Legge sulle poste (LPO)

Progetto

(Trasporto di giornali e periodici in abbonamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 20071; visto il parere del Consiglio federale del ... 20072, decreta: I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue: Art. 15

Trasporto di giornali e periodici in abbonamento

La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza.

1

Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale.

2

Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni supplementari a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il trasporto e segnatamente a quelli la cui tiratura rientri nei limiti fissati dal Consiglio federale.

3

L'approvazione dei prezzi del trasporto di giornali e periodici in abbonamento spetta al Dipartimento.

4

La Confederazione indennizza la Posta, sino a un massimo di 60 milioni di franchi annui, per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali secondo i capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale stabilisce ogni anno l'indennità in base ai costi effettivi non coperti. Esso determina i costi computabili.

5

La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.

6

1 2 3

FF 2007 1465 FF 2007 ...

RS 783.0

2007-0456

1487

Legge sulle poste

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

2

Minoranza I (Weyeneth, Amstutz, Beck, Fehr Hans, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Schibli) Art. 15 cpv. 5 Stralciare Minoranza II (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Vermot-Mangold) Art. 15 cpv. 5 5

... la Posta, con un importo annuo minimo di 60 milioni di franchi, per i costi ...

Minoranza III (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Lustenberger, Vermot-Mangold) Art. 15 cpv. 6 ... versa ogni anno alla Posta un'indennità minima di 20 milioni di franchi per la concessione ...

6

Minoranza IV (Schelbert, Büchler, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse) N. II cpv. 2 2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008. (Stralciare il resto del periodo)

Minoranza V (Lustenberger, Büchler, Gross Andreas, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert) N. II cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 1bis L'articolo 15 capoverso 5 ha effetto sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

1488

Legge sulle poste

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. (Stralciare il resto del periodo)

2

1489

Legge sulle poste

1490