Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20061, decreta: I La legge del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue: Art. 20 cpv. 1, 2, 2bis, 4bis e 5 Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione di azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 e 66 per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare questi diritti.

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2 La conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento e l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto sono parificati a un acquisto. L'esercizio di diritti di alienazione è parificato a un'alienazione.

2bis Per acquisto indiretto s'intendono segnatamente anche le operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquisire titoli di partecipazione in vista di un'offerta pubblica di acquisto.

4bis Su richiesta dell'autorità di vigilanza, della società o di un suo azionista, il giudice può sospendere per cinque anni al massimo l'esercizio del diritto di voto di una persona che acquista o aliena una partecipazione in violazione dell'obbligo di dichiarazione. Se tale persona ha acquistato la partecipazione in violazione dell'obbligo di dichiarazione in considerazione di un'offerta pubblica di acquisto (sezione 5), la sospensione giudiziale dell'esercizio del diritto di voto può essere chiesta dalla Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto (art. 23), dalla società mirata o da un suo azionista.

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FF 2006 2625 RS 954.1

2007-1536

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Adeguamenti urgenti della legge sulle borse. LF

L'autorità di vigilanza emana disposizioni sull'estensione dell'obbligo di dichiarazione, sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione, sul calcolo dei diritti di voto, nonché sui termini entro i quali deve essere osservato l'obbligo di dichiarazione ed entro i quali una società deve rendere pubbliche le modificazioni intervenute nei rapporti di proprietà giusta il capoverso 1. La Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto può presentare proposte. Fondandosi su standard internazionalmente riconosciuti, l'autorità di vigilanza può prevedere, nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, deroghe all'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione.

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Art. 31 cpv. 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino allo spirare del termine d'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata, oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta, devono dichiarare alla commissione e alle borse presso le quali i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

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Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20073 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

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FF 2007 4155

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