Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 27 agosto 2008

Iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d'uomo» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d'uomo», presentata il 9 febbraio 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d'uomo», presentata il 9 febbraio 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori.

La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bach Romain, Chemin du Point du Jour 10, 1202 Ginevra 2. Durner David, Waffenplatzstrasse 91, 8002 Zurigo 3. Girod Bastien, Brahmsstr. 34/321, 8003 Zurigo 4. Gysin Greta, Via Carloni 3, 6821 Rovio

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2007-0418

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Iniziativa popolare federale

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Horisberger David, Heilbronnerstrasse 9a, 4500 Soletta Keller Stefan, Steinstrasse 22, 5406 Baden-Rütihof Kestenholz Matthias, Pflanzschulstrasse 58, 8004 Zurigo Koch Philippe, Zentralstrasse 156, 8003 Zurigo Leuenberger Sylvia, Chemin du Foron 20A, 1226 Thônex Linsmayer Paul, Forchstrasse 67, 8032 Zurigo Menétrey Anne Catherine, Chemin de la Planette, 1071 Saint-Saphorin Meyer Michael, Küngenmatt 50, 8055 Zurigo Neukom Martin, Glärnischweg 4, 8400 Winterthur Probst Matthias, Motorenstrasse 21, 8005 Zurigo Riedmann Robin, Scheidwegstrasse 42, 9016 San Gallo Rossi Vincent, Av. de la Gare 42, 1003 Losanna Scheuss Urs, Unionsgasse 1, 2502 Bienna Schmuki Anna, Holzwiesweg 19, 8047 Zurigo Schönbächler Andreas, Vonmattstrasse 24, 6003 Lucerna Schweizer Thomas, Breitenstrasse 24, 8908 Hedingen Stucki Matthias, Taubental, 3766 Boltigen Teuscher Franziska, Neubrückstrasse 114, 3012 Berna Trede Aline, Sonneggweg 17, 3008 Berna Trinkler Simon, Schützenweg 16, 4123 Allschwil Tschopp Nina, Lindenstrasse 3, 8162 Steinmaur Vara Céline, Coteaux 6, 2016 Cortaillod

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d'uomo» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Associazione per veicoli a misura d'uomo, Ackerstrasse 44, 8005 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 27 febbraio 2007.

13 febbraio 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per veicoli a misura d'uomo» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 82a (nuovo)

Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore

La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.

1

Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO2 o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.

2

Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.

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La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.

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5 I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocità massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore) 1 Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:

a.

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ad cpv. 2: i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO2/km e 2,5 mg particelle/km.

RS 101

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Iniziativa popolare federale

b.

Ad cpv. 3: il peso a vuoto massimo è di 2,2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni.

c.

Ad cpv. 5: la velocità massima è di 100 km/h.

Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.

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