07.084 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Svitto, Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese del 24 ottobre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Svitto, Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-1829

6913

Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale dev'essere approvata dal popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Sciaffusa: ­

l'introduzione della legge sull'unione domestica;

nel Cantone di Svitto: ­

lo scrutinio segreto nelle assemblee comunali e distrettuali;

nel Cantone di Zugo: ­

la soppressione del termine di attesa di dieci giorni in caso di elezioni e votazioni,

­

la modifica delle basi statistiche per l'assegnazione dei mandati in Gran Consiglio,

­

la soppressione della votazione popolare per la nomina dei cancellieri comunali,

­

la normativa transitoria per in vista dell'elezione simultanea dei consiglieri nazionali e dei consiglieri agli Stati,

­

l'introduzione della legge sull'unione domestica,

­

l'adeguamento della costituzione per quanto concerne il Tribunale penale;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

la data della Landsgemeinde,

­

la determinazione dei confini,

­

la conclusione di convenzioni di programma,

­

la nomina degli insegnanti;

nel Cantone di San Gallo: ­

la riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio;

nel Cantone dei Grigioni: ­

la delega di competenze legislative,

­

la riforma della giustizia;

6914

nel Cantone di Argovia: ­

l'introduzione del principio di trasparenza;

nel Cantone del Vallese: ­

la competenza per il conferimento del diritto di cittadinanza.

Le modifiche possono essere considerate conformi all'articolo 51 della Costituzione federale. Il Consiglio federale propone pertanto di conferire la garanzia.

6915

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 26 novembre 2006

Nella votazione popolare del 26 novembre 2006 gli aventi diritti di voto del Cantone di Uri hanno approvato, con 4913 sì contro 3453 no, la modifica dell'articolo 77 capoverso 1 della costituzione cantonale. Con lettera del 12 gennaio 2007 la Cancelleria di Stato del Cantone di Uri ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Introduzione della legge sull'unione domestica

Vecchio testo Art. 77 Abs. 1 1 Verwandte im ersten und zweiten Grad und deren Ehegatten dürfen nicht gleichzeitig der nämlichen Kantons- oder Gemeindebehörde angehören.

Nuovo testo Art. 77 Abs. 1 1 Es dürfen nicht der gleichen Kantons- oder Gemeindebehörde angehören: a) Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und Personen, die zusammen in dauernder Lebensgemeinschaft leben; b) Verwandte im ersten und zweiten Grad; c) Ehegatten von Verwandten im ersten und zweiten Grad, eingetragene Partnerinnen oder Partner von Verwandten im ersten und zweiten Grad sowie Personen, die mit Verwandten im ersten und zweiten Grad in dauernder Lebensgemeinschaft leben.

Con la modifica costituzionale, le norme sull'incompatibilità previste dal diritto cantonale vengono adeguate alla legge federale del 18 luglio 20041 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD). L'incompatibilità è inoltre estesa alle coppie che convivono stabilmente (coppie di fatto). La modifica costituzionale garantisce pertanto la parità di trattamento fra coppie di coniugi, coppie che vivono in unione domestica registrata e coppie di fatto. Secondo le informazioni delle autorità urane, la lettera c deve essere intesa nel senso che una persona e i parenti di primo o secondo grado del coniuge, del partner registrato o del convivente non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale. Secondo quanto scaturisce dal testo, vi è invece incompatibilità anche fra i coniugi, i partner registrati o i conviventi di parenti di primo e secondo grado, ossia ad esempio fra i coniugi di due sorelle. Il fatto che il testo della disposizione non sia chiaro non costituisce un motivo per negare la garanzia.

1

RS 211.231

6916

1.2

Costituzione del Cantone di Svitto

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2007

Nella votazione popolare del 17 giugno 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone di Svitto hanno approvato, con 19 308 sì contro 11 514 no, la modifica del § 72 capoversi 1 e 4 della costituzione cantonale. Con lettera del 10 luglio 2007, il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Scrutinio segreto nelle assemblee comunali e distrettuali

Vecchio testo § 72 Abs. 1 und 4 1 Wahlen und Abstimmungen werden an der Bezirksgemeinde und an der Gemeindeversammlung mit offenem Handmehr vorgenommen.

