Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1
Scopo
La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.
Art. 2 1
Misure
Fra le misure rientrano in particolare: a.
l'allestimento di pubblicazioni;
b.
l'organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
c.
le attività di marketing in fiere specializzate e le relazioni pubbliche;
d.
le informazioni a singole imprese.
La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.
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La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.
Art. 3
Mandato
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può delegare la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a un terzo o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.
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Il mandato può essere assegnato per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata la SECO tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
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RS 101 FF 2007 2029
2007-0050
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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF
Art. 4
Indennità e aiuti finanziari
Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.
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Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.
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Art. 5 1
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Obblighi del mandatario
Il mandatario è tenuto a: a.
gestire la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, poco oneroso e con spese e oneri amministrativi minimi;
b.
prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta delle misure;
c.
attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare con le organizzazioni federali nel settore della promozione Svizzera;
d.
prevedere un sistema di valutazione.
La SECO stabilisce nel mandato tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.
Art. 6
Tutela giurisdizionale
Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.
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Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 7
Finanziamento
L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.
Art. 8
Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 16 dicembre 20054 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.
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RS 616.1 RU 2006 1273
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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF
Art. 9 1
Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 sempre che il termine di referendum sia scaduto inutilizzato. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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