G Decreto federale sullo stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1
Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari
Per gli anni 20082011 è stanziato un limite di spesa di 106,2 milioni di franchi per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR.
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L'1 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
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Art. 2
Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM)
Per gli anni 20082011 è stanziato, secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettera c LR, un limite di spesa di 80 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM).
Art. 3
Registro dei tumori e ricerca applicata sul cancro
Per gli anni 20082011 è stanziato, secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR, un limite di spesa di 23,6 milioni di franchi per sostenere il Registro svizzero dei tumori e l'Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC).
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 101 RS 420.1 FF 2007 1131
2006-2843
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Stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011. DF
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