Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Legge sul cinema Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) 2008­2011 per sostenere istituzioni specializzate e progetti volti alla promozione della cultura cinematografica nella società ­ Iniziative per i bambini

L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 5 lettera a e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (legge sul cinema, LCin, RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113); visto il n. 5.3 dei regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006­2010 (regimi di promozione, allegato OPCin), informa:

1. Bando di concorso a) Scadenze Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per sostenere istituzioni specializzate o progetti realizzati in Svizzera che promuovono la cultura cinematografica nella società è bandito il 15 novembre 2007.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 15 gennaio 2008. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

b) Procedura Dopo un primo esame delle documentazioni inoltrate, l'UFC effettuerà una selezione preliminare e sottoporrà le candidature scelte a una commissione.

La comunicazione delle decisioni è prevista per l'aprile del 2008.

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2. Contesto a) Obiettivi del CP In virtù dell'articolo 5 lettera a LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la cultura cinematografica. A tal fine può concedere aiuti a istituzioni specializzate e progetti.

L'UFC intende in questo modo promuovere la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema. Gli aiuti hanno lo scopo di sostenere gli sforzi volti a fare accedere i bambini alla cultura cinematografica (n. 5.3.1 dei regimi di promozione).

b) Criteri Le candidature devono soddisfare soprattutto i seguenti criteri: ­

progetti di sensibilizzazione dei bambini al cinema che soddisfano esigenze elevate, sono adeguati all'età e poggiano su una strategia di pedagogia mediatica;

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attività nazionale o riferita almeno a un'intera regione linguistica;

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continuità e professionalità.

Nel quadro dei contratti di prestazioni non sono sostenute singole manifestazioni.

c) Durata I CP sono stipulati per una durata di tre anni a partire dal 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2011.

d) Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio, ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC, in otto esemplari, la documentazione necessaria corredata dei seguenti documenti: ­

formulario d'iscrizione debitamente compilato (cfr. formulario);

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orientamento dell'istituzione specializzata o del progetto;

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presentazione degli obiettivi per i tre anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi, tenendo conto in particolare della portata geografica;

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organigramma e struttura;

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budget 2008­2011;

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piano finanziario 2008­2011;

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ultimo rapporto d'attività in cui figurino il numero dei partecipanti e dei film presentati, informazioni sui principali avvenimenti dell'anno, la contabilità certificata (se possibile dell'ultimo triennio), ecc.;

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altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Christian Ströhle, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema (cfr. contatti) 20 novembre 2007

Ufficio federale della cultura: Sezione cinema

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