 145 cpv. 2 Gli articoli 75 e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

2

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20076 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

6

FF 2007 4213

4228

Legge sui brevetti

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 9 ottobre 19927 sul diritto d'autore Art. 62 cpv. 1 lett. c e 3 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:

1

c.

di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

3 Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.

Art. 63 cpv. 1 Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.

1

Art. 65 cpv. 5 5

L'articolo 62 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 66a

Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

Art. 67 cpv. 1 e 2 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: 1

a.­i. concernono soltanto il testo francese.

k.

7

si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato,

RS 231.1

4229

Legge sui brevetti. LF

nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali; l.

concerne soltanto il testo francese.

Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Art. 68 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 69

Lesione di diritti di protezione affini

A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: 1

a.­i. Concernono soltanto il testo francese k.

rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Art. 70

Esercizio illecito di diritti

Chiunque, senza essere titolare dell'autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d'autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con la multa.

Art. 72

Confisca nel procedimento penale

Le opere architettoniche realizzate non possono essere confiscate giusta l'articolo 69 del Codice penale8.

Art. 75

Denuncia di merci sospette

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

1

8

RS 311.0

4230

Legge sui brevetti

In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1.

2

Art. 76 cpv. 1 e 3 Il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una relativa licenza legittimato all'azione o una società di gestione autorizzata che abbiano indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini possono chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo delle merci.

1

L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

3

Art. 77

Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

1

L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

2

3

In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 77a

Campioni

Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

2

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti.

Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 77b

Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.

1

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

2

4231

Legge sui brevetti. LF

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

3

Art. 77c

Domanda di distruzione della merce

Insieme con la domanda di cui all'articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

1

Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

2

3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 2 e 3.

Art. 77d

Consenso

Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

1

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 77 capoversi 2 e 3.

2

Art. 77e

Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 77f

Risarcimento

Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

1

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

2

Art. 77g 1

Spese

Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.

2

Art. 77h

Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministra-

1

4232

Legge sui brevetti

zione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

2

Art. 81a

Legittimazione all'azione dei titolari di licenza

Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

2. Legge del 9 ottobre 19929 sulle topografie Art. 5 lett. b Il produttore ha il diritto esclusivo di: b.

Art. 11

immettere sul mercato, proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o diffondere in qualsiasi altro modo oppure importare, esportare o far transitare a tal fine la topografia o copie della stessa.

Disposizioni penali

A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

a. e b. concernono soltanto il testo francese.

c.

si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato.

Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Art. 12

Intervento dell'Amministrazione delle dogane

L'intervento dell'Amministrazione delle dogane è retto dagli articoli 75­77h della legge del 9 ottobre 199210 sul diritto d'autore.

9 10

RS 231.2 RS 231.1; FF 2007 4229

4233

Legge sui brevetti. LF

3. Legge del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi Art. 13 cpv. 2 lett. d, nonché 2bis e 3 Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:

2

d.

sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;

Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di merci fabbricate a titolo commerciale avviene per scopi privati.

2bis

Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.

3

Art. 41 cpv. 1 e 4 lett. d Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante o il titolare del diritto può chiedere all'Istituto il proseguimento della procedura. È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

1

4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza: d.

del termine per presentare la richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

Art. 53 cpv. 3 e 4 Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

3

4

Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

Art. 54

Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

Art. 55 cpv. 1 lett. c, 2bis e 4 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:

c.

11 12

di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indica-

RS 232.11 RS 172.021

4234

Legge sui brevetti

zione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2bis L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.

Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.

4

Art. 57 cpv. 1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.

1

Art. 59 cpv. 5 5

L'articolo 55 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 61

Violazione del diritto al marchio

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:

1

a.

usurpa, contraffà o imita il marchio altrui;

b.

usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere sul mercato prodotti o fornire servizi oppure per offrire, importare, esportare o far transitare tali prodotti o servizi o per fare loro pubblicità.

È punito con la stessa pena, su querela della parte lesa, chiunque rifiuta d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2

3 Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 62

Uso fraudolento del marchio

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a. e b. concernono soltanto il testo francese.

4235

Legge sui brevetti. LF

2 Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Chi importa, esporta, fa transitare o immagazzina prodotti che sa destinati a scopo d'inganno nelle relazioni commerciali è, su querela della parte lesa, punito con una multa fino a 40 000 franchi.