4 Das Gesetz regelt das Verfahren für die Urnenabstimmungen.

Nuovo testo § 72 Abs. 1 und 4 1 Wahlen und Abstimmungen werden an der Bezirksgemeinde und an der Gemeindeversammlung mit offenem Handmehr vorgenommen. Die Bezirksgemeinde oder Gemeindeversammlung kann geheime Wahl oder Abstimmung beschliessen.

4 Das Gesetz regelt das Verfahren für die geheimen Wahlen und Abstimmungen sowie für die Urnenabstimmungen.

La modifica costituzionale consentirà alle assemblee comunali e distrettuali ­ ossia ai massimi organi dei Comuni e dei distretti ­ di votare anche a scrutinio segreto e non soltanto per alzata di mano.

1.3

Costituzione del Cantone di Zugo

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2007

Nella votazione popolare del 17 giugno 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zugo hanno approvato diverse modifiche della costituzione cantonale (§ 27 cpv. 3: 19 869 sì contro 3878 no; § 38 cpv. 1 secondo periodo: 20 418 sì contro 3260 no; § 78 cpv. 1 lett. c e § 8 delle disposizioni finali e transitorie: 17 059 sì contro 7113 no; § 7 delle disposizioni finali e transitorie: 21 113 sì contro 2876 no; § 20 cpv. 1: 20 277 sì contro 3647 no; § 31 lett. d n. 4 e § 78 cpv. 1 lett. b: 20 537 sì contro 2 911 no). Con lettera del 26 giugno 2007 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto la garanzia federale.

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1.3.2

Soppressione del termine di attesa di dieci giorni in caso di elezioni e votazioni

Vecchio testo § 27 Abs. 3 3 Der Stimmberechtigte kann das Stimmrecht frühestens zehn Tage nach der Hinterlegung des Heimatscheins ausüben.

Nuovo testo § 27 cpv. 3 Abrogato

Sino ad oggi gli aventi diritto di voto potevano esercitare il loro diritto di voto dieci giorni dopo aver depositato l'atto di origine. Questo termine di attesa era in conflitto con il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP). È stato pertanto soppresso il § 27 capoverso 3 della costituzione cantonale.

1.3.3

Modifica delle basi statistiche per l'assegnazione dei mandati in Gran Consiglio

Vecchio testo § 38 Abs. 1 zweiter Satz 1 ... Die Mitglieder des Kantonsrates werden durch die Einwohnergemeinden nach Massgabe ihrer durch die eidgenössische Volkszählung ermittelten Bevölkerungszahl gewählt.

Nuovo testo § 38 Abs. 1 zweiter Satz 1 ... Die Mitglieder des Kantonsrates werden durch die Einwohnergemeinden nach Massgabe der nachgeführten kantonalen Bevölkerungsstatistik (Stand Ende Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres) gewählt.

In futuro quale base statistica per l'assegnazione dei mandati in Gran Consiglio non si utilizzeranno più i dati del censimento federale della popolazione, bensì la statistica della popolazione della Direzione dell'Interno del Cantone di Zugo.

2

RS 161.1

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1.3.4

Soppressione della votazione popolare per la nomina dei cancellieri comunali

Vecchio testo § 78 Abs. 1 Bst. c 1 An der Urne werden gewählt: c. von den Behörden der Einwohnergemeinde: die Mitglieder des Grossen Gemeinderates, des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission sowie deren Präsidenten, ferner der Gemeindeschreiber und der Friedensrichter.

Nuovo testo § 78 Abs. 1 Bst. c 1 An der Urne werden gewählt: c. von den Behörden der Einwohnergemeinde: die Mitglieder des Grossen Gemeinderates, des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission sowie deren Präsidenten, ferner der Friedensrichter.

§8 Schluss- und Übergangsbestimmungen (neu) Die Gemeindeschreiber, die vor Inkrafttreten der Änderung in § 78 Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung an der Urne gewählt wurden, bleiben bis zum Ablauf der laufenden Amtsperiode im Amt.

In futuro i cancellieri comunali non saranno più eletti dai cittadini, ma saranno nominati dal Municipio. I motivi di tale cambiamento sono da ricercare nel fatto che in questi ultimi anni la funzione del cancelliere comunale ha perso gran parte del suo carattere politico.

