Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 30 gennaio 2007

Tariffa sottoposta da La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita, Basilea

per l'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro della previdenza professionale.

L'adeguamento tariffale concerne l'intero portafoglio dell'assicurazione collettiva sulla vita a partire dal 1° gennaio 2008.

L'adeguamento tariffale del prodotto vita collettiva concerne ­

i parametri di costo;

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i premi invalidità (tariffazione empirica) e i premi inerenti al rischio in caso di decesso (tariffazione empirica) della classe di tariffa 1 nel settore economico 1;

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l'introduzione della tariffazione empirica per i piccoli contratti; e

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le modifiche dei costi di esercizio e amministrativi.

Con lettera del 7 dicembre 2006, La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita, Basilea, ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una tariffa per il prodotto vita collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato, pertanto l'UFAP ha approvato la richiesta di modifica della tariffa con decisione del 30 gennaio 2007.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati all'intero portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) con effetto al 1° gennaio 2008.

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2007-0640

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

20 marzo 2007

Ufficio federale delle assicurazioni private

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