Legge sul censimento federale della popolazione

Disegno

(Legge sul censimento) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 65 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20062, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Principi

Sono effettuate annualmente o ad intervalli più brevi rilevazioni di dati sulla struttura demografica e sull'evoluzione sociale della Svizzera.

1

2

3

I dati rilevati riguardano: a.

lo stato, la struttura e l'evoluzione della popolazione;

b.

le famiglie, le economie domestiche e le condizioni d'abitazione;

c.

il lavoro e il reddito;

d.

la salute e gli aspetti sociali;

e.

la formazione e il perfezionamento;

f.

i movimenti migratori;

g.

le lingue, le religioni e la cultura;

h.

i trasporti e l'ambiente;

i.

gli edifici, le abitazioni nonché i luoghi di lavoro e di formazione.

Nella misura del possibile, le rilevazioni dei dati si basano sui registri ufficiali.

Le caratteristiche non contenute nei registri sono rilevate mediante rilevazioni campionarie.

4

1 2

RS 101 FF 2007 55

2006-1673

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Legge sul censimento

Art. 2

Scopo

Il censimento della popolazione è una rilevazione delle persone e delle economie domestiche nonché degli edifici e delle abitazioni, che mette a disposizione delle autorità, dell'economia, della ricerca e di altri ambienti interessati dati statistici fondamentali per: a.

la pianificazione;

b.

la presa di decisioni politiche;

c.

la ricerca;

d.

l'informazione del pubblico;

e.

l'elaborazione di altre statistiche.

Art. 3

Universi di base e caratteristiche di rilevazione

Il Consiglio federale stabilisce gli universi di base e le caratteristiche di rilevazione per il censimento della popolazione in un quadro generale.

1

2

Aggiorna regolarmente il quadro generale.

3

Consulta anticipatamente i Cantoni.

Sezione 2: Parti integranti del censimento della popolazione Art. 4

Rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie

Il censimento della popolazione è composto di rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie complementari.

1

Il censimento della popolazione è costituito dall'insieme di tutte le rilevazioni basate sui registri e dalle rilevazioni campionarie effettuate ai sensi della presente legge in un periodo di dieci anni.

2

Il Consiglio federale emana per il censimento della popolazione in generale prescrizioni dettagliate concernenti:

3

a.

l'oggetto della rilevazione;

b.

le modalità di rilevazione;

c.

gli identificatori;

d.

i provvedimenti a garanzia della qualità.

Art. 5

Rilevazione basata sui registri

Nel quadro delle rilevazioni basate sui registri, i dati necessari alla realizzazione di statistiche sulle persone e sulle economie domestiche nonché di statistiche sugli edifici e sulle abitazioni sono tratti direttamente, per via elettronica o mediante supporti informatici, da: 1

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Legge sul censimento

2

a.

i registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b.

il registro federale degli edifici e delle abitazioni.

La trasmissione dei dati sottostà: a.

alla legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri (LArRa) e relative disposizioni d'esecuzione;

b.

alle disposizioni concernenti il Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

I dati dei registri ufficiali di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, non ancora armonizzati entro i termini stabiliti ai sensi della LArRa e delle relative disposizioni esecutive, devono essere forniti dai rispettivi servizi incaricati della gestione dei registri in altra forma adeguata con lo stesso giorno di riferimento come i dati dei registri armonizzati. Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale di statistica di emanare istruzioni per disciplinare i particolari.

3

Art. 6

Rilevazioni campionarie

Le rilevazioni campionarie sono rilevazioni rappresentative effettuate presso una parte casuale della popolazione determinata secondo principi scientifici o presso un altro universo statistico da esaminare.

1

2

Esse comprendono: a.

una rilevazione strutturale: rilevazione di caratteristiche non contenute né nel registro federale degli edifici e delle abitazione né nei registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b.

rilevazioni campionarie tematiche: rilevazioni campionarie su svariati settori tematici sociopolitici, demografici e culturali.

Per ciascuna rilevazione campionaria il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate concernenti in particolare:

3

a.

l'oggetto della rilevazione;

b.

l'organo di rilevazione;

c.

la periodicità;

d.

la data;

e.

l'esecuzione;

f.

il metodo;

Art. 7

Programma standard

Il programma standard consta delle rilevazioni basate sui registri e delle rilevazioni campionarie effettuate dalla Confederazione a periodicità regolare e indipendentemente dalle richieste dei Cantoni.

1

3

RS 431.02; RU 2006 4165

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Legge sul censimento

2

Il programma standard è realizzato sull'intero territorio svizzero.

Il Consiglio federale stabilisce il programma standard. Pubblica il programma standard insieme al quadro generale degli universi di base e delle caratteristiche di rilevazione.

3

Art. 8

Mandati supplementari

I Cantoni possono richiedere all'Ufficio federale di statistica un ampliamento della rilevazione campionaria e delle rilevazioni campionarie tematiche. L'ampliamento delle rilevazioni campionarie tematiche non può includere nuovi settori tematici.