1.3.5

Normativa transitoria in vista dell'elezione simultanea dei consiglieri nazionali e dei consiglieri agli Stati

Nuovo testo §7 Schluss- und Übergangsbestimmungen (neu) Die am 1.1.2007 beginnende Amtsdauer der Mitglieder des Ständerates wird um ein Jahr verlängert. Sie endet mit Beginn der Wintersession des Ständerates im Jahre 2011.

Sino ad oggi nel Cantone di Zugo l'elezione dei consiglieri nazionali avveniva un anno dopo l'elezione dei consiglieri agli Stati. Con la nuova legge cantonale in materia di elezioni e votazioni, le elezioni avverranno simultaneamente. Il § 7 prevede pertanto una soluzione transitoria per i consiglieri agli Stati eletti nel 2006.

6919

1.3.6

Introduzione della legge sull'unione domestica

Vecchio testo § 20 Abs. 1 1 In einer richterlichen oder verwaltenden Behörde dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder sein: Ehegatten, Eltern und Kinder, Geschwister, Onkel oder Tanten und Neffen oder Nichten, Stiefeltern und Stiefkinder, Schwiegereltern und Schwiegerkinder und Schwäger oder Schwägerinnen, solange die Personen, durch welche die Schwägerschaft begründet wurde, am Leben sind.

Nuovo testo § 20 Abs. 1 1 In einer richterlichen oder verwaltenden Behörde dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder sein: a) zwei Personen, die miteinander verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben oder eine dauernde Lebensgemeinschaft führen; b) Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie oder bis zum vierten Grade in der Seitenlinie; c) zwei Personen, deren Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner Geschwister sind.

La modifica costituzionale adegua alla legge sull'unione domestica il diritto cantonale in materia di incompatibilità. L'incompatibilità viene inoltre estesa alle coppie che convivono stabilmente (coppie di fatto). Tale estensione è tuttavia incompleta dato che il § 20 capoverso 1 lettere b (per quanto concerne l'affinità) e c prevedono motivi di incompatibilità cui sono assoggettati unicamente i coniugi e i partner registrati, ma non le coppie di fatto. I coniugi e i partner registrati sono pertanto sottoposti a maggiori limitazioni rispetto alle coppie di fatto. Ci si chiede se una simile norma sia compatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall'articolo 8 della Costituzione federale.

Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto tener presente che lo scopo della normativa in materia di incompatibilità è di prevenire concentrazioni di potere e conflitti personali all'interno di un'autorità3.

Tenendo conto di tale obiettivo occorrerebbe di per sé trattare le coppie di fatto come i coniugi e i partner registrati. Molti Cantoni hanno deciso in questo senso.

Anche il legislatore federale, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria federale, ha sancito la parità di trattamento fra coniugi, partner registrati e coppie che convivono stabilmente (art. 8 della legge sul Tribunale federale (LTF)4, della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)5 e della legge sul Tribunale penale federale (LTPF)6).

D'altro canto va anche rilevato che il legislatore stesso e diversi Cantoni hanno in parte fatto astrazione dalla parità di trattamento. In particolare ci riferiamo ai disposti costituzionali dei Cantoni di Appenzello Interno e Glarona, cui il Parlamento ha conferito la garanzia il 18 giugno 20077. Dal profilo materiale, la soluzione del 3 4 5 6 7

FF 2003 1165, qui 1225 seg.; cfr anche messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, qui 3840 seg.

RS 173.110 RS 173.32 RS 173.71 FF 2007 4533

6920

Cantone di Zugo corrisponde inoltre alla norma sull'incompatibilità prevista dall'articolo 61 delle legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)8.

Esprimendosi in merito, il Cantone di Zugo ha comunicato che i competenti organi si sono occupati unicamente dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a e di non aver esaminato se anche le lettere b e c richiedano adeguamenti.

Ai fini della conformità al diritto federale occorre tenere conto che i Cantoni, sulla base della loro autonomia organizzativa, dispongono di un ampio margine di manovra nella presa in considerazione di realtà sociali quali la convivenza e delle relative conseguenze sull'organizzazione delle istituzioni a livello cantonale. Inoltre, a differenza dei coniugi e dei partner registrati, le coppie di fatto non sono oggetto di alcuna registrazione, cosicché un'estensione nei loro riguardi della norma sull'incompatibilità potrebbe risultare assai problematica. Neanche la Confederazione, a differenza di quanto fa nell'articolo 8 della legge sul Tribunale federale, della legge sul Tribunale amministrativo federale e della legge sul Tribunale penale federale, prevede la parità di trattamento assoluta fra le coppie di fatto e le coppie sposate o i partner registrati nell'articolo 61 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Sulla scorta di queste considerazioni giungiamo alla conclusione che nel presente caso la garanzia deve essere conferita.

