Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1

Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 1

Misure

Fra le misure rientrano in particolare: a.

l'allestimento di pubblicazioni;

b.

l'organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;

c.

le attività di marketing in fiere specializzate e le relazioni pubbliche;

d.

le informazioni a singole imprese.

La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

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La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3

Mandato

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può delegare la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a un terzo o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.

1

Il mandato può essere assegnato per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata la SECO tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

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RS 101 FF 2007 2029

2007-0050

2079

Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

Art. 4

Indennità e aiuti finanziari

Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

1

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.

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Art. 5 1

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Obblighi del mandatario

Il mandatario è tenuto a: a.

gestire la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, poco oneroso e con spese e oneri amministrativi minimi;

b.

prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta delle misure;

c.

attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare con le organizzazioni federali nel settore della promozione Svizzera;

d.

prevedere un sistema di valutazione.

La SECO stabilisce nel mandato tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

Art. 6

Tutela giurisdizionale

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.

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2

Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 7

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 16 dicembre 20054 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

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RS 616.1 RU 2006 1273

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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

Art. 9 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 sempre che il termine di referendum sia scaduto inutilizzato. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

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