1

Un ampliamento fino al fattore 2 va richiesto all'Ufficio federale di statistica almeno un anno prima dell'inizio della rilevazione.

2

Ampliamenti che vanno oltre il fattore 2 vanno richiesti all'Ufficio federale di statistica almeno tre anni prima dell'inizio della rilevazione.

3

Il Cantone richiedente stabilisce il territorio in cui deve avvenire l'ampliamento.

L'ampliamento può essere richiesto esclusivamente per il territorio cantonale di propria competenza.

4

Richieste riguardanti due o più Cantoni devono essere presentate in comune all'Ufficio federale di statistica. I Cantoni interessati concordano in precedenza la ripartizione dei costi della richiesta.

5

L'Ufficio federale di statistica e il Cantone richiedente stipulano un accordo per il mandato complementare.

6

Sezione 3: Organo di rilevazione Art. 9 1

L'organo di rilevazione è l'Ufficio federale di statistica.

2

Esso può affidare le rilevazioni a terzi.

Sezione 4: Obbligo d'informare, utilizzo e protezione dei dati, pubblicazione Art. 10

Obbligo d'informare

Chiunque sia interrogato nel quadro della rilevazione strutturale è tenuto a fornire l'informazione richiesta.

1

Nell'ambito delle rilevazioni tematiche campionarie il Consiglio federale può stabilire l'obbligo di informare.

2

Sono tenute a fornire le informazioni richieste le persone fisiche per sé e per le persone che rappresentano legalmente.

3

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Legge sul censimento

Le persone interrogate devono fornire l'informazione richiesta in maniera veritiera, nei termini richiesti e gratuitamente.

4

La procedura nel caso di mancata osservanza dell'obbligo d'informare è retta dal diritto cantonale.

5

Art. 11

Tasse per oneri cagionati

Chiunque, nonostante l'obbligo d'informare, risponda in modo incompleto o fornisca informazioni non veritiere oppure, nonostante sollecito, non invii i moduli di rilevazione o altra documentazione entro i termini stabiliti, è tenuto a pagare alle autorità competenti una tassa per gli oneri supplementari cagionati.

1

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa oraria. La tassa non può superare 1000 franchi.

2

Sono esonerate dal pagamento della tassa le persone che non sono in grado di rispondere alle domande, di compilare i moduli di rilevazione o di farli compilare.

3

Art. 12

Proprietà dei dati, protezione dei dati e segreto d'ufficio

La proprietà dei dati ottenuti dal programma standard è dell'Ufficio federale di statistica.

1

2 I dati prodotti sulla base dei mandati complementari sono di proprietà congiunta dell'Ufficio federale di statistica e del Cantone richiedente.

Una volta appurati, i dati del censimento saranno resi anonimi e gli elementi d'identificazione delle persone distrutti. L'articolo 16 capoverso 3 della LArRa4 è riservato.

3

4 I dati del censimento della popolazione possono essere utilizzati esclusivamente per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica. I risultati della rilevazione possono essere pubblicati soltanto qualora sia esclusa ogni possibile identificazione delle persone interessate.

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati, in particolare sui diritti degli interpellati e sulla distruzione dei moduli di rilevazione dopo la raccolta dei dati.

5

Le persone che collaborano alla realizzazione del censimento della popolazione sono tenute al segreto d'ufficio (giusto l'art. 320 del Codice penale5).

6

Art. 13

Pubblicazione dei dati sulla popolazione residente

Il Consiglio federale attesta ogni quattro anni in modo definitivo e pubblica nel Foglio federale i dati sulla popolazione residente. Sono determinanti i dati delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno successivo alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

4 5

RS 431.02; RU 2006 4165 RS 311.0

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Legge sul censimento

Sezione 5: Costi Art. 14 1 La Confederazione si fa carico dei costi per il censimento della popolazione realizzato secondo il programma standard, in particolare per l'esecuzione dell'indagine, la registrazione e l'elaborazione dei dati e per la pubblicazione dei risultati.

L'Assemblea federale può accordare mediante decreto federale semplice un limite di spesa per il censimento della popolazione.

2

I costi supplementari derivanti dall'offerta supplementare sono interamente a carico del Cantone richiedente.

3

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15

Diritto suppletorio

Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.

Art. 16

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 26 giugno 19987 sul censimento federale della popolazione è abrogata.

Art. 17

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali seguenti sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici Art. 16

Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del ...9 sul censimento della popolazione nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

1

In base all'attestazione definitiva dei dati sulla popolazione ai sensi dell'articolo 13 della legge del ... sul censimento della popolazione, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo completo del Consiglio nazionale.

2

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RS 431.01 RU 1999 917 RS 161.1 RS ...; RU... (FF 2007 145)

Legge sul censimento

2. Legge del 9 ottobre 199210 sulla statistica federale Art. 4 cpv. 5 (nuovo) I servizi di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.

5

Art. 18

Disposizioni transitorie

Il censimento della popolazione secondo il nuovo diritto sarà eseguito a partire dal 2010.

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10

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