1.3.7

Adeguamento della costituzione per quanto concerne il Tribunale penale

Vecchio testo § 31 Bst. d Ziff. 4 Die verfassungsmässigen Rechte werden vom Volke ausgeübt: d. durch die Wahl folgender Behörden und Beamter: 4. der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Kantonsgerichtes, des Obergerichtes und des Verwaltungsgerichtes; vorbehalten bleibt die Wahl ausserordentlicher Ersatzmitglieder durch den Kantonsrat gemäss § 41 Bst. l, § 78 Abs. 1 Bst. b 1 An der Urne werden gewählt: b. von den kantonalen Behörden: die Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, des Obergerichts, des Kantonsgerichts und des Verwaltungsgerichts;

Nuovo testo § 31 Bst. d Ziff. 4 Die verfassungsmässigen Rechte werden vom Volke ausgeübt: d. durch die Wahl folgender Behörden und Beamter: 4. der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Kantonsgerichtes, des Strafgerichtes, des Obergerichtes und des Verwaltungsgerichtes; vorbehalten bleibt die Wahl ausserordentlicher Ersatzmitglieder durch den Kantonsrat gemäss § 41 Bst. l,

8

RS 172.010

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§ 78 Abs. 1 Bst. b 1 An der Urne werden gewählt: b. von den kantonalen Behörden: die Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates, des Obergerichts, des Kantonsgerichts, des Strafgerichts und des Verwaltungsgerichts;

Per una distrazione, l'elezione del Tribunale federale non era stata elencata nella costituzione cantonale. Questa lacuna redazionale è stata ora colmata. Non vi è alcuna ripercussione materiale.

1.4

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.4.1

Votazione popolare cantonale dell'11 marzo 2007

Nella votazione dell'11 marzo 2007 gli aventi diritti di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato, con 58 565 sì contro 7989 no, la modifica del § 52 della costituzione cantonale. Con lettera del 3 aprile 2007 la Cancelleria del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Introduzione della legge sull'unione domestica

Vecchio testo § 52 Verwandtenausschluss Allen Behörden, ausser dem Landrat, dürfen Eltern und Kinder, Geschwister, Ehegatten, Grosseltern und Enkelkinder, Schwäger und Schwägerinnen sowie Schwiegereltern und Schwiegerkinder nicht gleichzeitig angehören.

Nuovo testo § 52 Verwandtenausschluss Allen Behörden, ausser dem Landrat, dürfen nicht gleichzeitig angehören: a. Eltern und Kinder, b. Geschwister, c. Ehegatten, d. Grosseltern und Enkelkinder, e. Schwägerinnen und Schwäger, f. Schwiegereltern und Schwiegerkinder, g. eingetragene Partnerinnen und eingetragene Partner, h. Personen in eingetragener Partnerschaft und Geschwister der Partnerin oder des Partners dieser Personen, i. Eltern von Personen in eingetragener Partnerschaft und die Partnerin oder der Partner dieser Personen, k. Personen in eingetragener Partnerschaft und Kinder der Partnerin oder des Partners dieser Personen.

Con la modifica della costituzione, il diritto cantonale in materia di incompatibilità viene adeguato alla legge sull'unione domestica.

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Secondo quanto scaturisce dal verbale della Commissione di giustizia e polizia del Cantone di Basilea Campagna, la modifica della costituzione cantonale si prefigge di estendere l'incompatibilità ai figli dei partner registrati. Benché queste coppie non possano in quanto tali avere figli né adottarne, è possibile che un partner abbia avuto un figlio da una relazione precedente (verbale della 52a seduta dell'11 settembre 2006, pag. 659 [Franziska Vogel Mansour]). La lettera k è stata pertanto introdotta in considerazione del fatto che, a differenza delle coppie sposate e delle coppie di fatto eterosessuali, le coppie omosessuali non possono adottare il figlio del coniuge (art. 28 LUD). Il Cantone è presumibilmente partito dal presupposto che l'incompatibilità fra figlio e genitore adottivo si applichi soltanto ai partner registrati, ma non alle coppie sposate.

