Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Disegno
(LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 51
Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento Titolo prima dell'articolo 57 (nuovo)
Capitolo 2bis: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna Art. 57 rubrica e cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell'articolo 57a
Sezione 2: Commissioni extraparlamentari Art. 57a
Scopo
Le commissioni extraparlamentari consigliano costantemente il Consiglio federale e l'Assemblea federale nell'adempimento dei loro compiti.
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Esse prendono decisioni per quanto ne siano autorizzate da una legge federale.
FF 2007 6027 RS 172.010
2007-1561
6049
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Art. 57b (nuovo)
Condizioni
Può essere istituita una commissione extraparlamentari qualora l'adempimento dei compiti:
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a.
richieda conoscenze tecniche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
b.
richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o
c.
debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che non sia tenuta a seguire istruzioni.
Si rinuncia a istituire una commissione qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o da una persona esterne all'Amministrazione federale.
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Art. 57c (nuovo)
Istituzione
I membri delle commissioni extraparlamentari sono eletti dal Consiglio federale, da un dipartimento o dalla Cancelleria federale.
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2
I membri rimangono in funzione quattro anni.
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Se un seggio è vacante si procede a un'elezione complementare.
Art. 57d (nuovo)
Verifica
La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificate globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.
Art. 57e (nuovo) 1
Composizione
Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.
2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.
I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere eletti membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.
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Art. 57f (nuovo)
Indicazione delle relazioni d'interesse
Prima della loro elezione, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.
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Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere eletto membro di una commissione.
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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Art. 57g (nuovo)
Indennizzo
1
I membri delle commissioni sono indennizzati per le loro spese.
2
L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.
Titolo prima dell'articolo 57h (nuovo)
Capitolo 3: Trattamento dei dati Art. 57h (nuovo) Attuale Art. 57a II L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Allegato (cifra II)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.
Decreto federale del 20 settembre 19573 concernente l'assegnazione di indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista;
2.
Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti;
3.
Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 9 Abrogato
2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero Art. 1 cpv. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è competente dell'adempimento di questo compito.
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RU 1958 211 RU 1970 1130, 2006 2197 Allegato n. 148 RU 1970 1271 RS 120 RS 194.1
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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Art. 2 (nuovo)
Compiti
Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e procura le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.
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Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.
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Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.
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Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.
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5 Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.
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Art. 3 (nuovo)
Finanziamento
La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici di cui all'articolo 2 capoverso 4 è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.
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2 Gli altri compiti di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
Art. 46 Abrogati Art. 8 Abrogato Art. 9 cpv. 2 e 3 Abrogato
3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio Art. 18 Abrogato
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RS 822.31
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Art. 19
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilarne l'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.
Art. 20
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.
4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo Art. 43 cpv. 3 Abrogato
5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 109 cpv. 1 primo e secondo periodo Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. ...
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6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull'osservazione congiunturale Art. 4 Abrogato
9 10 11
RS 824.0 RS 831.10 RS 951.95
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