Decreto federale che approva la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20072, decreta: Art. 1 La Convenzione del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convenzione UNESCO 2003) č approvata.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2007 6571

2007-1817

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Approvazione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. DF

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