Un'interpretazione in questo senso del § 52 lettera k sarebbe tuttavia contraria al diritto federale, dal momento che l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata sul modo di vita. Lo scopo di tale norma è proprio quello di proteggere i partner omosessuali. Dal profilo giuridico, il divieto di discriminazione significa che una disparità di trattamento fra coppie sposate e partner registrati deve essere giustificata da motivi particolarmente fondati.

Esprimendosi in merito, il Cantone di Basilea Campagna rinvia ai lavori preparatori per le nuove disposizioni della costituzione cantonale, senza aggiungere alcun commento.

Lo scopo delle norme sull'incompatibilità personale è di evitare concentrazioni di potere e conflitti personali all'interno di un'autorità. Affinché questo obiettivo sia adempito in toto, l'incompatibilità fra i partner registrati deve essere estesa anche alle coppie di fatto eterosessuali, conformemente a quanto illustrato nel nostro messaggio del 29 novembre 20029. Date queste premesse non si capisce perché la lettera k introduce una norma speciale per i partner registrati. In particolare, la disparità di trattamento non può essere giustificata con il fatto che i partner registrati ­ a differenza delle coppie sposate ­ non possono adottare il figlio del coniuge.

Nella realtà, le condizioni necessarie a tal fine sono adempite solo in un numero esiguo di casi di
bambini che crescono con il patrigno o la matrigna. L'adozione di un figliastro entra di norma in linea di conto soltanto con il consenso del genitore del sangue privo dell'autorità parentale (art. 265a del Codice civile [CC]10)11. Si può prescindere da tale consenso solo a severe condizioni, in particolare quando il genitore in questione non si è curato seriamente del figlio (art. 265c CC). L'adozione del figliastro può inoltre entrare in linea di conto se l'altro genitore è morto. Nell'ambito della revisione del diritto del divorzio entrata in vigore il 1° gennaio 2000, le condizioni per l'adozione del figliastro sono state rese ancor più restrittive a seguito delle esperienze fatte. Tale adozione non viene più privilegiata, ma presuppone ora in ogni caso che i coniugi siano sposati da cinque anni, anche se l'adottante ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età (art. 264a cpv. 3 CC).

In Svizzera, nel 2001 vi sono state 190 adozioni di figliastri su un totale complessivo di 685 adozioni. Lo stesso anno si sono separati i genitori di 12 167 minorenni. La stragrande maggioranza di coppie sposate che hanno dei figliastri e delle coppie di 9 10 11

FF 2003 1165, qui 1225 seg.; cfr anche messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3840 seg.

RS 210 Cfr. messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, qui 1195.

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fatto eterosessuali che convivono stabilmente con figli provenienti da un'altra relazione si trova nella stessa situazione delle coppie omosessuali in cui il partner ha un figlio, ossia non l'hanno adottato. Il problema della concentrazione di potere e dei conflitti personali si presenta pertanto allo stesso modo. Di conseguenza non sarebbe conforme al diritto federale considerare la lettera k quale norma speciale per le unioni registrate.

Il § 52 lettera k può nondimeno essere interpretato in modo tale da risultare conforme al diritto federale e quindi ottenere la garanzia federale. Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il suo coniuge o partner registrato (art. 21 cpv. 1 CC). Ne consegue che il figlio del coniuge è affine ­ contrariamente all'opinione comune ­ anche al patrigno o alla matrigna (Margrith BiglerEggenberger, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 3a ed. 2006, n. 2 ad art. 21 CC). Le lettere e ed f del § 52 possono pertanto essere interpretate in modo tale da comprendere anche il rapporto di affinità dei partner registrati. Di conseguenza non è superflua solo la lettera k, ma lo sono anche le lettera h e i.

Analogamente a quanto avviene per il Cantone di Zugo, anche in questo caso ci si chiede se ­ dal profilo della parità dei diritti ­ sia giustificato che la disposizione sull'incompatibilità di cui al § 52 lettere c ed e­k della costituzione cantonale non si applichi per analogia anche alle coppie di fatto, dal momento che sussiste lo stesso problema di concentrazione di potere e conflitti personali. In un certo senso, la questione della parità di trattamento si presenta in termini ancora più netti se si considera che la disposizione del cantone di Basilea Campagna non contempla la situazione delle coppie di fatto. Per le stesse considerazioni esposte in relazione alla costituzione del Cantone di Zugo (cfr. n. 1.3.6), rinunciamo anche in questo caso a rifiutare il conferimento della garanzia.

