Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 18 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 20072, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Berna all'abrogazione dell'articolo 79 capoverso 1 lettera f della costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2005; 2. Svitto ai paragrafi 25 numero I, 60, 61, 62, 63 e 83 lettera d della costituzione cantonale, modificati nella votazione popolare del 21 maggio 2006; 3. Glarona agli articoli 20 capoversi 2­4, 29 capoverso 1, 33 capoversi 2 e 3, 52 capoverso 4, 76 capoverso 1, 122, 128 capoverso 2, 130 capoverso 4, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155 della costituzione cantonale, nonché all'abrogazione degli articoli 117 capoverso 3, 123, 124, 125, 126, 126a, 128 capoverso 3 e 145 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 7 maggio 2006; 4. Appenzello Interno all'articolo 30 capoverso 9 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 30 aprile 2006; 5. Vaud agli articoli 52a, 108 capoverso 2, 131 capoversi 1 e 4 e 178 capoverso 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 novembre 2005.

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RS 101 FF 2007 593

2006-2586

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 4 giugno 2007

Consiglio nazionale, 18 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

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