3

Art. 63 cpv. 1, 2 e 4 Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente usa un marchio di garanzia o un marchio collettivo in modo contrario al regolamento.

1

2

Concerne soltanto il testo francese.

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

4

Art. 64

Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti

Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

a.­c. concernono soltanto il testo francese.

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Art. 65 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 65a

Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 13 capoverso 2bis sono esenti da pena.

Art. 68

Confisca nel procedimento penale

L'articolo 69 del Codice penale13 è applicabile; il giudice può ordinare che un oggetto munito illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza sia confiscato in quanto tale.

Art. 70

Denuncia di merci sospette

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, qualora si sospetti

1

13

RS 311.0

4236

Legge sui brevetti

l'imminente importazione, esportazione o transito di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71.

2

Art. 71 cpv. 1 Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato all'azione, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, che abbia indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.

1

Art. 72

Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

1

L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

2

In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

3

Art. 72a

Campioni

Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

2

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti.

Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 72b

Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

1

4237

Legge sui brevetti. LF

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

2

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

3

Art. 72c

Domanda di distruzione della merce

Insieme con la domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

1

Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

2

3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 2 e 3.

Art. 72d

Consenso

Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

1

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 72 capoversi 2 e 3.

2

Art. 72e

Mezzi probatori

Prima della distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 72f

Risarcimento

Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

1

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

2

Art. 72g 1

Spese

Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

2

4238

Legge sui brevetti

Art. 72h

Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

1

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

2

Art. 78a

Legittimazione all'azione dei titolari di licenza

Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

4. Legge del 5 ottobre 200114 sul design Art. 9 cpv. 1bis 1bis Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.

Art. 31 cpv. 1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante o titolare del diritto può chiedere all'Istituto il proseguimento della procedura.

1

Art. 40

Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

Art. 41 cpv. 1, frase finale, e 2 ... su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

Art. 41a

Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 9 capoverso 1bis sono esenti da pena.

14

RS 232.12

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Legge sui brevetti. LF

Art. 46, rubrica e cpv. 1 Denuncia di merci sospette L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del diritto di un design depositato, qualora sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti fabbricati illecitamente.

1

Art. 47 cpv. 1 Il titolare del diritto di un design depositato o il titolare di una licenza legittimato all'azione che abbia indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di oggetti fabbricati illecitamente, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

1

Art. 48 cpv. 1 Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che determinati oggetti destinati all'importazione, all'esportazione o al transito siano stati fabbricati illecitamente, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

1

Art. 48a

Campioni

Durante la ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

1

2

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti.

Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 48b

Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.

1

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

2

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

3

Art. 48c

Domanda di distruzione degli oggetti

Insieme con la domanda secondo l'articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere gli oggetti.

1

4240

Legge sui brevetti

Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa ill dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1.

2

La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 2 e 3.

3

Art. 48d

Consenso

Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

1

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all'articolo 48 capoversi 2 e 3.

2

Art. 48e

Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 48f

Risarcimento

Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

1

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

2

Art. 48g 1

Spese

Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 48e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48f capoverso 1.

2

Art. 49

Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

1

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

2

4241

Legge sui brevetti. LF

5. Legge federale del 18 dicembre 198715 sul diritto internazionale privato Art. 109 I. Competenza

Per le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, sono competenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, se manca un tale rappresentante, quelli della sede dell'autorità svizzera del registro.

1

Per le azioni concernenti la violazione di diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto.

Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell'atto o dell'evento e, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.

2

Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano sostanzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

3

Art. 111 cpv. 1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate: 1

a.

nello Stato di domicilio del convenuto; o

b.

nel luogo dell'atto o dell'evento, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera.

Art. 127 I. Competenza

Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione in Svizzera, sono competenti i tribunali della sede di tale organizzazione.

Art. 129

I. Competenza 1. Principio

15

RS 291

4242

Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell'atto o dell'evento e, per le azioni concernenti l'attività di

1

Legge sui brevetti

una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

6. Legge del 20 giugno 193316 sul controllo dei metalli preziosi Art. 22a Denuncia di merci sospette

16

Se ha il sospetto che un marchio d'artefice o un marchio di fusione o verifica di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate, esportate o in transito o sia stato imitato o che vi sia violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, l'Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere trattenute.

RS 941.31

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Legge sui brevetti. LF

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