1.5

Costituzione del Cantone di Sciaffusa

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2006

Nella votazione del 24 settembre 2006 gli aventi diritti di voto del Cantone di Sciaffusa hanno approvato, con 21 669 sì contro 5100 no, la modifica dell'articolo 43 della costituzione cantonale. Con lettera del 10 ottobre 2006 la Cancelleria del Cantone di Sciaffusa ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Introduzione della legge sull'unione domestica

Vecchio testo Art. 43 Persönliche Unvereinbarkeit Der gleichen Behörde dürfen mit Ausnahme des Kantonsrates, der Gemeindeparlamente und des Verfassungsrates nicht gleichzeitig angehören: Ehepaare, Konkubinatspaare, Eltern und Kinder, Geschwister.

6924

Nuovo testo Art. 43 Persönliche Unvereinbarkeit Der gleichen Behörde dürfen mit Ausnahme des Kantonsrates, der Gemeindeparlamente und des Verfassungsrates nicht gleichzeitig angehören: Ehepaare, Paare in eingetragener Partnerschaft, Konkubinatspaare, Eltern und Kinder, Geschwister.

Con la modifica della costituzione il diritto cantonale in materia di incompatibilità viene adeguato alla legge sull'unione domestica.

1.6

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 29 aprile 2007

In occasione della Landsgemeinde ordinaria del 29 aprile 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Interno hanno approvato la modifica dei seguenti articoli della costituzione cantonale: 19 e 33 (data della Landsgemeinde), 27 (determinazione dei confini), 30 (conclusione di convenzioni di programma) e 46 (nomina di insegnanti). Con lettera del 30 aprile 2007 la Cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Data della Landsgemeinde

Nuovo testo Art. 19 Abs. 3 (neu) 3 Fällt Ostern auf den letzten Sonntag im April, findet die Landsgemeinde am ersten Sonntag im Mai statt.

Art. 33 Abs. 8 (neu) 8 Findet die Landsgemeinde am ersten Sonntag im Mai statt (Art. 19 Abs. 3 KV), wird die Bezirksgemeinde am zweiten Sonntag im Mai durchgeführt.

La modifica costituzionale consente di evitare che la Landsgemeinde si svolga il giorno di Pasqua e di spostare, se del caso, anche la data dell'assemblea primaria.

1.6.3

Determinazione dei confini

Nuovo testo Art. 27 Abs. 2 (neu) 2 Er [der Grosse Rat] legt die Grenzen der Bezirke und Gemeinden fest.

(Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4)

La modifica colma la lacuna giuridica in merito alla determinazione dei confini da parte del Gran Consiglio.

6925

1.6.4

Conclusione di convenzioni di programma

Nuovo testo Art. 30 Abs. 9 (neu) 9 Sie [die Standeskommission] schliesst Programmvereinbarungen mit dem Bund ab. Übersteigen die mit einer Programmvereinbarung einzugehenden finanziellen Verpflichtungen die Beträge von Art. 7ter der Kantonsverfassung oder macht der Abschluss einer Vereinbarung Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungsänderungen notwendig, ist diese dem Grossen Rat bzw. der Landsgemeinde vorzulegen. Der Grosse Rat ist in diesen Fällen in die Verhandlungen miteinzubeziehen.

(Die Abs. 9 und 10 werden Abs. 10 und 11)

La presente disposizione serve ad applicare la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni (NPC). In particolare, disciplina la competenza relativa alla conclusione di convenzioni di programma.

1.6.5

Nomina degli insegnanti

Vecchio testo Art. 46 Abs. 3 3 Sie [die Kirch- und Schulgemeinden] wählen die Kirchen- und Schulräte. Die definitive Wahl der weltlichen Lehrkräfte erfolgt durch die Schulgemeinde, sofern sie diese Befugnis nicht an den Schulrat delegiert hat. Für die provisorische Wahl der weltlichen Lehrkräfte ist der Schulrat zuständig.

Nuovo testo Art. 46 Abs. 3 3 Sie [die Kirch- und Schulgemeinden] wählen die Kirchen- und Schulräte.

