Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga del 19 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005 e del 17 luglio 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2007 e ha effetto sino al 31 marzo 2009.

19 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667­8668, 2002 437 5360­5361, 2004 4287­4288, 2005 4641­4642, 2006 6131 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-0399

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

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