Decreto federale concernente un credito quadro per la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20073, decreta: Art. 1 Per la promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo è stanziato un credito quadro di 240 milioni di franchi per una durata minima di quattro anni.

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Il credito quadro sarà liberato soltanto quando il credito quadro precedente sarà esaurito, ossia prevedibilmente il 1° luglio 2008.

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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Il personale a tempo determinato necessario per l'attuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo può essere finanziato attraverso il credito quadro. Alla centrale possono essere finanziati al massimo 27 posti e i corrispondenti costi per il personale non possono superare il 7 per cento del credito quadro.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 RS 193.9 FF 2007 4339

2007-0460

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Credito quadro per la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. DF

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