Con la modifica dell'articolo 46 capoverso 3 della costituzione cantonale viene risolta una contraddizione fra la versione precedente della disposizione e l'articolo 33 capoverso 2 della legge sulla scuola.

1.7

Costituzione del Cantone di San Gallo

1.7.1

Votazione popolare cantonale dell'11 marzo 2007

Nella votazione dell'11 marzo 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone di San Gallo hanno approvato, con 69 495 sì contro 45 865 no, la modifica dell'articolo 63 della costituzione cantonale. Con lettera del 28 marzo 2007, il Dipartimento dell'Interno del Cantone di San Gallo ha chiesto la garanzia federale.

6926

1.7.2

Riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio

Vecchio testo Art. 63 Bestand Der Kantonsrat besteht aus 180 Mitgliedern.

Nuovo testo Art. 63 Bestand Der Kantonsrat besteht aus 120 Mitgliedern.

La riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio è stata chiesta da un'iniziativa cantonale al fine di sgravare il bilancio dello Stato.

1.8

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.8.1

Votazioni popolari cantonali del 24 settembre e del 26 novembre 2006

Nel 2006 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato due diverse modifiche della costituzione cantonale. Nella votazione popolare del 24 settembre 2006 hanno approvato, con 36 340 sì contro 11 239 no, l'introduzione dell'articolo 50 capoverso 3 (delega di competenze legislative). Nella votazione del 26 novembre 2006 hanno approvato, con 32 568 sì contro 6 979 no, la revisione parziale della costituzione cantonale (art. 21 cpv. 1 e 3, art. 51a e art. 55 cpv. 2; riforma della giustizia).

Con lettera del 5 ottobre 2006 e del 20 febbraio 2007, la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

1.8.2

Delega di competenze legislative

Nuovo testo Art. 50 Abs. 3 (neu) 3 Soweit nicht die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist, können selbstständige Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts Verordnungen erlassen, wenn sie durch Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt werden.

La modifica costituzionale istituisce la base affinché in futuro le competenze legislative possano essere delegate anche a istituti cantonali autonomi e non più solo al Gran Consiglio e al Governo. Rimangono escluse le materie che devono essere disciplinate a livello di legge.

6927

1.8.3

Riforma della giustizia

Vecchio testo Art. 21 Abs. 1 und 3 1 In die kantonalen Behörden und Gerichte sowie in den Ständerat sind die Stimmberechtigten des Kantons wählbar.

3 Das Gesetz regelt die Einstellung im Amt und die Amtsenthebung von Behördenmitgliedern.

Art. 55 Abs. 2 2 Das Verwaltungsgericht beurteilt als Verfassungsgericht: 1. Beschwerden wegen Verletzung von verfassungsmässigen und politischen Rechten sowie des Grundsatzes des Vorrangs von Bundesrecht; 2. Beschwerden wegen Verletzung der Autonomie der Gemeinden, der Kreise sowie der Landeskirchen.

Nuovo testo Art. 21 Abs. 1 und 3 1 In die kantonalen Behörden und Gerichte sowie in den Ständerat sind die Stimmberechtigten des Kantons wählbar. Das Gesetz kann vorsehen, dass die Wählbarkeitsvoraussetzung erst bei Amtsantritt erfüllt sein muss.

3 Das Gesetz regelt die Einstellung im Amt und die Amtsenthebung von Mitgliedern von Behörden und Gerichten.

Art. 51a Finanzen, Mitwirkung im Grossen Rat und Rechtsetzung (neu) Das Kantons- und das Verwaltungsgericht unterbreiten dem Grossen Rat den Entwurf für ihr Budget sowie die Rechnung und den Jahresbericht zur Genehmigung.

2 Die Präsidentinnen und Präsidenten nehmen an den Sitzungen des Grossen Rates zum Budget, zur Rechnung und zu den Jahresberichten der Gerichte teil. Sie haben beratende Stimme und können Anträge stellen.

3 Soweit nicht die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist, können das Kantons- und das Verwaltungsgericht auf dem Gebiet der Justizverwaltung und -aufsicht Verordnungen erlassen, wenn sie durch Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt werden.

1

Art. 55 Abs. 2 2 Das Verwaltungsgericht beurteilt als Verfassungsgericht: 1. Beschwerden wegen Verletzung von verfassungsmässigen und politischen Rechten sowie des Grundsatzes des Vorrangs von übergeordnetem Recht; 2. Beschwerden wegen Verletzung der Autonomie der Gemeinden, der Kreise und anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften sowie der Landeskirchen.

