Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari

Il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco, qui di seguito denominati «Parti», considerando la Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19953 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo statuto delle loro forze, considerando l'accordo quadro del 15 maggio 20044 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione militare, sottolineando l'importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto e desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: 1. zona di comune interesse: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti; 2. minaccia aerea non militare: a)

aeromobile, o

b)

apparecchio in grado di volare autonomamente, diverso da un aeromobile,

che non viene utilizzato conformemente alle disposizioni in vigore, sempre che sussista il sospetto che sia utilizzato illegalmente e che, pertanto, costituisca una potenziale minaccia; 3. misure generali di sicurezza aerea: l'identificazione con l'ausilio di mezzi tecnici e la classificazione.

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Dal testo originale tedesco (RU ...).

RS 0.510.1 RS 0.510.11 RS 0.512.116.3

2007-1767

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Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Accordo con l'Austria

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Tale cooperazione è intesa a: a)

agevolare lo scambio sistematico d'informazioni che permettano di migliorare le conoscenze di ciascuna Parte, segnatamente per quanto riguarda la situazione aerea generale,

b)

incrementare le capacità d'intervento delle Parti nei confronti di minacce aeree non militari.

2. Nel quadro del presente Accordo le Parti si adoperano al fine di: a)

sorvegliare gli avvicinamenti aerei alla zona di comune interesse, mettendo in atto, secondo le loro possibilità, le misure di sicurezza aerea definite all'articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo,

b)

individuare e classificare le minacce,

c)

fornire, quale ausilio decisionale, elementi relativi alla situazione aerea alle autorità e al comando militare dell'altra Parte,

Art. 3

Sovranità

La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna delle Parti.

Art. 4

Cooperazione

1. Le convenzioni adottate nel quadro del presente Accordo riguardano: a)

i mezzi militari delle Parti che contribuiscono alla sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3,

b)

le misure volte a impedire l'utilizzazione illegale della zona di comune interesse nel caso concreto di una minaccia aerea non militare.

2. Le Parti stabiliranno di comune accordo le misure d'esecuzione e d'attuazione della cooperazione aerea transfrontaliera mediante la conclusione di accordi tecnici.

Le Parti si scambiano informazioni che possono contribuire ad ampliare le loro conoscenze.

3. Sono fatte salve le rispettive disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.

Art. 5

Esercitazioni congiunte

1. Le Parti dichiarano la loro intenzione di effettuare regolarmente esercitazioni con transito della frontiera per preparare la sicurezza della zona di comune interesse contro le minacce non militari.

2. Lo Stato d'invio garantisce la sicurezza tecnica dei beni militari.

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Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Accordo con l'Austria

3. La guardia incombe allo Stato ricevente. Le forze armate dello Stato d'invio cooperano con lo Stato ricevente.

Art. 6

Prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente

Le Parti si attengono alle norme in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente vigenti nello Stato ricevente.

Art. 7

Costi

Ciascuna Parte assume i costi delle proprie forze armate connessi con l'attuazione del presente Accordo.

Art. 8

Statuto delle forze armate

Durante l'impiego delle forze armate delle Parti e in caso di eventuali richieste di risarcimento in relazione con il presente Accordo, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo statuto delle loro forze, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo statuto delle loro forze.

Art. 9

Inchiesta in caso di incidenti o di altri eventi

In caso di incidente o altro evento sul territorio di una delle Parti in cui sono coinvolti, nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, personale o beni dell'altra Parte, esperti di quest'ultima Parte sono invitati a sedere, a titolo consultivo, nella commissione d'inchiesta istituita dalla Parte sul cui territorio si è verificato l'incidente o l'evento.

Art. 10

Assicurazioni e assistenza sanitaria

1. Ciascuna delle Parti garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente o una garanzia giuridica di assistenza per i danni fisici.

2. In caso di malattia, lesione o ferimento, lo Stato ricevente garantisce al personale dello Stato d'invio l'assistenza medica d'urgenza secondo le disposizioni vigenti sul posto. I relativi costi sono a carico dello Stato d'invio.

Art. 11

Sospensione

Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte in caso di guerra, di crisi o per qualsiasi altro motivo d'interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.

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Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Accordo con l'Austria

Art. 12

Composizione delle controversie

In caso di dispute che dovessero sorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per risolvere le controversie mediante trattative bilaterali.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è ratificato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Le Parti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno del ricevimento della seconda notifica.

2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento di comune accordo tra le Parti.

3. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei (6 ) mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nell'ambito del presente Accordo.

Fatto a ..., il ..., in due esemplari in lingua tedesca, entrambi facenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo federale austriaco:

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...

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