Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento) Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue: Art. 15

Trasporto di giornali e periodici in abbonamento

La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza.

1

Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il recapito regolare e che:

2

1 2 3

a.

sono diffusi prevalentemente in Svizzera;

b.

sono pubblicati almeno settimanalmente;

c.

non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;

d.

presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;

e.

non appartengono alla stampa associativa o alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;

f.

non sono né di proprietà pubblica né editi da un ente statale;

g.

non sono gratuiti;

h.

hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;

FF 2007 1465 FF 2007 2337 RS 783.0

2007-0456

4161

Legge sulle poste

i.

ove trattasi di edizioni locali con propria testata, non sono né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, di proprietà dell'editore del giornale principale;

j.

non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti.

La Posta concede riduzioni a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui assicura il recapito regolare e che:

3

a.

sono pubblicati almeno trimestralmente;

b.

non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti;

c.

non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;

d.

presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;

e.

hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 300 000 copie per edizione.

L'approvazione dei prezzi del recapito regolare dei giornali e dei periodici di cui ai capoversi 2 e 3 compete al Dipartimento.

4

La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 20 milioni di franchi4 per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 2.

5

La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 10 milioni di franchi5 per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.

6

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

L'articolo 15 capoverso 6 ha effetto sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

3

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20076 Termine di referendum: 11 ottobre 2007 4 5 6

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

FF 2007 4161

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