La costituzione prevede ora la possibilità di destituire dalla loro funzione anche i membri dei Tribunali (art. 21 cpv. 3). In futuro spetterà al Tribunale cantonale e al Tribunale amministrativo ­ e non più al Governo ­ sottoporre al Gran Consiglio la bozza per il loro preventivo, i loro conti e il loro rapporto annuale (art. 51a cpv. 1). I presidenti dei Tribunali cantonali potranno partecipare alle pertinenti sedute del Gran Consiglio con voto consultivo (art. 51a cpv. 2). Sono inoltre state adeguate le disposizioni sulla giurisdizione costituzionale sinora formulate in modo troppo restrittivo (art. 55 cpv. 2).

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1.9

Costituzione del Cantone di Argovia

1.9.1

Votazione popolare cantonale dell'11 marzo 2007

Nella votazione dell'11 marzo 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato, con 107 041 sì contro 29 284 no, la modifica del § 72 capoversi 1 e 2 della costituzione cantonale.

Con lettera del 3 aprile 2007, la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

1.9.2

Introduzione del principio di trasparenza

Vecchio testo § 72 Abs. 1 1 Jeder Stimmberechtigte ist befugt, Einsicht in die Akten zu nehmen, die sich auf eine der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung unterliegende Vorlage beziehen.

Nuovo testo § 72 Abs. 1 und 2 1 Jede Person ist befugt, Einsicht in amtliche Akten zu nehmen.

(Früherer Absatz 1 wird Absatz 2)

Con la presente modifica costituzionale viene sancito il diritto fondamentale all'informazione, che il Cantone di Argovia garantisce già a livello di legge.

1.10

Costituzione del Cantone del Vallese

1.10.1

Votazione popolare cantonale dell'11 marzo 2007

Nella votazione popolare dell'11 marzo 2007 gli aventi diritto di voto del Cantone del Vallese hanno approvato, con 68 632 sì contro 26 174 no, la modifica degli articoli 28 e 29 della costituzione cantonale. Con lettera del 4 aprile 2007, il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha chiesto la garanzia federale.

1.10.2

Competenza per il conferimento del diritto di cittadinanza

Vecchio testo Art. 28 1 Walliser sind: 1. die einer Gemeinde des Kantons auf Grund der Geburt angehörenden Burger; 2. diejenigen, welchen das Kantonsbürgerrecht durch das Gesetz oder den Grossen Rat erteilt worden ist.

2 Wenn das Kantonsbürgerrecht durch den Grossen Rat erteilt wird, hat der Bewerber, sofern sein Gesuch berücksichtigt werden soll, eine Erklärung zu erbringen, wonach eine Gemeinde

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des Kantons ihm das Burgerrecht zusichert, und die übrigen durch das Gesetz über die Erteilung des Kantonsbürgerrechtes vorgeschriebenen Bedingungen zu erfüllen.

3 Kein Kantonsfremder kann ein Burgerrecht in einer Gemeinde erwerben, ohne vorher vom Grossen Rate das Kantonsbürgerrecht erhalten zu haben.

4 Die im Artikel 44 der Bundesverfassung vorgesehene Bundesgesetzgebung ist vorbehalten.

Art. 29 Jeder Kantonsbürger kann, unter den vom Gesetze bestimmten Bedingungen, in anderen Gemeinden das Burgerrecht erwerben.

Nuovo testo Art. 28 1 Walliser sind: 1. die einer Gemeinde des Kantons auf Grund der Geburt angehörenden Bürger; 2. diejenigen, welchen die Einbürgerung gemäss der kantonalen Gesetzgebung gewährt worden ist.

(Abs. 2­4: aufgehoben) Art. 29 Jeder Kantonsbürger kann unter den vom Gesetze bestimmten Bedingungen in anderen Gemeinden das Bürgerrecht erwerben.

Con la modifica costituzionale, il conferimento del diritto di cittadinanza a livello comunale non sarà più di competenza dei patriziati, bensì dei Comuni municipali.

2

Costituzionalità

Dall'esame risulta che le modifiche delle costituzioni dei Cantoni di Uri, Svitto, Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale; occorre pertanto conferire la garanzia federale.

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

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