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Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 14 settembre 2007, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: prof. dr. Jürgen Drewe, Ospedale cantonale di Basilea, e dipl. pharm. Philippe Walter, Med. Labor Olten MLO AG, Olten, progetto «Erhebung der Laborverordnungspraxis zur Diagnostik von Schilddrüsenfunktionsstörungen durch niedergelassene Ärzte», concernente la domanda del 10 agosto 2007 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al prof. dr. Jürgen Drewe, Ospedale cantonale di Basilea, farmacologia clinica, in qualità di capo del progetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

A Philippe Walter, dipl. pharm., Med. Labor Olten MLO AG, in qualità di incaricato dell'esecuzione del progetto descritto al punto 3 è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

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2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

La presente decisione autorizza i medici curanti di pazienti per i quali hanno commissionato al laboratorio di Rothen, Basilea, dal 1° luglio 2006 al 31 giugno 2007, analisi di laboratorio per l'accertamento di disfunzioni della tiroide, a comunicare ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 dati personali dei pazienti ai quali non è stato possibile chiedere il consenso per la comunicazione dei dati. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo descritto al punto 3.

b)

Il rilascio dell'autorizzazione non comporta per nessuno l'obbligo di comunicare dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in base alla presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP possono essere utilizzati solamente per il progetto «Erhebung der Laborverordnungspraxis zur Diagnostik von Schilddrüsenfunktionsstörungen durch niedergelassene Ärzte».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il capo del progetto, prof. dr. med. Jürgen Drewe, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati personali necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione dei dati personali non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non sono più necessari. La distruzione deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'incaricato cantonale alla protezione dei dati.

d)

I risultati del progetto possono essere pubblicati soltanto in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone direttamente interessate. Un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire per conoscenza alla Commissione peritale.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici curanti che partecipano al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Nel documento devono in particolare figurare l'obbligo di chiedere in primo luogo il consenso dei pazienti e il divieto di trasmettere dati personali di pazienti che ne hanno vietato l'utilizzo a scopi di ricerca. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire, per conoscenza, al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente.

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7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

6 novembre 2007

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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