Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 27 novembre 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Dicamba 480 g/l

Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua 2. Prodotti commerciali Banvel

Numero di omologazione svizzero: B-4019 Paese di origine: Belgio Numero di omologazione straniero: 7954-B Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Crop Protection N.V.

DI.CAM.40

Numero di omologazione svizzero: I-4020 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 11575 Titolari stranieri di autorizzazioni: Gamma International S.R.L.

Mondak 480 S

Numero di omologazione svizzero: I-4123 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 13154 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Crop Protection S.P.A.

Aric 480 L.S.

Numero di omologazione svizzero: I-4124 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10415 Titolari stranieri di autorizzazioni: Scam S.P.A.

1

RS 916.161

7524

2007-2648

Banvel 480 S

Numero di omologazione svizzero: I-4125 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 8617 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Crop Protection S.P.A.

Cadence 480 S

Numero di omologazione svizzero: I-4126 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 13156 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Crop Protection S.P.A.

Camba 480

Numero di omologazione svizzero: I-4127 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10191 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrimix S.R.L.

Maicol

Numero di omologazione svizzero: I-4128 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10291 Titolari stranieri di autorizzazioni: Sivam S.P.A.

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura Frumento, orzo

Dicotiledoni (malerbe)

Dosaggio: 0.25 l/ha

1, 2

Specie di romice, vilucchio bianco, vilucchio comune Dicotiledoni (malerbe) Dicotiledoni (malerbe)

Dosaggio: 0.5 l/ha

3, 4

Dosaggio: 0.3­0.5 l/ha Dosaggio: 0.6­0.75 l/ha

1 1, 5

Maggese Mais Mais

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Non può essere impiegato in autunno.

2 = Soltanto in combinazione con 0.03 kg/ha di Express.

3 = Al più tardi entro fine settembre.

4 = Soltanto in combinazione con Roundup.

5 = Applicazione frazionata (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

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Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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